Condividi l'articolo su:

Nel contratto di lavoro a termine, il termine è nullo e il rapporto di lavoro si trasforma in contratto a tempo indeterminato, se il datore di lavoro non ha eseguito la valutazione dei rischi ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.
L’art 3 comma 1 lettera d) del D.lgs 368/2001, applicabile alla fattispecie ratione temporis, espressamente prevede che “L’apposizione di un termine alla durata di un contratto di lavoro subordinato non è ammessa: da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazione.
Al riguardo la Corte di Cassazione (n. 5421/2012) ha stabilito che “Il divieto di stipulare contratti di lavoro subordinato a termine per le imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, costituisce norma imperativa, la cui “ratio” è diretta alla più intensa protezione dei lavoratori rispetto ai quali la flessibilità d’impiego riduce la familiarità con l’ambiente e gli strumenti di lavoro. Ne consegue che, ove il datore di lavoro non provi di aver provveduto alla valutazione dei rischi prima della stipulazione, la clausola di apposizione del termine è nulla e il contratto di lavoro si considera a tempo indeterminato ai sensi degli artt. 1339 e 1419, secondo comma, cod. civ.” (Così Tribunale sez. lav. Roma 21/10/2015 ud. 21/10/2015).

Per offrirti un'esperienza di navigazione in linea con le tue preferenze, utilizziamo cookies, anche di terze parti. Chiudendo questo banner o proseguendo nella navigazione acconsenti al loro impiego in conformità alla nostra Privacy e Cookies policy.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close