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La sentenza in commento riguarda la richiesta di risarcimento mossa dai familiari di una anziana signora deceduta in pronto soccorso, dopo essere caduta da un letto. In particolare, detto provvedimento percorre il complesso inter argomentativo sotteso a casi di responsabilità/errore medico, affrontando il tema dell’inquadramento di detta responsabilità (contrattuale e/o aquiliana), con tutte le conseguenze in termini di riparto dell’onere della prova, individua e fissa i criteri di liquidazione delle varie fattispecie di danno in discorso: danni iure hereditatis (danni della vittima che si trasferiscono agli eredi: danno biologico e danno morale); danno tanatologico (per la perdita del bene vita); danno iure proprio degli eredi per la perdita della congiunta (danno da perdita parentale).

Ragioni di Fatto e di Diritto della Decisione. Ga. e Do. Ba. hanno convenuto in giudizio l’Azienda Ospedaliera Universitaria “Ospedali Riuniti” di Trieste  esponendo quanto segue, in fatto: “di essere i figli e legittimi eredi della Signora Is. Ga., deceduta in Trieste, in data 7.2.2011; – che quest’ultima, in data 6.2.2011 in ragione di un malore, veniva trasportata presso il locale pronto soccorso per essere, poi, all’esito degli accertamenti clinici, ricoverata presso la III medica; – stante, però, la mancanza di posti letto immediatamente disponibili, la Signora Ga. veniva collocata su di una lettiga in un corridoio ove già si trovavano altri quattro pazienti in attesa di sistemazione; – verso le ore 21.15 il medico comunicava agli esponenti che si era trovato un posto presso il reparto di chirurgia vascolare e che da lì a poco sarebbe giunto del personale per il necessario trasporto; – verso le ore 21.50 gli odierni istanti, ormai certi della definitiva sistemazione della loro madre, abbandonavano il nosocomio per poi essere richiamati nella notte, in ragione di una caduta nella quale era incorsa, nel mentre si trovava distesa sulla lettiga, riportando una frattura cranica e varie fratture costali ed altre contusioni che imponevano l’esecuzione di un intervento chirurgico; – da tale trattamento, però, la Sig.ra Is. Ga. non aveva più a riprendersi giungendo a morte in data 7.2.2011 attorno alle ore 13.00”. Pertanto, gli attori, assumendo la responsabilità della struttura ospedaliera per la violazione degli obblighi contrattuali di cura, assistenza e sorveglianza, sulla stessa gravanti, ne chiedevano la condanna al correlativo risarcimento dei danni sofferti sia iure proprio per la perdita del congiunto sia iure hereditatis, relativamente a quelli sofferti dalla de cuius, in ragione dell’apprezzabile lasso di tempo decorso tra l’evento ed il decesso.

Costituendosi in giudizio, l’Azienda convenuta ha chiesto il rigetto delle domande attoree, contestandone la fondatezza nell’an e nel quantum, salva al riguardo la prova di competenza degli attori.

il G.I. ha ammesso ed assunto prova testimoniali, nonché disposto c.t.u. medico-legale, ed infine, sulle definitive conclusioni delle parti ed assegnati i termini di legge per conclusionali e repliche, si è riservato la decisione.

La domanda è fondata e va accolta, per le ragioni che seguono.

Va preliminarmente rilevato, in punto fondamento giuridico dell’invocata responsabilità, che l’azione è stata dichiaratamente proposta ai sensi degli Artt. 1218 e 2043 c.c., e quindi a titolo sia contrattuale che extracontrattuale.

Vengono dunque in rilievo, da un lato, i principi generali in tema di responsabilità aquiliana – che postulano la sussistenza dei tre requisiti del pregiudizio, della colpa e del nesso, tutti da provare ad onere di chi si assume danneggiato – e, dall’altro lato, quelli parzialmente diversi che regolano la responsabilità contrattuale e il connesso onere della prova, sia sul piano più generale, sia avendo specifico riguardo al settore delle responsabilità del professionista o del sanitario.

Sotto tale profilo, si rammenta che la responsabilità del professionista è normalmente regolata dall’art. 1176 II comma cit. del codice, che fa obbligo al prestatore d’opera intellettuale di usare, nell’adempimento delle obbligazioni inerenti la propria attività professionale, una diligenza che non è solo del buon padre di famiglia, ma del debitore qualificato, da valutarsi con riguardo alla natura dell’attività esercitata; più precisamente, deve farsi riferimento a tutte quelle regole che, nel loro insieme, costituiscono la conoscenza della professione, in quanto acquisite, per comune consenso e consolidata esperienza e, quindi, costituiscano il necessario corredo del professionista che si dedichi ad un determinato settore. Pertanto, la regola è che si risponde anche soltanto per colpa lieve, salvo che non ricorra l’ipotesi eccezionale di cui all’Art. 2226. (prestazioni implicanti la soluzione di “problemi tecnici di speciale difficoltà”, in tal caso richiedendosi il dolo o la colpa grave).

