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Dopo l’approvazione della Camera dei Deputati, avvenuta il 28 gennaio 2016, il Disegno di Legge relativo alla riforma della responsabilità dei medici e del personale sanitario è stato approvato anche dal Senato, l’11 gennaio 2017. Ora si attende soltanto la votazione definitiva della Camera per l’entrata in vigore.

Detta riforma, che porta il nome del relatore Federico Gelli, modifica sensibilmente il regime della responsabilità medica, sia in ambito penale che in ambito civile.

Questo provvedimento tende a far fronte al fenomeno della cosiddetta medicina difensiva, evitando che i medici si sottraggano dall’attuare interventi “delicati” nel timore di dovere subire gravi conseguenze penali e civili per il loro operato.

In altre parole vengono aumentate le tutele per i medici, rendendo più gravosa la prova delle relative responsabilità.

RESPONSABILITA’ PENALE

Nel codice penale sarà introdotta la nuova fattispecie della “Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario” (art. 590-sexies cp.).

In ogni caso, medici e sanitari non saranno punibili se rispettano le linee guida e best practice.

Infatti l’art. 6 del Ddl prevede l’inserimento dell’art. 590-sexies c.p.<<Se i fatti di cui agli articoli 589 (omicidio colposo) e 590 (lesioni personali colpose) sono commessi nell’esercizio della professione sanitaria, si applicano le pene ivi previste salvo quanto disposto dal secondo comma.
Qualora l’evento si sia verificato a causa di imperizia, la punibilità è esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico-assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto>>.

RESPONSABILITA’ CIVILE

E’ previsto un regime diversificato di responsabilità:

  1. Responsabilità contrattuale: si applica a strutture sanitarie pubbliche o private, prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria o nell’ambito di attività di sperimentazione e di ricerca clinica o in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale o attraverso la telemedicina. Tale forma di responsabilità comporta che l’onere della prova sia a carico del medico e della struttura, i quali, di fronte ad una pretesa di risarcimento, dovranno provare che “l’inadempimento o il ritardo è stato determinato dall’impossibilità della prestazione derivante da causa a loro non imputabile” (art. 1218 cc.). La prescrizione sarà ordinaria, quindi decennale.
  2. Responsabilità aquiliana: si applica al medico o al sanitario dipendente, che risponderanno del proprio operato in base all’art. 2043 cc., salvo che abbiano agito nell’adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente. Dunque,in tali casi, l’onere della prova sarà a carico del danneggiato e la prescrizione sarà quinquennale.

Infatti l’art. 7 del Ddl dispone: <<1. La struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell’adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell’opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose. 2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria ovvero nell’ambito di attività di sperimentazione e di ricerca clinica ovvero in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale nonché attraverso la telemedicina. 3. L’esercente la professione sanitaria di cui ai commi 1 e 2 risponde del proprio operato ai sensi dell’articolo 2043 del codice civile, salvo che abbia agito nell’adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente. Il giudice, nella determinazione del risarcimento del danno, tiene conto della condotta dell’esercente la professione sanitaria ai sensi dell’articolo 5 della presente legge e dell’articolo 590-sexies del codice penale, introdotto dall’articolo 6 della presente legge. 4. Il danno conseguente all’attività della struttura sanitaria o sociosanitaria, pubblica o privata, e dell’esercente la professione sanitaria è risarcito sulla base delle tabelle di cui agli articoli 138 e 139 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, integrate, ove necessario, con la procedura di cui al comma 1 del predetto articolo 138 e sulla base dei criteri di cui ai citati articoli, per tener conto delle fattispecie da esse non previste, afferenti alle attività di cui al presente articolo>>.

