Licenziamento per giusta causa, assume rilevanza ogni comportamento che per la sua gravità è idoneo a ripercuotersi sulla fiducia del datore. Cassazione, Sez. VI Civ., 21 maggio 2018, n. 12431

Mag 24, 2018 | Diritto del Lavoro

Cassazione Sez. VI Civile, 21 maggio 2018,  n. 12431

Massima

In caso di licenziamento per giusta causa, ai fini della proporzionalità fra fatto addebitato e recesso, viene in considerazione ogni comportamento che, per la sua gravità, sia suscettibile di scuotere la fiducia del datore di lavoro e di far ritenere che la continuazione del rapporto si risolva in un pregiudizio per gli scopi aziendali, dovendosi ritenere determinante, a tal fine, l’influenza che sul rapporto di lavoro sia in grado di esercitare il comportamento del lavoratore che denoti una scarsa inclinazione ad attuare diligentemente gli obblighi assunti, conformando il proprio comportamento ai canoni di buona fede e correttezza. Spetta al giudice di merito valutare la congruità della sanzione espulsiva non sulla base di una valutazione astratta del fatto addebitato, ma tenendo conto di ogni aspetto concreto della vicenda processuale che, alla luce di un apprezzamento unitario e sistematico, risulti sintomatico della sua gravità rispetto ad un’utile prosecuzione del rapporto di lavoro (confermato il licenziamento intimato al responsabile di una filiale per aver negoziato assegni non trasferibili a favore di soggetti diversi dal beneficiario e concesso credito a soggetti non economicamente affidabili).

Emanuele Doria

Emanuele Doria

Avvocato

Avvocato. Laurea in Giurisprudenza presso l’Università Sapienza di Roma. Presta assistenza e consulenza legale in materia di Diritto Civile, Diritto del Lavoro, Responsabilità ed Errore medico, Assicurazioni e Risarcimento Danni, Diritto di Famiglia (separazioni, divorzi), Recupero Crediti nella provincia di Frosinone. E’ abilitato all’esercizio della professione nei Fori di Cassino, Frosinone e Roma.