In punto oneri di allegazione e probatori, appare utile inoltre ricordare che, nell’ipotesi ordinaria (ossia di non “speciale difficoltà”), si è tradizionalmente ritenuto che basti al paziente dimostrare che dall’intervento di facile o routinaria esecuzione è derivato un risultato negativo o peggiorativo (trattasi della prova del nesso), presumendosi la non adeguata o non diligente esecuzione, a meno che il sanitario non provi, al fine di andare esente da responsabilità, che l’insuccesso non sia dipeso da difetto di diligenza propria. Infatti – derivando la responsabilità professionale da un’obbligazione di mezzi, e non già di risultato – l’inadempimento non potrebbe desumersi senz’altro da un risultato eventualmente mancato, ma andrebbe pur sempre valutato alla stregua del dovere di diligenza;

In verità, la S.C., con la pronuncia a sezioni unite dd. 11/01/08 n. 577, ha rielaborato e puntualizzato i principi già espressi in precedenza nella materia, in particolare valorizzando il rapporto paziente-struttura in termini distinti rispetto a quello paziente – medico, riqualificando il primo come un autonomo e atipico contratto a prestazioni corrispettive (da taluni definito contratto di spedalità, da altri contratto di assistenza sanitaria), al quale si applicano le regole ordinarie di cui all’art. 1218 c.c.; sicché vengono in rilievo forme di responsabilità autonome dell’ente, che prescindono dall’accertamento di una condotta negligente dei singoli operatori, trovando la propria fonte nell’inadempimento delle obbligazioni direttamente riferibili all’ente medesimo, consistenti non solo nella prestazione principale medica, bensì anche in una serie di obblighi c.d. di protezione ed accessori; viene quindi abbandonato il richiamo, ritenuto artificioso, alla disciplina del contratto d’opera professionale, fondandosi caso mai la responsabilità dell’ente per fatto del dipendente sulla base dell’art. 1218 c.c.. Inoltre, la S.C., inquadrata nell’ambito contrattuale la responsabilità della struttura sanitaria (nonché quella del medico nel rapporto con il paziente), ha risolto il problema del riparto dell’onere probatorio con un rinvio ai criteri fissati dalle stesse sezioni unite con la nota sentenza 13533/01, per giungere ad affermare che spetta al debitore dimostrare o che inadempimento non vi è stato ovvero che, pur essendovi stato, non ha in concreto dato causa al danno; d’altra parte – posto che costituisce inadempimento rilevante, ai fini della responsabilità risarcitoria nelle obbligazioni così dette di comportamento, non già qualunque inadempimento, ma solo quello che costituisce causa (o concausa) efficiente del danno -, l’allegazione del creditore (danneggiato) non può limitarsi alla deduzione di un semplice inadempimento, qualunque esso sia, ma deve riferirsi ad un inadempimento, per così dire, qualificato, e cioè astrattamente efficiente alla produzione del danno (testualmente ed emblematicamente afferma la S.C. che “In tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e di responsabilità professionale da contatto sociale del medico, ai fini del riparto dell’onere probatorio, l’attore, paziente danneggiato, deve limitarsi a provare il contratto (o il contatto sociale) e l’aggravamento della patologia o l’insorgenza di un’affezione ed allegare l’inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato. Competerà al debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante”.

Peraltro, è ormai noto che l’art. 7 LEGGE. 8/03/2017 n. 24 (cd. legge Gelli) prevede espressamente che “I. La struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell’adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell’opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli art. 1218 c.c. e art. 1228 c.c., delle loro condotte dolose o colpose…”.

Tutto ciò premesso, si rileva che, nel caso in esame, sono pacifici tanto la conclusione di un contratto, nei termini di cui si è sopra detto, tra la de cuius e l’Azienda (né venendo in rilievo problematiche di speciale difficoltà), quanto la sussistenza del nesso eziologico tra caduta verificatasi nei locali della stessa azienda ed evento morte (nesso confermato anche dal c.t.u.).

Si osserva quindi, riguardo all’elemento della colpa – comune alle forme di responsabilità extracontrattuale e contrattuale, salvo il diverso profilo del regime della prova di cui si è detto, che gli odierni istanti muovono un duplice ordine di doglianze, concernenti sia un asserito ritardo di diagnosi e cura (con specifico riferimento all’esecuzione della tac cranica), sia l’inosservanza o inadeguata osservanza dei doveri di carattere “alberghiero” e di protezione della paziente, ovvero un difetto organizzativo nell’adempimento degli obblighi di salvaguardia della stessa. Più precisamente, ciò che viene imputato all’Azienda convenuta è il non aver assicurato che il letto ospitante la Ga. avesse entrambe le spondine alzate, ed inoltre e comunque la mancata organizzazione del servizio in maniera tale da garantire una vigilanza atta ad impedire la caduta, evento pur sempre prevedibile in relazione allo stato di malattia sofferto dalla predetta.