CONDIZIONI DI PROCEDIBILITA’
In virtù dell’art. 8, l’azione civile di risarcimento danni da responsabilità sanitaria dovrà essere preceduta, a pena di improcedibilità, dal “ricorso per consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della liteex art. 696 bis c.p.c. In alternativa, la condizione di procedibilità sarà assolta dal procedimento di mediazione ai sensi del D.Lgs n. 28/2010  (art. 5, comma 1-bis). << L’improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d’ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice, ove rilevi che il procedimento di cui 
all’articolo 696-bis del codice di procedura civile non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dinanzi a sé dell’istanza di consulenza tecnica in via preventiva ovvero di completamento del procedimento.3. Ove la conciliazione non riesca o il procedimento non si concluda entro il termine perentorio di sei mesi dal deposito del ricorso, la domanda diviene procedibile e gli effetti della domanda sono salvi se, entro novanta giorni dal deposito della relazione o dalla scadenza del termine perentorio, è depositato, presso il giudice che ha trattato il procedimento di cui al comma 1, il ricorso di cui all’articolo 702-bis del codice di procedura civile. In tal caso il giudice fissa l’udienza di comparizione delle parti; si applicano gli articoli 702-bis e seguenti del codice di procedura civile. 4. La partecipazione al procedimento di consulenza tecnica preventiva di cui al presente articolo, effettuato secondo il disposto dell’articolo 15 della presente legge, è obbligatoria per tutte le parti, comprese le imprese di assicurazione di cui all’articolo 10, che hanno l’obbligo di formulare l’offerta di risarcimento del danno ovvero comunicare i motivi per cui ritengono di non formularla. In caso di sentenza a favore del danneggiato, quando l’impresa di assicurazione non ha formulato l’offerta di risarcimento nell’ambito del procedimento di consulenza tecnica preventiva di cui ai commi precedenti, il giudice trasmette copia della sentenza all’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) per gli adempimenti di propria competenza. In caso di mancata partecipazione, il giudice, con il provvedimento che definisce il giudizio, condanna le parti che non hanno partecipato al pagamento delle spese di consulenza e di lite, indipendentemente dall’esito del giudizio, oltre che ad una pena pecuniaria, determinata equitativamente, in favore della parte che è comparsa alla conciliazione>>

OBBLIGO DI ASSICURAZIONE, AZIONE DIRETTA CONTRO L’ASSICURAZIONE E ALTRE NOVITA’

Per le strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private è previsto l’obbligo di copertura assicurativa o di altre analoghe misure per la responsabilità civile verso terzi e per la responsabilità civile verso prestatori d’opera. La copertura si estende anche ai danni cagionati dal personale a qualunque titolo operante presso le strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche e private (compresi coloro che svolgono attività di formazione, aggiornamento, sperimentazione e ricerca clinica). L’obbligo assicurativo riguarderà anche le prestazioni svolte in regime di libera professione intramuraria o in regime di convenzione con il servizio sanitario nazionale o attraverso la telemedicina.

Sono inoltre ‘introdotte l’azione diretta del danneggiato nei confronti dell’assicurazione della struttura sanitaria, la previsione di un’azione di rivalsa della struttura sanitaria nei confronti del medico.

Clicca sul link che segue per scaricare il testo completo del disegno di legge approvato da Senato

pdf responsabilita-medica-il-testo-approvato-dal-senato

A cura dell’Avv. Emanuele Doria

 

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Avv. Emanuele Doria
Avv. Emanuele Doria
Avvocato
Avvocato. Laurea in Giurisprudenza presso l’Università La Sapienza di Roma. Scrive online su aggiornamenti e novità giurisprudenziali. Svolge assistenza e consulenza legale in materia di Diritto Civile, Diritto del Lavoro, Responsabilità ed Errore medico, Assicurazioni e Risarcimento Danni, Diritto di Famiglia (Separazioni, Divorzi), Recupero Crediti nella provincia di Frosinone, Fori di Cassino, Frosinone e Roma.
Ha maturato una particolare esperienza in materia di Risarcimento danni da incidenti stradali gravi e mortali nonchè in materia di Diritto Sanitario, Risarcimento danni per Malasanità ed Errore medico. Tutela le vittime di sinistri stradali, nonchè le vittime di malasanità, curando in prima persona i rapporti con le compagnie di assicurazione. Chiama per un appuntamento: +39 3288321751

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