A prescindere da quanto previsto nel contratto di assicurazione, nonostante eventuali “patti di gestione della lite“:
1) gli assicurati hanno sempre il diritto di scegliere un proprio difensore di fiducia;
2) la compagnia assicurativa è sempre tenuta ad indennizzare l’assicurato per le spese sostenute per pagare l’avvocato di fiducia in relazione all’opera prestata: per resistere ad una domanda di risarcimento in sede civile; per la difesa nel processo penale.
Generalmente i contratti di assicurazione per la responsabilità civile automobilistica contengono delle clausole in cui si prevede che, in caso di richieste di risarcimento da parte del danneggiato, o nel caso di processi penali conseguenti ad incidenti stradali, la Compagnia assicurativa, previa richiesta dell’assicurato: a) si riserva di valutare se assistere legalmente quest’ultimo; b) in caso positivo, lo assiste tramite un legale che è la Compagnia stessa a scegliere. Le stesse clausole prevedono che se l’assicurato decide di difendersi senza il preventivo vaglio della Compagnia, e sceglie un proprio legale di fiducia, i costi di tale difesa saranno a totale carico dell’assicurato stesso.
TALI CLAUSOLE SONO NULLE E/O TAMQUAM NON ESSET.
In primis, violano l’art. 24 della Costituzione, nella misura in cui il diritto di difesa dell’assicurato viene rimesso ad una scelta discrezionale della Compagnia, così come la scelta del legale.
Inoltre, va considerato che, ai sensi dell’art. 1917, terzo comma, c.c. <<le spese sostenute per resistere all’azione del danneggiato contro l’assicurato sono a carico dell’assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata …>> e che TALE NORMA E’ IMPERATIVA E COME TALE INDEROGABILE in virtù dell’art. 1932 c.c.
La previsione normativa sopra riportata trova sempre applicazione, a prescindere dalla soccombenza o meno dell’assicurato.
La Suprema Corte di Cassazione ha più volte ribadito che la ratio della previsione dettata dall’art. 1917, terzo comma, c.c. è da rinvenire nel fatto che nell’assicurazione per la responsabilità civile la costituzione e difesa dell’assicurato, giustificata dall’instaurazione di un giudizio da parte di chi a torto o a ragione assume di aver subito un danno, si svolge anche nell’interesse dell’assicuratore in vista dell’obiettivo di accertare l’esistenza o meno del proprio obbligo indennitario. Ne consegue che, anche nel caso in cui venga accertato che nessun danno deve essere riconosciuto al terzo che ha promosso l’azione risarcitoria, l’assicuratore sarà lo stesso tenuto a sopportare le spese affrontate dall’assicurato per resistere a quella pretesa.
A cura dell’Avv. Emanuele Doria