In particolare, il CTU, esaminate documentazione clinica disponibile ha però individuato almeno un profilo di colpa, riguardo alla gestione pre-caduta, alla stregua delle (condivisibili) considerazioni che seguono.

In particolare, appare utile testualmente riportare la premessa da cui muove il c.t.u.: “E’ necessario spiegare che la paziente, per le sue condizioni generali pregresse e per i modi della sua presentazione in ospedale, era certamente un soggetto ad elevato e specifico rischio di caduta; per i seguenti motivi: – era di età avanzata (nata nel 1926) e affetta da plurime patologie organiche datate, per le loro caratteristiche complessive, e in concorso tra di loro, idonee a rendere difficoltoso l’equilibrio e l’autocontrollo (vedi in particolare demenza senile con atrofia cerebrale e ischemia cerebrale cronica, cardiopatia ipertensiva, fibrillazione atriale, poliartrosi); – già in passato caduta a casa; – il 6/2/11 era giunta in Pronto Soccorso in stato confusionale, dopo una prelipotimia e deambulante con difficoltà, presentando in particolare una instabilità posturale, disorientamento e un sospetto ictus cerebri; – poco dopo l’ingresso manifestava uno stato di agitazione psico-motoria, che richiedeva un trattamento di sedazione farmacologica, a sua volta atto a eventualmente incrementare il rischio di caduta (il farmaco usato, il Midazolam, ha effetto calmante, ma pure comporta, come azione collaterale, reazioni paradosse, quali agitazione, convulsioni, iperattività, aggressività, ed anche confusione, riduzione dell’attenzione, vertigini)”.

Ha rilevato altresì il c.t.u. che “I sanitari che si occupavano della paziente correttamente percepivano l’esistenza di uno specifico rischio di cadute, esplicitamente annotato in cartella clinica alle ore 19.30, e pure numericamente calcolato mediante l’indice di Schmidt. Per questo si adottava, correttamente, il ‘piano standardizzato per le cadute’, con l’applicazione di bandine di contenzione e procedendo in frequenti controlli (in data 6/2/11, prima della caduta, alle ore 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 22.00, come risulta documentato dalla ‘Scheda di rilevazione della contenzione’); la paziente inoltre veniva controllata anche alle ore 19.40 quando si eseguiva un elettrocardiogramma, ed ancora alle 21.40 quando veniva spostata in un corridoio; sino a quel momento era in compagnia dei parenti, che si allontanavano alle ore 21.50; gli stessi parenti, come riportato in cartella clinica, prima di allontanarsi, appunto alle 21.50, avvisavano il personale sanitario; la caduta avveniva alle 22.10, dopo l’ultimo controllo sanitario diretto effettuato alle ore 22.00”.

In effetti, può anche discutersi sulla effettiva presenza di bandine (spondine) al letto; benché poi tanto la cartella clinica quanto i testi escussi sembra abbiano confermato la circostanza, come pure che il piano di barella fosse stato abbassato e così tenuto costantemente, mentre l’altro lato veniva addossato al muro (si veda soprattutto teste Gr.).

Tuttavia, bene ha chiarito in proposito il c.t.u, come “questa discussione non abbia molto senso, e che sia non decisiva per la definizione del caso; ciò perché la letteratura sull’argomento non ravvisa positivi risultati di prevenzione in esito all’uso delle bandine di contenzione. In proposito nel documento “Raccomandazione per la prevenzione e la gestione della caduta del paziente nelle strutture sanitarie”, del Ministero della Salute (Dipartimento della Programmazione e dell’Ordinamento del SSN, Direzione Generale della Programmazione), si segnala che in letteratura non vi è alcuna evidenza scientifica su di un effetto preventivo delle cadute mediante l’uso di dispositivi di contenzione fisica, e anche mediante l’uso di mezzi di contenzione farmacologica; anzi i mezzi di contenzione meccanica (tra questi le bandine-spondine al letto) possono provocare effetti indesiderati non solo psicologici ma anche fisici diretti e indiretti. Anche precisa il documento che la contenzione, da attuarsi per il minor tempo possibile, non va usata in alternativa all’osservazione diretta, da farsi in presenza di personale preparato e in numero adeguato. Questo significa, superando la polemica del caso, che per la nostra paziente una caduta non sarebbe stata prevenuta, per lo meno con certezza, neppure in presenza di due bandine contestualmente alzate”.

