Qual’è la prima cosa da fare in caso di incidente stradale?
1) Chiamare le Forze dell’Ordine, che scriveranno un verbale sull’accaduto.
2) Far intervenire immediatamente un’ambulanza che accompagni i feriti al più vicino Ospedale.
In attesa che arrivino l’ambulanza e le Forze dell’Ordine:
– fotografare i mezzi coinvolti, da più angolazioni possibili, avendo cura di ritrarre le targhe degli autoveicoli e, se possibile, la segnaletica stradale, verticale o orizzontale, presente in loco (se possibile, non far spostare i mezzi coinvolti prima dell’arrivo delle autorità);
– fotografare i seguenti documenti delle altre parti rimaste coinvolte o acquisire i relativi dati anagrafici:
– carta d’identità;
– patente di guida;
– polizza di assicurazione;
– libretto di circolazione;
– individuare eventuali testimoni, reperire il relativo numero di telefono, estremi anagrafici, se possibile, fotografare la relativa carta d’identità.
Cosa farà la Forza Pubblica appena intervenuta sul posto?
1) Procederà a redigere il verbale, contenente la dinamica dell’incidente stradale.
2) Nel fare ciò si baserà non solo sui rilievi effettuati ma anche sulle indicazioni date dai testimoni e dalle persone coinvolte (attenzione a quello che si dichiara e soprattutto, rileggere le dichiarazioni rese prima di sottoscriverle – evitare di scendere in troppi dettagli se ci si sente particolarmente scossi, potrebbero rilasciarsi dichiarazioni non aderenti alla realtà e “compromettenti” ai fini dell’ottenimento del risarcimento.
Perché è importante raccogliere subito i nomi dei testimoni?
Perché sarà obbligatorio indicarli quando si inoltrerà la lettera di richiesta per il risarcimento dei danni all’Assicurazione, PENA IL MANCATO RISARCIMENTO. In ogni caso, sarà importante ricontattarli a seguito dell’evento al fine di ottenere dagli stessi una dichiarazione scritta che descriva la dinamica, tale documento potrebbe avere un’importanza nevralgica al fine di ottenere il risarcimento senza bisogno di iniziare un Giudizio davanti al Tribunale, risparmiando così moltissimo tempo.
ATTENZIONE QUINDI!!
Come faccio a raccogliere i dati relativi alla persone coinvolte nell’incidente se non sono riuscito a farlo tempestivamente sul posto?
RivolgeteVi subito da un avvocato esperto in materia.
1) Secondo il Codice della Strada è possibile acquisire dagli Organi di Polizia le informazioni circa le modalità del sinistro, nonché i dati relativi alla residenza, al domicilio ed alla copertura assicurativa delle parti protagoniste dell’incidente.
2) Per ottenere tali informazioni ci si dovrà rivolgere, tramite un avvocato, al Comando cui appartiene il funzionario o l’agente che ha effettuato la rilevazione dell’incidente – in caso di lesioni o morte, previo nulla osta della Procura della Repubblica.
A questo punto bisogna fare una distinzione tra Denuncia di sinistro e Richiesta di risarcimento danni. Si tratta di due atti assolutamente distinti e separati, entrambi necessari ai fini dell’ottenimento del risarcimento. Attenzione, la c.d. DENUNCIA DI SINISTRO ALLA PROPRIA ASSICURAZIONE VA FATTA ENTRO TRE GIORNI DALL’EVENTO DANNOSO. LA RICHIESTA DI RISARCIMENTO VA ESEGUITA ENTRO DUE ANNI DALL’ACCADUTO (termine di prescrizione).
Con quali formalità va presentata la denuncia di sinistro?
1) La denuncia di sinistro va presentata alla propria Assicurazione dalle parti coinvolte, ENTRO TRE GIORNI dall’incidente, utilizzando il modulo C.A.I. (Constatazione Amichevole di Incidente, cosiddetto “Modulo Blu”) ovvero a mezzo raccomandata a.r. tramite il proprio legale.
2) Se il modulo C.A.I. non è disponibile al momento del sinistro, può essere compilato e sottoscritto successivamente.
ATTENZIONE, nel modulo CAI descriverete la dinamica dell’accaduto, quindi, se non siete sicuri o sorgono contestazioni, rivolgeteVi dall’avvocato, non apponete alcuna sottoscrizione, in quanto le dichiarazioni rese nel “modulo blu” non potranno essere più modificate e, se errate, potranno compromettere il risarcimento o la relativa quantificazione.
