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Spetta agli invalidi civili totali e permanenti al 100% a causa di malattie fisiche o psichiche. Devono sussistere i seguenti requisiti:

–  impossibilità di deambulare (camminare) senza l’aiuto permanente di un accompagnatore;

– oppure, incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita, con conseguente necessità di assistenza continua;

– possesso della cittadinanza italiana o dell’ UE con residenza in Italia, o possesso di cittadinanza extracomunitaria con permesso di soggiorno CE;

– residenza in Italia;

– non deve esservi il ricovero in strutture sanitarie con retta a carico dello Stato o di altro ente pubblico o ricovero in reparti di lungodegenza o riabilitativi.

L’indennità di accompagnamento:

– non è cumulabile con altre indennità simili erogate per cause di servizio, lavoro o guerra;

non è subordinata a limiti di reddito;

è indipendente dall’età della persona;

è indipendente dalla composizione del nucleo familiare dell’invalido;

non è reversibile (cioè non si trasmette agli eredi dopo la morte dell’invalido);

è compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa.

L’iter per l’ottenimento di tale indennità prevede l’invio di una domanda amministrativa alla ASL: domanda che deve essere avanzata tramite il proprio medico curante e contenere la dichiarazione esplicita dello stato del dichiarante. In altre parole, deve essere definito “persona impossibilitata a deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore” oppure  “persona che necessita di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita. A tale domanda va allegata la documentazione medica comprovante la minorazione.

A seguito della domanda amministrativa, il richiedente sarà chiamato a visita ed una commissione medica valuterà la sussistenza dei requisiti di ammissibilità della domanda.

In sede di domanda amministrativa può essere richiesta la visita domiciliare laddove venga certificato che il richiedente non è trasportabile.

Alla fine degli accertamenti medici il verbale definitivo viene inviato al cittadino dall’INPS.

  • Se il giudizio finale è positivo, viene disposta l’erogazione dell’indennità di accompagnamento, previo invito ad inserire online una serie di dati richiesti (si consiglia di farsi assistere da un esperto del settore). L’indennità decorre dal mese successivo alla data di presentazione della domanda.

L’importo dell’indennità di accompagnamento previsto per l’anno 2016 è di euro 512,34 al mese, pagati per 12 mensilità. Non è soggetta ad IRPEF

  • Se il giudizio finale è negativo, nel senso che viene negata l’invalidità o pur venendo riconosciuta l’invalidità al 100% non vengono riconosciuti i requisiti per ‘l’accompagnamento’, bisognerà rivolgersi subito ad un avvocato, attraverso il quale potrà essere promosso davanti al Tribunale del Lavoro un giudizio di Accertamento Tecnico Preventivo. Nell’ambito di questo giudizio sarà depositata tutta la documentazione medico-sanitaria in possesso e sarà nominato un Consulente medico del Giudice (CTU), il quale analizzerà detta documentazione e visiterà il richiedente in presenza di un medico dell’INPS.

La relazione tecnica del CTU deve essere trasmessa alle parti (cioè all’INPS e all’avvocato del ricorrente). A quel punto, il Giudice fissa un termine non superiore a trenta giorni entro il quale le parti devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell’ufficio.
In assenza di contestazione, il Giudice, entro trenta giorni, omologa con decreto l’accertamento del requisito sanitario presentato nella relazione del consulente e il decreto è inappellabile, cioè non si possono più presentare ricorsi.

Al contrario, nei casi di mancato accordo, la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell’ufficio deve depositare, presso lo stesso Giudice, entro il termine di trenta giorni dalla dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando i motivi della contestazione della relazione medica del CTU.

Da quel momento inizia un giudizio di merito che si chiuderà con una sentenza inappellabile.

Avv. Emanuele Doria (tutti i diritti riservati).

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Avv. Emanuele Doria
Avv. Emanuele Doria
Avvocato
Avvocato. Laurea in Giurisprudenza presso l’Università La Sapienza di Roma. Scrive online su aggiornamenti e novità giurisprudenziali. Svolge assistenza e consulenza legale in materia di Diritto Civile, Diritto del Lavoro, Responsabilità ed Errore medico, Assicurazioni e Risarcimento Danni, Diritto di Famiglia (Separazioni, Divorzi), Recupero Crediti nella provincia di Frosinone, Fori di Cassino, Frosinone e Roma.
Ha maturato una particolare esperienza in materia di Risarcimento danni da incidenti stradali gravi e mortali nonchè in materia di Diritto Sanitario, Risarcimento danni per Malasanità ed Errore medico. Tutela le vittime di sinistri stradali, nonchè le vittime di malasanità, curando in prima persona i rapporti con le compagnie di assicurazione. Chiama per un appuntamento: +39 3288321751

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