Osserva altresì il CTU che “per una paziente a sicuro rischio di caduta, e in una condizione di pacifica e agevole prevedibilità di tale rischio (la letteratura indica che le cadute ospedaliere sono prevedibili nel 78% dei casi), i sanitari che la gestivano nel periodo di interesse mettevano in atto le misure previste dal documento ministeriale sopra citato, in primis procedendo correttamente alla valutazione del rischio di caduta. Quindi fornivano la paziente di spondine protettive ed attuavano misure farmacologiche (in via cautelare, anche se confermiamo che tali misure, purtroppo, non sono efficaci in via assoluta) e pure adottavano altre utili misure di prevenzione, programmando e svolgendo assidui controlli della paziente, come sopra si è già visto alle ore 19.30, 19.40, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 21.40, 22.00; questo con una frequenza ben superiore rispetto a quanto previsto dal documento aziendale ‘Piano di Lavoro Integrato tra IP e OSS (Modello Organizzativo)’, che prevede un “Controllo delle condizioni fisiche di tutti i degenti” da farsi “almeno ogni tre ore”. Per il resto i documenti citati non prevedono misure ulteriori, e nulla specificano nel caso di pazienti barellati e in attesa di posto letto, come era la nostra paziente. Da considerare inoltre che la Sig.ra Ga. veniva collocata in un corridoio nei pressi del bancone della reception, in una posizione che poteva consentire una sua sorveglianza, se non specifica, per lo meno incidentale. Rispettava pertanto il personale curante quanto indicato dai protocolli aziendali, e pure faceva qualcosa in più”.

Il CTU ha peraltro precisato che un affiancamento continuo della paziente, pur idoneo a prevenire o evitare la caduta con elevata probabilità, era però misura in concreto non esigibile (“E’ infatti da ritenersi concretamente impossibile nell’ambito di un Pronto Soccorso, e per un paziente in attesa di collocazione nel reparto di destinazione, un provvedimento di questo tipo, pur auspicabile in un mondo ideale, ma di fatto non praticabile…In ogni modo l’affiancamento neppure viene previsto dai protocolli operativi per i pazienti collocati negli specifici reparti competenti di degenza, laddove la sorveglianza più assidua e più costante la si applica solo nei reparti di Rianimazione e di Terapia Intensiva e, neppure in tal caso, con le modalità dell’affiancamento stretto”).

Dunque, nulla può effettivamente imputarsi all’Azienda sotto il profilo della violazione di doveri professionali in senso tecnico e proprio.

Va tuttavia rilevato che, al di là dei doveri protocollari, non possono non rilevare anche quelli di diligenza del buon padre di famiglia, che restano pur sempre giuridici e non meramente morali (come sembra sostenere parte convenuta).

In tal senso, non possono valorizzarsi le circostanze, evidenziate anche dal c.t.u. e risultanti dalle dichiarazioni assunte dai sanitari, relative alla peculiare situazione della paziente, invero riferita “tranquilla” alle h. 22.00, e però potendosi anche presumere e prevedere che “trovatasi da sola in un ambiente non conosciuto e senza persone conosciute (i parenti si erano allontanati alle 21.50) potesse aver presentato una improvvisa agitazione”; ovvero poteva essersi realizzata “una parziale condizione di solitudine e di abbandono della paziente”, o meglio “si trattava di ‘solitudine’ e di ‘abbandono’ come tali percepiti dall’anziana paziente confusa”. Sicché, il rischio di caduta, pur non ricorrendo sotto l’aspetto deambulatorio e benché non probabile, era comunque “prevedibile nell’ambito di una pacifica condizione persistente di rischio” (“si conferma che una caduta (dal letto o dalla barella, situazione nella quale si trovava la paziente, e non solo deambulando) poteva verificarsi nel caso di specie, in presenza di un tale rischio prevedibile, poiché è ben noto, nella corrente pratica clinica, che i pazienti anche cadono dal letto, ed anche cadono scavalcando le spondine, come da cosa risaputa da ogni medico e dal personale infermieristico con un minimo di esperienza clinica… Il farmaco somministrato anche per una singola somministrazione, peraltro in dose elevata, stante l’imprevedibilità degli effetti che pure dipende dalla reazione del paziente, era in grado di provocare sintomi paradossi; in ogni modo pur nell’assenza di sintomi paradossi il solo effetto sedativo poteva aumentare lo stato di confusione della paziente e favorire la caduta”).

Si aggiunge che, per quanto si desume dalla testimonianza Gr., la Ga. era già caduta dal letto per poi venir rimessa sulla barella; il che doveva indurre senz’altro ad un’ancor maggiore prudenza e vigilanza.

Non va poi trascurato il dato obiettivo della scarsità del personale disponibile (v., in tal senso, teste dott. Ca.).

Peraltro, anche la qualità e serietà dei controlli messi in atto appaiono opinabili (v. ancora teste dott. Ca., secondo cui “chi c’era passava di là”).

Orbene, in un siffatto complessivo contesto – se è anche vero che non poteva pretendersi un “affiancamento continuo” da parte del personale dell’azienda, e pur apprezzandosi la scelta di collocare la paziente presso la reception, atta a consentire una “sorveglianza almeno incidentale” – ben avrebbe potuto e dovuto l’Azienda, proprio in virtù degli obblighi assunti all’atto dell’accoglienza di cui si è già diffusamente detto, quanto meno sollecitare un intervento dei familiari, nella stessa serata presenti in ospedale e allontanatisi 20 minuti prima della caduta, dopo aver avvisato il personale sanitario (così scrive il c.t.u.: “In quel momento il personale, ben consapevole del rischio specifico di caduta, e pure ben consapevole dell’impossibilità di fornire una sorveglianza stretta e un affiancamento, dopo aver già correttamente ottemperato ai doveri protocollari, seguendo la diligenza del buon padre di famiglia avrebbe dovuto comunicare ai familiari il rischio, invitandoli a fermarsi in ospedale sino alla sistemazione definitiva della congiunta nel reparto di appartenenza. Questa semplice misura (nella corrente pratica spesso adottata nei reparti ospedalieri), con buona probabilità avrebbe evitato la caduta e il decesso nei modi e nei tempi in cui poi, nel breve, si verificavano”).

