È ammessa l’autonoma risarcibilità del danno morale (distinta da quella del danno biologico) solo nel caso di lesioni di non lieve entità e, quindi, al di fuori dell’ambito di applicazione delle c.d. lesioni micro permanenti di cui all’art. 139 D.Lgs. n. 209 del 2005.
Il Tribunale di Perugia condannava Poste Italiane S.p.A. a pagare alla dipendente B.C. il risarcimento dei danni da lei patiti in occasione d’una rapina, avvenuta il (OMISSIS), ai danni dell’ufficio postale di (OMISSIS) presso il quale lavorava. Con sentenza depositata il 19.5.11, la Corte d’Appello di Perugia, in parziale riforma della pronuncia di prime cure, riduceva a complessivi Euro 9.119,15 il risarcimento spettante ex art. 2087 c.c., – per il solo danno biologico, con esclusione di quello morale – alla predetta lavoratrice. Quest’ultima ricorreva per cassazione chiedendo il risarcimento del danno morale.
L’iter logico seguito dalla Suprema Corte parte dall’orientamento delle cosiddette sentenze gemelle di S. Martino (dichiaratamente condiviso), in particolare Cass. S.U. n. 26972/08, secondo cui “il danno morale non costituisce un’autonoma posta di danno diversa da quella relativa al c.d. danno biologico, entrambi essendo riconducibili al più ampio concetto di danno non patrimoniale”.
Pur partendo da tale assunto, la sentenza in commento in parte si discosta dalla suddetta statuizione, richiamando e facendo proprio il recente orientamento espresso da Cass. n. 11851/15, secondo cui è ammessa UN’AUTONOMA RISARCIBILITA’ DEL DANNO MORALE – ove ricollegabile alla violazione di un interesse costituzionalmente tutelato – DISTINTO DA QUELLO BIOLOGICO, SOLTANTO IN IPOTESI DI LESIONI DI NON LIEVE ENTITA’ e, dunque, al di fuori dell’ambito applicativo delle lesioni c.d. micro permanenti di cui al D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, art. 139, (il cui comma 3 consente soltanto, previo equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, un aumento dell’importo liquidato per il danno biologico in misura non superiore ad un quinto).
Nel caso di specie la ricorrente aveva riportanto un’inabilità permanente del 5% – micropermanente – inoltre, non aveva allegato in cosa fosse consistito il danno morale al di là di quello biologico.
Il ricorso è veniva dunque rigettato.