Condividi l'articolo su:

Secondo l’orientamento prevalente della Suprema Corte per il calcolo delle differenze retributive dovute al lavoratore deve tenersi in considerazione la retribuzione lorda.

Tuttavia il principio fatto proprio dalla Cassazione non è privo di contraddizioni laddove, da un lato, prevede che «in sede di accertamento contabile delle differenze retributive spettanti ad un lavoratore, dalle somme lorde che spettano allo stesso devono essere detratte le somme corrisposte dal datore nel loro concreto ed effettivo importo», dall’altro, che «il datore di lavoro, che non abbia provveduto al pagamento dei contributi entro il termine stabilito, è da considerare … debitore esclusivo dei contributi stessi (anche per la quota a carico del lavoratore)[1]». – cfr. ex plurimis, Cassazione civile, Sez. Lav., 25 maggio 2018, n. 13164.

In altre parole la contraddizione sta nel fatto che secondo questo criterio si pone il datore di lavoro – che abbia effettuato le ritenute ma non le abbia “versate”nella condizione di pagare due volte: 1) al lavoratore che abbia fatto causa per ottenere il pagamento delle differenze retributive, se queste vengono calcolate in base alla retribuzione lorda; 2) agli enti impositori (INPS, INAL, Agenzia delle Entrate), se è vero, come è certamente vero, che in quanto “sostituto d’imposta” lo stesso datore di lavoro resta sempre obbligato per il pagamento delle ritenute fiscali e contributive[2].

Invero tale orientamento poteva avere qualche pregio giuridico finché si accompagnava con altro orientamento, anch’esso fino a poco tempo fa constante, secondo cui, quando il datore di lavoro (sostituto d’imposta) non aveva eseguito i versamenti delle ritenute effettuate, allora, il lavoratore (sostituito) veniva sempre considerato coobbligato in solido.

Ma tale ultimo orientamento è stato destituito di fondamento con la recentissima pronuncia a Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione n. 10378 del 12 aprile 2019, la quale ha composto il contrasto giurisprudenziale sorto con riferimento all’interpretazione dell’art. 35 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, privilegiando il dato letterale di tale norma, la quale dispone che «quando il sostituto viene iscritto a ruolo per imposte, sopratasse e interessi relativi a redditi sui quali non ha effettuato né le ritenute a titolo di imposta né i relativi versamenti, il sostituito è coobbligato in solido».

In altre parole la norma, in maniera molto chiara e logica, ritiene il sostituito coobbligato in solido con il sostituto solo quando le ritenute non siano state operate.

Infatti, in tale caso ha un senso che il sostituito stesso sia considerato coobbligato in quanto ha ricevuto gli importi che avrebbero dovuto essere detratti, pertanto è anch’egli obbligato a versarli agli Enti competenti.

Le Sezioni Unite hanno pertanto statuito il seguente principio: «nel caso in cui il sostituto ometta di versare le somme, per le quali ha però operato le ritenute d’acconto, il sostituito non è tenuto in solido in sede di riscossione, atteso che la responsabilità solidale prevista dall’art. 35 D.P.R. n. 602 cit. è espressamente condizionata alla circostanza che non siano state effettuate le ritenute» (Cassazione Civile, Sezioni Unite, 12 aprile 2019, n. 10378).

Pertanto, ne consegue che il calcolo delle differenze retributive dovute all’opposto va eseguito sottraendo gli importi dallo stesso complessivamente percepiti in pendenza del rapporto di lavoro dalla retribuzione netta risultante dalle buste paga.

Se cosi non fosse, in altre parole nell’ipotesi in cui si applicasse il principio del “riferimento alla retribuzione lorda”, il datore di lavoro si troverebbe, contro ogni previsione legislativa e prima ancora contro ogni principio logico, ad essere obbligato a pagare due volte per le stesse ritenute fiscali e previdenziali: al lavoratore ed allo “Stato” – ma così evidentemente non può essere anche perché in questo modo gli Enti impositori si potrebbero trovare ad introitare due volte gli stessi tributi.

[1] Art. 2115, comma secondo, c.c.

[2] L’art. 64 D.P.R. 600/1973 definisce il sostituto d’imposta come «chi in forza di disposizioni di legge è obbligato al pagamento di imposte in luogo di altri».

A cura dell’Avv. Emanuele Doria

Avv. Emanuele Doria on FacebookAvv. Emanuele Doria on GoogleAvv. Emanuele Doria on InstagramAvv. Emanuele Doria on Linkedin
Avv. Emanuele Doria
Avv. Emanuele Doria
Avvocato
Avvocato. Laurea in Giurisprudenza presso l’Università La Sapienza di Roma. Scrive online su aggiornamenti e novità giurisprudenziali. Svolge assistenza e consulenza legale in materia di Diritto Civile, Diritto del Lavoro, Responsabilità ed Errore medico, Assicurazioni e Risarcimento Danni, Diritto di Famiglia (Separazioni, Divorzi), Recupero Crediti nella provincia di Frosinone, Fori di Cassino, Frosinone e Roma.
Ha maturato una particolare esperienza in materia di Risarcimento danni da incidenti stradali gravi e mortali nonchè in materia di Diritto Sanitario, Risarcimento danni per Malasanità ed Errore medico. Tutela le vittime di sinistri stradali, nonchè le vittime di malasanità, curando in prima persona i rapporti con le compagnie di assicurazione. Chiama per un appuntamento: +39 3288321751

Per offrirti un'esperienza di navigazione in linea con le tue preferenze, utilizziamo cookies, anche di terze parti. Chiudendo questo banner o proseguendo nella navigazione acconsenti al loro impiego in conformità alla nostra Privacy e Cookies policy.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close