Per contro, a parte la generica (e solo de relato) affermazione del teste Ca. secondo cui “si chiedeva anche ai parenti di fermarsi”, non risulta che ai familiari della Ga. fosse stato chiesto di restare, un tanto non venendo documentato in cartella clinica, né altrimenti provato (nel diario infermieristico si annotava “…21.50 i parenti ci avvisano che vanno a casa…22.10…cade…”).

Per altro verso, una volta così inquadrata la complessiva vicenda, non solo può ritenersi sussistente la responsabilità contrattuale dell’Azienda convenuta in relazione all’evento dannoso di cui è causa, bensì appare integrata altresì – ai fini della pure invocata più generale tutela aquiliana – una violazione del neminem laedere.

Acclarato dunque in positivo l’an debeatur e venendo a valutare le relative conseguenze, vanno esaminate le singole poste di danno (non patrimoniale) reclamate dal Ba., oggi in sostanza agenti sia nella veste di eredi, nella qualità di figli, sia in proprio.

In primo luogo, i danni pretesi iure hereditatis attengono al danno biologico (o terminale, ovvero la lesione dell’integrità psico-fisica) e al danno morale soggettivo, o “sofferenza psico-fisica”, ovvero “danno catastrofale” (come si legge in conclusionale, benché poi non possa parlarsi al riguardo di domanda nuova, alla luce del complessivo tenore testuale e logico delle precedenti difese, al di là di mere differenze terminologiche); danni asseritamente maturati dalla congiunta per circa 24 ore, nel periodo intercorrente tra la caduta e il decesso.

In proposito, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 15350 del 22/07/15 (seguita pure da quella conforme della sez. III dd. 27/09/17 n. 22451), si sono pronunciate sulla controversa questione della risarcibilità agli eredi del danno patito dalla vittima deceduta in conseguenza della condotta illecita, precisando e bene evidenziando che i danni non patrimoniali risarcibili alla vittima, trasmissibili jure hereditatis, possono distinguersi in: a) “danno biologico” (cd. “danno terminale”), che è la lesione al bene salute quale danno – conseguenza, consistente nei postumi invalidanti che hanno caratterizzato la durata concreta del periodo di vita del danneggiato dal momento della lesione fino al decesso; l’accertamento di tale danno presuppone che gli effetti pregiudizievoli si siano effettivamente prodotti, richiedendo a tal fine che, tra l’evento lesivo ed il momento del decesso, sia intercorso un “apprezzabile lasso temporale” (già prima la giurisprudenza formatasi sull’argomento aveva chiarito che, poiché la morte non costituisce la massima lesione possibile del diritto alla salute, bensì piuttosto incide sul diverso bene giuridico della vita, un diritto al relativo risarcimento, trasmissibile agli eredi, potrebbe insorgere soltanto in caso di sopravvivenza per un tempo apprezzabile, comportando una “effettiva ripercussione delle lesioni sulla complessiva qualità della vita”; b) “danno morale cd. soggettivo”, detto anche “danno catastrofale”, che consiste nello stato di sofferenza spirituale od intima patito dalla vittima nell’assistere al progressivo svolgimento della propria condizione esistenziale verso il fine – vita; trattandosi di danno – conseguenza, per accertare l’an occorre la prova della “cosciente e lucida percezione” dell’ineluttabilità della propria fine (così già Cass. 11601/05 nonché sez. un. 26972/08 cit. parlavano di “danno psichico da catastrofe”); c) “danno tanatologico”, cioè il danno consistente nella “perdita del bene-vita”, non rimborsabile se il decesso si verifica immediatamente o dopo brevissimo tempo dalle lesioni personali; ciò perché non esiste un soggetto al quale sia collegabile la perdita del bene e nel cui patrimonio possa essere acquisito il credito risarcitorio (cfr. art. 2 c.c.., comma 1), ovvero, nel caso di decesso intervenuto dopo un esiguo lasso temporale, mancherebbe l’utilità di uno spazio di vita brevissimo (tale ultima voce di danno, si badi, non viene in verità qui richiesta).

