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Questo articolo si propone di mettere in evidenza quanto INFONDATE siano le motivazioni prevalenti utilizzate a sostegno del NO al referendum costituzionale.

Di seguito andrò a riportare “in virgolettato” alcuni dei più utilizzati MOTIVI DEL NO, per poi illustrare le ragioni della relativa assoluta infondatezza.
1) <<La riforma costituzionale è illegittima perchè espressione di un ‘parlamento illegittimo’, eletto in virtù di una ‘legge elettorale incostituzionale’>>.
E’ UNA ENORME FALSITÀ.
La sentenza della Corte Costituzionale n. 1/2014 statuisce quanto segue:
《 … 7.– È evidente, infine, che la decisione che si assume, di annullamento delle norme censurate, avendo modificato in parte qua la normativa che disciplina le elezioni per la Camera e per il Senato, produrrà i suoi effetti esclusivamente in occasione di una nuova consultazione elettorale, consultazione che si dovrà effettuare o secondo le regole contenute nella normativa che resta in vigore a seguito della presente decisione, ovvero secondo la nuova normativa elettorale eventualmente adottata dalle Camere.
Essa, pertanto, non tocca in alcun modo gli atti posti in essere in conseguenza di quanto stabilito durante il vigore delle norme annullate, compresi gli esiti delle elezioni svoltesi e gli atti adottati dal Parlamento eletto》.

2)La riforma determina un accentramento di potere pericoloso nelle mani del governo! Deriva autoritaria》.
NON E’ VERO.
La riforma costituzionale non modifica le norme che disciplinano le funzioni ed i poteri del Governo e del Presidente del Consiglio dei Ministri. Il Governo è, e resterà, espressione della maggioranza, oggi del parlamento, domani della Camera. Quindi non può e non potrà mai fare “ciò che vuole” senza la legittimazione della maggioranza, pena il voto di sfiducia, dunque la caduta del Governo stesso.
Alcun accentramento di poteri è determinato dal cosiddetto “voto in data certa”, introdotto dalla riforma in discorso, in virtù del quale, il Governo può presentare disegni di legge su materie ritenute “essenziali” per l’attuazione del proprio programma: la Camera entro 5 giorni deve dichiararsi disponibile a discutere o meno la proposta, in caso positivo, è tenuta a discutere il disegno di legge governativo entro 70 giorni. Giova evidenziare che detti disegni di legge del Governo comunque saranno approvati o meno dalla Camera a maggioranza, dunque non vi è alcun accentramento di poteri nelle mani dell’esecutivo. Allargando il discorso, si dovrebbe osservare che la riforma aggrava le maggioranze richieste per l’elezione del Presidente della Repubblica. Lo stesso andrà eletto dal parlamento in seduta comune, nei primi tre scrutini a maggioranza dei 2/3 dei componenti, dal quarto scrutinio a maggioranza dei 3/5 dei componenti, dal settimo a maggioranza dei 3/5 dei votanti. Questo, tradotto, significa che serve una larghissima convergenza tra varie forze politiche per l’elezione del Capo dello Stato (prima bastavano maggioranze della metà più uno). Infine, i giudici delle Corte Costituzionale. Restano 15: 5 continueranno ad essere eletti dal Presidente della Repubblica, 5 continueranno ad essere eletti dalle magistrature superiori, gli ultimi 5 saranno eletti 3 dalla Camera 2 dal Senato. La riforma non determina dunque alcuna “deriva autoritaria” né alcun “accentramento di potere”. Mira soltanto a garantire stabilità, governabilità ed efficacia dell’azione di governo, in linea con i sistemi costituzionali delle democrazie europee più evolute.
3)L’art. 70 ha troppe parole, prevede troppi procedimenti legislativi》.
Il nuovo art. 70 è più lungo del precedente perché, semplicemente, la riforma elimina il bicameralismo perfetto in cui entrambe le camere esercitavano stesse identiche finzioni, risultando l’una fotocopia dell’altra. Pertanto, se oggi l’articolo in discorso recita che ” la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due camere“, con la riforma, eliminando il bicameralismo perfetto, il nuovo art. 70 va ad elencare le materie in cui il Senato manterrà la funzione di legiferare.
Non è che il diritto vada “un tanto al chilo”, per cui se una norma ha troppe parole non va bene, se ne ha poche si, o viceversa (concetto alquanto maccheronico).
Il nuovo art. 70 è comprensibile e chiaro. Chi pratica il diritto sa bene come vi siano norme di gran lunga più complesse nel nostro ordinamento (se la norma disciplina fenomeni complessi non può che essere complessa).
In ogni caso, preme evidenziare come la Costituzione Tedesca dedichi ben cinque lunghi articoli alla ripartizione delle competenze tra Bundestag, Bundestrat e Lander. Quanto ai presunti procedimenti legislativi che sarebbero previsti dall’art. 70, corre specificare che tale norma non prevede altro che la possibilità del Senato, a maggioranza di 1/3 dei propri componenti, di chiedere modifiche ai disegni di legge già approvati dalla Camera e rientranti nell’esclusiva competenza di quest’ultima. Se la Camera non ritiene di accogliere la modifiche proposte dal Senato il disegno di legge diventa legge senza alcun PING PONG Legislativo.

