L’art. 6 D.L. 132/2014, convertito in L. 162/2014, dispone che i coniugi, ASSISTITI DA ALMENO UN AVVOCATO PER PARTE, possono utilizzare la procedura di “NEGOZIAZIONE ASSISTITA” per SEPARARSI, DIVORZIARE E MODIFICARE LE CONDIZIONI DI SEPARAZIONE o DIVORZIO.
Una breve parentesi per ricordare che la legge 6 maggio 2015, n. 55 ha dato luogo ad una sensibile riduzione dei tempi per il divorzio. Prima erano necessari tre anni dalla separazione, OGGI si puo’ divorziare: 1) decorsi 12 mesi dalla comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale, in caso di separazione giudiziale; 2) decorsi 6 mesi dalla comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale, in caso di separazione consensuale.
Tornando alla negoziazione, si specifica che detta procedura ha inizio con una comunicazione con la quale il legale di uno dei coniugi invita l’altra parte a stipulare, con l’assistenza di un avvocato di fiducia, una convenzione di negoziazione assistita finalizzata a raggiungere un accordo consensuale che definisca le condizioni di separazione o divorzio, o di modifica delle condizioni di separazione o divorzio.
Tale accordo, a seguito del nulla osta o dell’autorizzazione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente, dovrà essere trasmesso all’Ufficiale di Stato Civile del Comune in cui fu’ celebrato il matrimonio e avrà gli stessi effetti della sentenza del Giudice.
Il primo vantaggio dato dall’utilizzo di questa procedura dovrebbe essere rappresentato dalla velocità di svolgimento (anche se, in verità, non sono preventivabili i tempi necessari per il nulla osta o l’autorizzazione da parte del Procuratore della Repubblica).
Altro vantaggio dovrebbe essere dato dal fatto che le parti, attraverso i rispettivi avvocati, possono fissare consensualmente le condizioni dell’accordo che vanno a concludere, diminuendo così al minimo il rischio di violazione dello stesso.
Tuttavia, concludendo, va’ dato atto che la procedura di negoziazione assistita dovrebbe comportare costi tendenzialmente invariati rispetto a quelli relativi ai tradizionali procedimenti di separazione o divorzio che si svolgono davanti al Giudice.