Quanto poi alla concreta liquidazione del “biologico terminale”, la giurisprudenza ha in più occasioni evidenziato l’esigenza di adottare un’adeguata personalizzazione, piuttosto che seguire semplici automatismi o sic et simpliciter i criteri tabellari, trattandosi invero di un danno alla salute che – sebbene temporaneo, e dunque potendo ricondursi alla inabilità temporanea assoluta – è però massimo nella sua entità e intensità. In tal senso giova ricordare soprattutto Cass., Sez. III Civ., 9/10/2019 n. 21497, secondo cui “…va altresì ribadito che, se le lesioni hanno cagionato la morte del soggetto offeso dopo un apprezzabile intervallo di tempo, sia se il giudice applica il criterio di liquidazione equitativa cd. “puro”, sia se applica i criteri di liquidazione tabellare o a punto – aumentandoli o moltiplicandoli, secondo il suo prudente apprezzamento equitativo, con riferimento alla peculiarità del caso concreto, in cui il danno alla salute è stato così intenso e progressivamente grave da condurre il soggetto verso la morte, in base ad un indice crescente proporzionale all’aumentare del grado di invalidità derivatane – in ogni caso non può liquidare il danno “come se” il soggetto fosse sopravvissuto alle lesioni per il tempo corrispondente alla sua ordinaria speranza di vita perché la morte estingue ogni danno biologico futuro correlato alla probabilità statistica della durata di essa allorché essa è ormai divenuta nota. Pertanto, se il giudice adotta il criterio tabellare, va ribadito, secondo l’orientamento pressoché unanime che non può prendere come base le tabelle per l’invalidità permanente poiché esse sono formate in base alla vita media futura presunta, e deve invece adottare le tabelle per l’inabilità temporanea assoluta e totale, opportunamente adeguate al caso specifico in cui le lesioni hanno menomato così gravemente la salute della persona da provocarne la morte” (idem, v. sentt. 22338/07, ed ancora, circa la necessaria personalizzazione, 18163/07, 9959/06, 1877/06, 3549/04 n. 9959, 30/01/06 n. 1877, 3549/04; così Cass. 11003/03 bene evidenzia le peculiarità del danno in questione:

“Nel danno biologico o da invalidità temporanea o permanente, fatta eccezione delle invalidità permanenti assai gravi, infatti, la salute del danneggiato tende a regredire o, almeno, a stabilizzarsi; in quello terminale, invece, si assiste ad un danno che tende ad aggravarsi progressivamente. ….”). Più di recente la S.C., con l’ordinanza dd. 26/07/16 n. 15395, sez. VI, ha ribadito i medesimi principi, fra l’altro puntualizzando che il danno in questione sarà risarcibile a prescindere dal fatto che il soggetto leso abbia avuto coscienza della gravità delle lesioni e della ineluttabilità del loro esito, salva l’opportuna personalizzazione: “…nel caso in cui intercorra un apprezzabile lasso di tempo tra le lesioni e la morte da esse determinata, è configurabile un danno biologico risarcibile, da liquidarsi in relazione alla menomazione dell’integrità fisica patita dal danneggiato sino al decesso, che è trasmissibile iure hereditatis e che va commisurato “soltanto alla inabilità temporanea, adeguando tuttavia la liquidazione alle circostanze del caso concreto, ossia al fatto che, se pur temporaneo, tale danno è massimo nella sua intensità ed entità, tanto che la lesione alla salute non è suscettibile di recupero ed esita, anzi, nella morte”;

tale danno biologico-terminale, che è sempre presente a prescindere dallo stato di coscienza del leso, va liquidato – quanto meno – negli importi previsti dalle tabelle relative alla invalidità temporanea assoluta, salvo il riconoscimento di un maggior risarcimento (da apprezzarsi con criterio equitativo puro) nel caso in cui alla gravità delle lesioni si accompagni la sofferenza psichica (danno catastrofico) determinata dalla coscienza della gravità delle infermità e dalla consapevolezza della propria fine imminente ”.

Tutto ciò premesso, dovendo valutarsi durata e condizioni fisico-psichiche della sopravvivenza della Ga. dopo la caduta occorsale, andranno valorizzati specialmente i seguenti elementi: il lasso di tempo intercorso tra la caduta (6/11/11 h. 22.00 o 22.10) e il decesso (7/11/11 h. 13.40); il dato clinico riportato anche dal c.t.u. secondo cui “in visita neurochirurgica dopo la caduta si descriveva: paziente con trauma cranico, vigile, disorientata, senza deficit focali… subito dopo la caduta vista dai rianimatori che indicavano GCS 3; segnalata caduta alle ore 22.00 del 6/11, con progressivo approfondimento dello stato di coscienza…”.

Pertanto, poiché le quasi 16 ore di sopravvivenza appaiono sì un tempo breve, ma comunque apprezzabile, richiamate le tabelle di Milano in tema di inabilità temporanea totale, come da ultimo aggiornamento a valere dal marzo 2018, e considerato quindi il valore giornaliero massimo (onnicomprensivo) di E 147,00, si indica l’importo di E 300,00 per il danno biologico terminale.

Può riconoscersi altresì, posto che residuò un minimo di coscienza e consapevolezza nella vittima, un incremento per danno catastrofale, da liquidare, in via equitativa, nella misura che si ritiene congruo stimare in E 1.300,00 segnatamente considerando la presumibile dolorosa percezione della fine imminente, le stesse condizioni fisico – psichiche della sopravvivenza (v. ancora cartelle cliniche in atti), anche in rapporto all’età (85 anni).