4) <<La riforma non taglia i costi, determina risparmi pari a zero>>. Se è vero che la priorità della riforma sia assicurare stabilità e governabilità, è altrettanto vero che comunque sia incontestabile il taglio di costi. Innanzitutto, vengono eliminati gli stipendi e i vitalizi di 315 senatori, circa 80 milioni di euro, viene eliminato il CNEL, 20 milioni di euro, inoltre vengono eliminate le province, e cosa importantissima, vengono tagliati di netto i costi della politica regionale. Infatti, l’ art. 40 del disegno di riforma costituzionale, al
comma 2, dispone che: <<Non possono essere corrisposti rimborsi o analoghi trasferimenti monetari recanti oneri a carico della finanza pubblica in favore dei gruppi politici presenti nei Consigli regionali”>>. Ma vi è di più. La riforma fissa un tetto agli stipendi dei consiglieri regionali: non potranno prendere più’ dei sindaci dei comuni capoluogo (articolo 35 della riforma); oggi i consiglieri regionali decidono loro quanto darsi di stipendio, con la riforma non più!!! Questa norma nella maggior parte dei casi porterà al dimezzamento degli stipendi dei consiglieri regionali, portandoli dagli attuali oltre 10.000 euro al mese, a circa 4.000 – 5.000 euro al mese. SE NON E’ RISPARMIO QUESTO …!!!

5) <<Nuovo senato costituito da consiglieri regionali e sindaci: come faranno a fare bene tutti e due in ruoli? Finiranno per non fare bene ne l’uno ne l’altro>>.
NON E’ VERO. Secondo la riforma costituzionale il Senato avrà piena competenza legislativa SOLTANTO per leggi che riguardano i rapporti tra Stato, Unione Europea e territorio, oltre che su leggi costituzionali, revisioni della Costituzione, leggi sui referendum popolari, leggi elettorali, leggi sulla Pubblica Amministrazione, leggi su organi di Governo, leggi sulle funzioni specifiche di Comuni e Città Metropolitane.
Tradotto: consiglieri regionali e sindaci si riuniranno in senato così di rado da poter ben svolgere BENE entrambe le proprie funzioni. Infatti soltanto il 3% delle leggi resteranno di competenza del Senato. Senza considerare che già oggi vi sono politici che fanno allo stesso tempo gli amministratori locali, i parlamentari locali ed i parlamentari europei, senza che nessuna norma lo vieti.

6) <<La riforma è fatta da un governo non eletto>>.  BUFALA? NO! Scoperta dell’acqua calda! Il governo non è mai stato eletto nel nostro sistema costituzionale, che è parlamentare (non presidenziale). Tecnicamente eleggiamo il parlamento non il primo ministro. All’indomani delle elezioni politiche, eseguite le consultazioni tra i vari gruppi politici rappresentati in parlamento, il Presidente delle Repubblica da incarico per la formazione del nuovo governo al Leader che “appare” avere la maggioranza, nominandolo Presidente del Consiglio, questi a sua volta nomina i ministri. Il governo così formato chiede la votazione della fiducia alla camera ed al senato.SE PASSA LA RIFORMA SARA’ LA SOLA CAMERA A VOTARE LA FIDUCIA AL GOVERNO. Ottenuta la fiducia, il Governo si legittima democraticamente in virtù della maggioranza espressa dagli elettori alle elezioni politiche. Se si verifica una crisi di governo (quando lo stesso non ha più una maggioranza stabile), come è stato nel 2013, il Presidente della Repubblica può fare due cose: 1) sciogliere le camere ed indire nuove elezioni; 2) individuare altro Leader che possa avere la maggioranza in parlamento, cui conferire l’incarico di formare il nuovo governo (tutto scritto in Costituzione). Ebbene, nel 2013, se si fossero sciolte le camere, si sarebbe andati a votare con lo stesso sistema elettorale che aveva partorito l’ingovernabilità, dato che con l’avvento dei 5 stelle, per la prima volta, si è venuto a creare un sistema tripolare, in cui nessuna coalizione aveva una maggioranza netta per governare.

