“Il danno non patrimoniale, consistente nella sofferenza morale patita dal prossimo congiunto di persona lesa in modo non lieve dall’altrui illecito, può essere dimostrato con ricorso alla prova presuntiva, che deve essere cercata anche d’ufficio, se la parte abbia dedotto e provato i fatti noti dai quali il giudice, sulla base di un ragionamento logico-deduttivo, può trarre le conseguenze per risalire al fatto ignorato. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, la quale aveva ritenuto non provato il danno non patrimoniale patito dal padre della vittima di un incidente stradale, senza considerare i fatti da quegli dedotti e provati nel corso del giudizio, ove era stato accertato che la vittima era minorenne, conviveva con il padre ed aveva subito lesioni personali in conseguenza delle quali era stata ricoverata in ospedale e da cui era derivata un’inabilità permanente di grado pari al 25 per cento ed un periodo di inabilità temporanea assoluta di oltre quattro mesi).
Cassazione civile, sez. III, 11/07/2017, n. 17058
Massima.