Pertanto, i danni non patrimoniali subiti dalla defunta Is. Ga. ammontano in complessivi E 1.600,00, di cui E 300,00 per danno biologico terminale, E 1.300,00 per danno catastrofale.

In relazione poi alla posta di danno pretesa iure proprio per lesione del rapporto parentale, è noto che, come statuito dalla giurisprudenza di legittimità, “ai prossimi congiunti di persona che abbia subito, a causa di fatto illecito costituente reato, lesioni personali, spetta anche il risarcimento del danno morale, concretamente accertato in relazione ad una particolare situazione affettiva con la vittima, non essendo ostativo il disposto dell’art. 1223 CC, in quanto anche tale danno trova causa immediata e diretta nel fatto dannoso, con conseguente legittimazione del congiunto ad agire iure proprio contro il responsabile. Ai fini dell’individuazione dei danni risarcibili e dell’inquadramento del danno morale sofferto dai prossimi congiunti, il danno deve presentarsi come un effetto normale del fatto illecito, secondo il principio della “regolarità causale” .

Ne è seguita quindi una ulteriore elaborazione del principio, sulla scorta dell’Art. 29 Costituzione, che responsaiconosce i “diritti della famiglia”, da interpretarsi nel più ampio senso di modalità di realizzazione della vita stessa dell’individuo, alla stregua dei tipici valori e sentimenti, bisogni e doveri, nonché gratificazioni e supporti che ne derivano (cfr. Cass. 20304/05); ha inoltre precisatola Cassazione che “Il risarcimento del danno non patrimoniale da compromissione del rapporto parentale, che andrà liquidato tramite adeguata valutazione equitativa ai sensi degli Artt. 1226 e 20156 c.c., potrà essere riconosciuto in capo ai congiunti della vittima anche in aggiunta al danno morale soggettivo contingente senza che possa ravvisarsi una duplicazione di risarcimento, poiché spetterà al giudice assicurare il giusto equilibrio tra le varie voci di danno che concorrono a determinare il complessivo risarcimento”.

È evidente, per altro verso, che il familiare che chiede iure proprio il risarcimento del danno subito in conseguenza della morte di un congiunto a seguito di malpractice medica agisce a tutela di un interesse giuridico diverso sia dal bene salute (del quale è titolare la vittima e la cui tutela ex Art. 32 Cost. si realizza mediante il risarcimento del “danno biologico”), sia dall’interesse all’integrità morale, ricollegabile all’Art. 2 Cost. e risarcibile sotto la specie del cd. “danno morale soggettivo”.

Quanto a natura e portata dell’azione svolta iure proprio dagli eredi, si premette che la giurisprudenza ha elaborato la categoria ontologica dei “contratti protettivi”, in virtù dei quali la responsabilità da contatto sociale qualificato (del medico e della struttura sanitaria) si estende anche nei confronti di soggetti terzi rispetto al paziente, in quanto legati da un particolare rapporto di natura familiare ed affettiva al diretto destinatario della prestazione sanitaria.

A dire il vero, la stessa S.C. ha opinato diversamente con la pronuncia della sez. III, 8/05/12 n. 6914, riferita ad azione svolta dalla figlia contro casa di riposo che aveva ospitato l’anziana madre suicida: “E’ pur vero che la più recente giurisprudenza della Suprema Corte ha definitivamente riconosciuto la risarcibilità del danno non patrimoniale anche in caso di inadempimento contrattuale. Tuttavia, ove un terzo chieda il risarcimento del danno non patrimoniale da sé stesso subito a causa dell’inadempimento della casa di cura nei confronti del paziente, l’ambito risarcitorio nel quale la domanda deve essere inquadrata è necessariamente di natura extracontrattuale, con conseguente onere per l’attore di provare il comportamento colposo della struttura”.

In effetti, è ben vero che, nel caso di “paternità indesiderata”, l’interesse tutelato è pur sempre omologo rispetto a quello della madre – con la quale si instaura direttamente il rapporto contrattuale con l’ostetrico ginecologo, o “contatto sociale” che dir si voglia -, sicché non può stupire che gli effetti protettivi del contratto si riferiscano anche al padre, anch’egli portatore di analogo diritto alla salute e, perciò, analogamente tutelabile in relazione al particolare oggetto dell’attività professionale svolta. Al contrario, nel caso di parente che agisce per i danni iure proprio subiti a seguito dell’inadempimento del sanitario nei confronti del paziente, l’interesse fatto valere resta ontologicamente autonomo e distinto rispetto a quello del paziente, attenendo al diverso bene giuridico della “famiglia”, e non già della “salute”; per cui l’azione svolta dal primo non può che qualificarsi in definitiva di natura extracontrattuale, con conseguente applicabilità del relativo regime.