7) <<Con il nuovo Senato verrà estesa l’immunità a sindaci e consiglieri regionali>>. L’immunità riguarda solo le funzioni di Senatore e concerne solo la possibilità di eseguire l’arresto, dunque, non è impedito processare, condannare e punire i senatori per reati commessi nell’esercizio delle proprie funzioni. Corre dunque specificare che se un senatore commetterà un reato non nell’esercizio della funzione di senatore bensì di sindaco o di consigliere regionale non sarà coperto dall’immunità.

CONCLUSIONI: La riforma costituzionale:

  • non determinerà alcuna deriva autoritaria, assicurerà solo più stabilità e governabilità, grazie al meccanismo in virtù del quale la fiducia al Governo sarà votata dalla sola Camera dei Deputati. Stabilità di cui il nostro Paese ha urgente bisogno dato che ha dovuto subire ben 63 governi in 70 anni;
  • determinerà una netta velocizzazione del procedimento legislativo, permettendo di intervenire tempestivamente sulle problematiche da affrontare, senza lasciare alla discrezione o ai ricatti politici di decidere la durata dell’iter legis;
  • taglierà molti costi della politica, come meglio sopra illustrato;
  • amplierà gli spazi di democrazia diretta, abbassando il quorum per il referendum abrogativo, allorché lo stesso sia richiesto da almeno 800.000 elettori; introdurrà l’obbligo di discussione da parte del parlamento di disegni di legge di iniziativa popolare, allorché gli stessi siano richiesti da almeno 150.000 elettori (non vi è alcuna difficoltà a raccogliere il numero di firme richieste nell’uno e nell’altro caso, considerato che dal 1948 ad oggi gli italiani sono passati da 40 a 60 milioni e che la maggiore età è passata dai 21 ai 18 anni, senza considerare l’ampliamento dei soggetti con potestà di autentica delle firme raccolte – ad esempio, oggi spettante a tutti i consiglieri comunali;
  • introdurrà un Senato che sarà rappresentativo degli Enti Locali, (non è vero che i senatori non saranno scelti dagli elettori, in quanto al momento delle elezioni regionali saranno proprio gli elettori a scegliere quali consiglieri vorranno mandare in Senato, esprimendo il proprio voto su due schede, l’una per eleggere i consiglieri semplici, l’altra per eleggere i consiglieri Senatori.

Giova infine ricordare che la maggioranza dei Paesi della Unione Europea (15 su 28) non hanno una seconda camera. In altre parole sono sistemi parlamentari monocamerali.
Tra i 13 paesi che hanno una seconda camera solo in 5 paesi i suoi membri sono eletti direttamente dai cittadini. In Spagna , tra l’altro, una parte dei membri sono designati dalle Comunità Autonome.
Tra questi 5 paesi solo in Italia, Polonia e Romania si può dire che la seconda camera abbia dei poteri legislativi rilevanti. Solo l’Italia, OGGI, ha un sistema parlamentare in cui il Senato ha esattamente gli stessi poteri della Camera.

 

Avv. Emanuele Doria

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Avvocato
Avvocato. Laurea in Giurisprudenza presso l’Università La Sapienza di Roma. Scrive online su aggiornamenti e novità giurisprudenziali. Svolge assistenza e consulenza legale in materia di Diritto Civile, Diritto del Lavoro, Responsabilità ed Errore medico, Assicurazioni e Risarcimento Danni, Diritto di Famiglia (Separazioni, Divorzi), Recupero Crediti nella provincia di Frosinone, Fori di Cassino, Frosinone e Roma.
Ha maturato una particolare esperienza in materia di Risarcimento danni da incidenti stradali gravi e mortali nonchè in materia di Diritto Sanitario, Risarcimento danni per Malasanità ed Errore medico. Tutela le vittime di sinistri stradali, nonchè le vittime di malasanità, curando in prima persona i rapporti con le compagnie di assicurazione. Chiama per un appuntamento: +39 3288321751

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