Nel contratto di lavoro a termine, il termine è nullo e il rapporto di lavoro si trasforma in contratto a tempo indeterminato, se il datore di lavoro non ha eseguito la valutazione dei rischi ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.
L’art 3 comma 1 lettera d) del D.lgs 368/2001, applicabile alla fattispecie ratione temporis, espressamente prevede che “L’apposizione di un termine alla durata di un contratto di lavoro subordinato non è ammessa: da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazione.
Al riguardo la Corte di Cassazione (n. 5421/2012) ha stabilito che “Il divieto di stipulare contratti di lavoro subordinato a termine per le imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, costituisce norma imperativa, la cui “ratio” è diretta alla più intensa protezione dei lavoratori rispetto ai quali la flessibilità d’impiego riduce la familiarità con l’ambiente e gli strumenti di lavoro. Ne consegue che, ove il datore di lavoro non provi di aver provveduto alla valutazione dei rischi prima della stipulazione, la clausola di apposizione del termine è nulla e il contratto di lavoro si considera a tempo indeterminato ai sensi degli artt. 1339 e 1419, secondo comma, cod. civ.” (Così Tribunale sez. lav. Roma 21/10/2015 ud. 21/10/2015).