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La sentenza in epigrafe affronta il caso di un paziente che aveva promosso un’azione risarcitoria nei confronti della struttura ospedaliera e del medico che lo aveva in cura per danni subiti a causa della condotta del sanitario. Specificamente l’attore lamentava il compimento di errori diagnostici e chirurgici, tali da provocargli gravi conseguenze psicofisiche. I convenuti replicavano respingendo ogni addebito. Il Tribunale  accoglieva le domande dell’attore in punto di responsabilità colposa nella misura del 100% dell’Ospedale ed in quella pari al 50% del medico.

Nel nostro ordinamento, per l’accertamento della causalità materiale di un evento, vige la regola della condicio sine qua non, e nella vicenda in esame è emerso che le condotte tenute dall’Ospedale e dal medico siano state causa o concausa dei danni derivati all’attore, poiché tali comportamenti hanno aggravato le conseguenze dell’evento, che, in presenza di condotte perite, diligenti e tempestive sarebbero state meno gravi.

Nel tema di rapporto di causalità vengono applicati i principi di cui agli artt. 40 e 41 c.p., i quali prevedono che qualora la condotta abbia concorso, insieme a circostanze naturali, alla produzione dell’evento, e ne costituisca un antecedente causale, l’agente deve rispondere per l’intero danno, che altrimenti non si sarebbe verificato. Non sussiste invece nessuna responsabilità dell’agente per quei danni che non dipendano dalla sua condotta, che non ne costituisce un antecedente causale, e si sarebbero verificati ugualmente anche senza di essa, né per quelli preesistenti. Anche in queste ultime ipotesi, peraltro, debbono essere addebitati all’agente i maggiori danni, o gli aggravamenti, che siano sopravvenuti per effetto della sua condotta, anche a livello di concausa, e non di causa esclusiva, e non si sarebbero verificati senza di essa, con conseguente responsabilità dell’agente stesso per l’intero danno differenziale.

Pertanto, in presenza di concause, secondo la diversa valutazione soggettiva delle responsabilità, occorre distinguere le stesse ed i differenti obblighi risarcitori.

La condotta inadempiente del medico convenuto, si inserisce in un contesto nel quale i trattamenti, non solo chirurgici, forniti dall’Ospedale sono stati deficitari. Pertanto, sussiste anche la responsabilità dell’Azienda ospedaliera, in virtù del rapporto che si instaura fra il nosocomio ed il paziente fondato sul c.d. contratto di spedalità. Tale fattispecie contrattuale, ha ricevuto una nuova e legale configurazione a seguito della recente Legge 24/2017, che rende definitivamente acquisito il principio della responsabilità diretta della struttura sanitaria pubblica o privata.
Accertata la sussistenza di condotte censurabili riconducibili all’Ospedale ed al medico, il Giudice adìto ha esaminato la domanda dell’attore in relazione alle richieste di risarcimento dei danni non patrimoniali e patrimoniali. Nell’ambito del danno non patrimoniale, rileva evidenziare che, a seguito del danno-evento si siano verificati, gravi lesioni dell’integrità fisica (danno biologico in senso stretto) dell’attore, nonché un consistente danno morale ed infine un danno esistenziale.

Per la quantificazione del danno differenziale, occorrerà considerare l’an, ovvero esaminare tutti gli aspetti colposi, nonché la situazione preesistente, sotto due diversi aspetti: a) non può farsi gravare sul medico, in via automatica, l’intero risarcimento del danno conseguente al contratto di spedalità, scomputato, in ogni caso, del livello di invalidità preesistente; b) la liquidazione va necessariamente rapportata ad una concreta verifica, secondo le allegazione delle parti e delle risultanze dell’istruttoria, delle conseguenze negative “incrementative” subite dalla parte lesa.

 

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Avv. Emanuele Doria
Avv. Emanuele Doria
Avvocato
Avvocato. Laurea in Giurisprudenza presso l’Università La Sapienza di Roma. Scrive online su aggiornamenti e novità giurisprudenziali. Svolge assistenza e consulenza legale in materia di Diritto Civile, Diritto del Lavoro, Responsabilità ed Errore medico, Assicurazioni e Risarcimento Danni, Diritto di Famiglia (Separazioni, Divorzi), Recupero Crediti nella provincia di Frosinone, Fori di Cassino, Frosinone e Roma.
Ha maturato una particolare esperienza in materia di Risarcimento danni da incidenti stradali gravi e mortali nonchè in materia di Diritto Sanitario, Risarcimento danni per Malasanità ed Errore medico. Tutela le vittime di sinistri stradali, nonchè le vittime di malasanità, curando in prima persona i rapporti con le compagnie di assicurazione. Chiama per un appuntamento: +39 3288321751

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