MASSIMA
Il “Fondo di garanzia per le vittime della strada” è obbligato ex lege a risarcire, tramite la impresa designata, il danno alla persona – nonchè anche i danni alle cose, di importo superiore alla franchigia indicata, ed alle condizioni previste – nei limiti del massimale previsto dalla legge, nei casi in cui “il veicolo o natante non risulti coperto da assicurazione” (Legge 24 dicembre 1969, n. 990, art. 19, comma 1, lett. b; D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, art. 283, comma 1, lett. b).
Tale essendo uno dei presupposti legali per l’esperimento dell’azione diretta da parte del danneggiato, non può evidentemente porsi in dubbio che, qualora il danneggiato assuma l’onere di svolgere preventive indagini in ordine alla copertura assicurativa RCA del veicolo responsabile e risulti accertata – come nel caso di specie – la inesistenza di un valido ed efficace rapporto assicurativo, lo stesso danneggiato sia legittimato a proporre domanda risarcitoria nei confronti della impresa designata dal FGVS che assume al qualità di parte “ex latere debitoris” del rapporto obbligatorio dedotto nel giudizio.
IL FATTO
In esito al sinistro stradale nel quale D.B.A. e D.B.W., rispettivamente conducente e proprietario del veicolo coinvolto nello scontro con l’auto di proprietà di L.L. sprovvista di copertura assicurativa RCA, avevano subito il primo lesioni personali ed il secondo danni patrimoniali derivanti dalla rottamazione del veicolo, il Tribunale di Roma, con sentenza n. 9675/2009, rigettava la domanda proposta nei confronti di INA-Assitalia s.p.a., n.q. di impresa designata alla liquidazione dei danni in nome e per conto del FGVS, in quanto dal verbale redatto dai VV.UU. risultava che sul veicolo del L. era apposto il contrassegno assicurativo rilasciato da GAN Assicurazioni s.p.a. (BENCHE’ FALSO), sicchè l’azione diretta avrebbe dovuto essere esercitata nei confronti di tale società.
In parziale accoglimento dell’appello proposto da D.B.W. e D.B.A. avverso la decisione di prime cure, la Corte d’appello di Roma, con sentenza 3.10.2013 n. 5188, pronunciava sulla domanda di condanna al risarcimento dei danni proposta nei confronti del L., non esaminata dal primo Giudice, liquidando il danno biologico e morale puro subito dal conducente nonchè il danno patrimoniale patito dal proprietario del veicolo incidentato, confermando la statuizione di difetto di legittimazione passiva dell’INA Assitalia s.p.a.
La sentenza di appello non notificata è stata ritualmente impugnata per cassazione dai D.B. che hanno dedotto con cinque motivi vizi di violazione di norme di diritto.
MOTIVAZIONE
La Suprema Corte giunge alla decisione di cui alla “massima” sopra riportata, specificando:
A) che, secondo i principi enunciati in materia dalla stessa Corte, soltanto l’esistenza di un contrassegno apparentemente valido, in quanto provvisto di tutti gli elementi prescritti dalla norma, rendeva responsabile, nei confronti del danneggiato, la società assicurativa – dell’autore del danno – che aveva rilasciato tale documento, indipendentemente dalla inesistenza di un valido ed efficace contratto assicurativo, venendo a fondarsi sulla autenticità di tale documento l’affidamento incolpevole della parte che agisce per il risarcimento dei danni. Nella specie tale ipotesi era esclusa dalla incontestata mancanza di copertura assicurativa del veicolo danneggiante e dalla carenza nel contrassegno finanche del numero identificativo della polizza;
B) che la legittimazione passiva della impresa designata dal FGVS, doveva evincersi dalle ripetute lettere trasmesse da GAN Ass.ni e da ANIA, da cui risultava che il veicolo del L. era sprovvisto di copertura assicurativa.
Osserva il Collegio che risulta incontestata la scopertura assicurativa del veicolo di proprietà del L. emergente dalle lettere trasmesse ai danneggiati da GAN Assicurazioni s.p.a. e dall’ANIA, ritualmente prodotte nel fascicolo di parte attrice in primo grado (cfr. ricorso pag. 6-). I documenti in questione sono stati, infatti, esplicitamente esaminati dalla Corte d’appello, come emerge dalla motivazione della sentenza, che ne ha escluso tuttavia qualsiasi rilevanza atteso che la esistenza, validità ed efficacia giuridica del rapporto assicurativo doveva ritenersi del tutto irrilevante ai fini dell’accertamento in capo a GAN Assicurazioni s.p.a. della titolarità passiva del rapporto oggetto dell’azione diretta proposta dal terzo danneggiato nei confronti della società assicuratrice, dovendo aversi riguardo esclusivamente al contrassegno assicurativo rilasciato da detta società, circostanza di fatto che escludeva la azionabilità della domanda risarcitoria nei confronti della impresa designata dal FGVS.
A cura dell’Avv. Emanuele Doria