Da chi deve essere effettuata la denuncia di sinistro?
Dal conducente del veicolo coinvolto o – se persona diversa – dal proprietario del veicolo medesimo. Si consiglia di delegare all’uopo un avvocato onde evitare errori o dimenticanze che possano pregiudicare il risarcimento.
Una volta presentata la denuncia di sinistro va eseguita la richiesta di risarcimento danni, entro 2 anni dal sinistro. Che procedura bisogna seguire?
Le procedure esistenti, da applicare a seconda sei casi, sono due:
1) la vecchia procedura “ordinaria”;
2) il risarcimento diretto.
Cos’è il “Risarcimento Diretto”? In cosa si differenzia dalla procedura ordinaria?
La principale differenza rispetto alla procedura ordinaria consiste nel fatto che il danneggiato non deve richiedere il risarcimento al responsabile e/o alla Compagnia di Assicurazione del responsabile, ma deve richiederlo alla propria Assicurazione.
In quali casi non è possibile applicare la procedura di risarcimento diretto?
Sono esclusi dalla procedura di risarcimento diretto i seguenti casi:
1) incidente a tre o più veicoli;
2) incidente con veicolo non assicurato;
3) incidente con veicolo non immatricolato in Italia;
4) incidente con veicolo non a motore;
5) incidente con pedone;
6) incidente con feriti che riportano lesioni superiori ai nove punti percentuali d’invalidità permanente;
7) incidenti senza scontro tra veicoli;
8) incidenti con veicoli agricoli o speciali.
Quali danni può riguardare la richiesta di Risarcimento Diretto?
1) i danni al veicolo;
2) i danni alle cose trasportate di proprietà dell’assicurato o del conducente;
3) i danni alla persona subiti dal conducente non responsabile nel limite delle lesioni di lieve entità (ossia con una percentuale di invalidità non superiore al 9%).
A chi va fatta la richiesta di risarcimento danni quando non è applicabile la procedura di Risarcimento Diretto?
Al di fuori di questi casi (ad esempio quando la vittima abbia subito lesioni considerate gravi, cioè con una percentuale di invalidità superiore al 9%) la richiesta di risarcimento del danno dovrà essere presentata alla Compagnia Assicurativa del responsabile del sinistro.
Quale procedura di risarcimento devono utilizzare i terzi trasportati?
1) Per i terzi trasportati non è utilizzabile la procedura di risarcimento diretto.
2) Essi vengono perciò risarciti in base alla procedura ordinaria, e devono richiedere il risarcimento alla Compagnia di Assicurazione del veicolo sul quale erano a bordo al momento del sinistro.
Quali obblighi ha la Compagnia assicuratrice una volta ricevuta la richiesta di risarcimento?
L’Impresa di assicurazione deve formulare una congrua offerta di risarcimento (oppure deve comunicare i motivi per i quali non ritiene di fare un’offerta) entro i seguenti termini:
– 30 giorni dalla ricezione della richiesta in caso di danni a cose, ma solo in presenza di una richiesta di risarcimento sottoscritta da entrambi i conducenti coinvolti;
– 60 giorni dalla ricezione della richiesta in caso di danni a cose, qualora la richiesta di risarcimento sia sottoscritta dal solo danneggiato;
– 90 giorni dalla ricezione della richiesta in caso di danni alla persona. Attenzione: tale termine viene sospeso nel caso in cui il danneggiato rifiuti gli accertamenti strettamente necessari alla valutazione del danno alla persona.
Cosa succede se la Compagnia Assicuratrice non formula l’offerta nei termini previsti o rifiuta il risarcimento?
In tal caso il danneggiato dovrà:
1) avviare, tramite il proprio avvocato, la procedura di negoziazione assistita introdotta dal D.L. 132/2014, convertito in L. 162/2014: tale procedura è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, vale a dire che senza l’esperimento della stessa non può iniziarsi alcun processo;
2) in caso di esito negativo della suddetta procedura, promuovere l’azione diretta in giudizio nei confronti dell’Assicurazione oltre che nei confronti del responsabile civile;
3) in ogni caso, potrà fare reclamo all’IVASS (ex ISVAP), segnalando l’inadempienza dell’Assicurazione che non abbia rispettato i termini. L’IVASS potrà comminare le sanzioni nei confronti dell’Assicurazione negligente.
A cura dell’Avv. Emanuele Doria, ogni diritto riservato.