Molestie del datore di lavoro: se la molestia è presumibile in base ai “fatti”, L’ONERE DELLA PROVA E’ A CARICO DEL DATORE. Cassazione Civile, Sez. Lavoro, Sentenza 15/11/2016 n° 23286

Dic 20, 2016 | Diritto del Lavoro

Il licenziamento determinato dal rifiuto della lavoratrice di sottostare alle molestie sessuali del proprio datore di lavoro è nullo perché discriminatorio. In materia trova applicazione il particolare regime probatorio presuntivo previsto dall’art. 40 D.Lgs. n. 198/2016, in virtù del quale: <<quando il ricorrente fornisce elementi di fatto, desunti anche da dati di carattere statistico relativi alle assunzioni, ai regimi retributivi, all’assegnazione di mansioni e qualifiche, ai trasferimenti, alla progressione in carriera ed ai licenziamenti, idonei a fondare, in termini precisi e concordanti, la presunzione dell’esistenza di atti, patti o comportamenti discriminatori in ragione del sesso, spetta al convenuto l’onere della prova sull’insussistenza della discriminazione>>. È quanto stabilito dalla Cassazione con la sentenza in commento.

La Corte ha statuito  che <<la doverosità di una esegesi conforme alla normativa euro-unitaria, come interpretata dalla Corte di Giustizia, impone di ritenere estesa l’equiparazione delle molestie sessuali alle discriminazioni di genere anche in ordine alla ripartizione dell’onere probatorio>>.

Secondo la Cassazione, nella fattispecie, correttamente i giudici di merito hanno ravvisato la prova presuntiva delle molestie sessuali nelle deposizioni offerte dalle lavoratrici – che hanno riferito di molestie a loro danno all’indomani delle relative assunzioni – e nell’esasperato turn over tra le giovani dipendenti – che dopo brevi periodi di lavoro si dimettevano senza apparente ragione.

Avv. Emanuele Doria

 

Emanuele Doria

Emanuele Doria

Avvocato

Avvocato. Laurea in Giurisprudenza presso l’Università Sapienza di Roma. Presta assistenza e consulenza legale in materia di Diritto Civile, Diritto del Lavoro, Responsabilità ed Errore medico, Assicurazioni e Risarcimento Danni, Diritto di Famiglia (separazioni, divorzi), Recupero Crediti nella provincia di Frosinone. Opera in via prevalente nei Fori di Frosinone, Cassino e Roma.