Ciò posto, va rilevato ad ogni buon conto che, per quanto attiene ai danni in questione lamentati iure proprio dagli odierni attori, quali eredi della defunta Is. Ga., già paziente dell’Azienda convenuta, la prova della colpa sugli stessi gravante può considerarsi comunque sufficientemente assolta, alla stregua delle considerazioni che precedono (non operando in proposito l’inversione dell’onere probatorio tipico della responsabilità contrattuale, invece applicabile per i danni subiti dalla stessa defunta e poi reclamati iure successionis dagli stessi attori).

D’altronde, appare innegabile che si sia verificata, in conseguenza dei fatti di causa, una lesione apprezzabile al rapporto parentale in capo agli stessi attori, sul piano sia relazionale che morale soggettivo.

In particolare, l’infortunio e la conseguente morte della Ga. hanno certo determinato nei figli, oltre ad un presumibile turbamento interiore connesso con la perdita, una obiettiva interruzione delle pregresse abitudini di vita e dei rapporti affettivi, caratterizzati peraltro da coabitazione col figlio e comunque assidui, se non quotidiani, riguardo ad entrambi gli attori, come emerso dalle prove testimoniali assunte (che hanno confermato anche qualità ed intensità del vincolo e frequentazione continua anche in occasione di festività e compleanni) Ciò, non senza considerare il dato obiettivo costituito dalla compresenza di altri congiunti (lo stesso fratello o sorella), tale da assicurare in qualche modo una condivisione del dolore, o una maggiore sopportazione, come anche il fatto che, se anche nulla fosse accaduto, l’aspettativa di vita della Ga. sarebbe rimasta pur sempre relativamente modesta, vista l’età avanzata (v. anche, nel senso che, nella concreta liquidazione, non possa non tenersi conto altresì “della presumibile durata nel tempo del pregiudizio provocato ai congiunti dalla perdita del rapporto parentale, benché non sia inibito al giudice di ritenere che tale pregiudizio sarebbe andato progressivamente scemando, fino anche ad annullarsi dopo un adeguato lasso di tempo”.

Pertanto, viste le tabelle milanesi e in via comunque equitativa, si ritiene ragionevole e congruo liquidare il danno in argomento nella misura di E 160.000 per ciascuno degli attori.

Esclusa la rivalutazione monetaria, trattandosi di somme già attualizzate alla data della presente decisione, vanno invece aggiunti gli interessi legali, da calcolare – in via di semplificazione e in un’ottica equitativa – sulla media tra le somme capitali dovute e le stesse devalutate alla data dell’evento (7/02/11); oltre agli ulteriori interessi legali sulle somme finali, per il periodo successivo sino al saldo (cfr., al riguardo, Cass. sez. un. 1712/95).

Infine, le spese processuali – seguono la soccombenza.

Si ritiene invece di lasciare a carico di tutte le parti, in quote uguali, gli oneri della c.t.u., svolta pur sempre nell’interesse comune.

PQM

P.Q.M.ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,

condanna l’Azienda Ospedaliera Universitaria convenuta, in persona del legale rappresentante in carica, a pagare agli attori Ga. e Do. Ba., a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali subiti iure hereditatis, la somma di E 1.600,00, di cui E 300,00 per danno biologico terminale, E 1.300,00 per danno catastrofale, e quindi iure proprio E 160.000,00 per ciascuno; con gli interessi legali, computati sulla media tra le suindicate somme capitali e le medesime devalutate al 7/02/11, per il periodo intercorrente tra tale data e quella della presente decisione, e quindi sulle stesse suddette somme capitali, per il periodo successivo sino al saldo;

b) condanna altresì la convenuta a rifondere le spese di lite attoree, liquidate in E 13.000,00 per compensi ed E 1.165,00 per esborsi (di cui E 620,00 per costi c.t.p.), oltre spese gen. 15% ed IVA e CAP di legge

c) pone definitivamente gli oneri delle c.t.u. a carico di entrambe le parti, in quote uguali, con i conseguenti obblighi di rifusione.

Così deciso a Trieste, il 10/01/19

Depositata in Cancelleria il 12/01/2019

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Avv. Emanuele Doria
Avv. Emanuele Doria
Avvocato
Avvocato. Laurea in Giurisprudenza presso l’Università La Sapienza di Roma. Scrive online su aggiornamenti e novità giurisprudenziali. Svolge assistenza e consulenza legale in materia di Diritto Civile, Diritto del Lavoro, Responsabilità ed Errore medico, Assicurazioni e Risarcimento Danni, Diritto di Famiglia (Separazioni, Divorzi), Recupero Crediti nella provincia di Frosinone, Fori di Cassino, Frosinone e Roma.
Ha maturato una particolare esperienza in materia di Risarcimento danni da incidenti stradali gravi e mortali nonchè in materia di Diritto Sanitario, Risarcimento danni per Malasanità ed Errore medico. Tutela le vittime di sinistri stradali, nonchè le vittime di malasanità, curando in prima persona i rapporti con le compagnie di assicurazione. Chiama per un appuntamento: +39 3288321751

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