Il Governo RENZI, attraverso uno dei provvedimenti attuativi del Jobs Act, precisamente l’art. 23 del. D.Lgs. 151/2015, in vigore dal 23 settembre 2015, ha riformulato il testo dell’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori (Legge 300/1970), relativo al “controllo a distanza dei lavoratori”.
In altre parole, tale intervento agevola la possibilità da parte del datore di lavoro di controllare i propri dipendenti, anche attraverso l’istallazione di telecamere, al fine di censurarne eventuali condotte illegittime. Ad esempio consente di installare telecamere in prossimità del dispositivo attraverso il quale vengono registrate le entrate e le uscite dei lavoratori. Di conseguenza, ove siano “videoriprese” condotte illegittime quali quelle dei cosiddetti “furbetti del cartellino”, si avrà la PROVA DOCUMENTALE (rectius: “su supporto informatico) che permetterà il licenziamento disciplinare “in tronco”, per giusta causa, pertanto senza obbligo di preavviso.
Quindi la modifica dell’art. 4 è finalizzata a consentire al datore di lavoro di procurarsi una prova certa ed inconfutabile relativa a condotte del lavoratore tanto gravi -si pensi anche al furto sul luogo di lavoro- da costituire giusta causa (in senso tecnico) per dare luogo ad un licenziamento in tronco.
Veniamo ad analizzare l’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori come come modificato dal suddetto decreto attuativo del Jobs Act.
- Non sussiste più il divieto di controllo a distanza dei prestatori di lavoro.
- E’ prevista la possibilità di impiegare impianti audiovisivi e altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori “esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale” previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali o autorizzazione della Direzione Territoriale del lavoro.
- Nel caso di imprese con unità produttive site in diverse province della stessa regione o in diverse regioni, è consentito stipulare gli accordi sindacali per l’installazione degli impianti audiovisivi e degli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dei lavoratori, anziché con le rappresentanze sindacali aziendali o le rappresentanze sindacali unitarie, con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e, in difetto di accordo, è previsto che l’autorizzazione ministeriale sia concessa dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
- E’ espressamente esclusa la necessità di accordo sindacale o autorizzazione ministeriale per gli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa (pc, tablet, telefoni cellulari…), pur se dagli stessi derivi anche la possibilità di un controllo a distanza del lavoratore.
- IL DATO PIU’ SIGNIFICATIVO: è prevista la possibilità di utilizzare le informazioni e i dati raccolti tramite gli impianti audiovisivi (previamente autorizzati) e gli strumenti di lavoro (per cui non occorre autorizzazione) per “tutti i fini connessi al rapporto di lavoro” a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione delle modalità d’uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli e nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.