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In materia di risarcimento del danno alla persona (es. risarcimento del danno derivante da incidenti stradali o risarcimento del danno derivante da malasanità e/o errore medico), l’ordinamento riconosce e disciplina (soltanto) due macro-categorie di danni:

  • DANNO PATRIMONIALE: (nelle due forme del danno emergente e del lucro cessante: art. 1223 c.c.); c.c.; art. 185 c.p.);
  • DANNO NON PATRIMONIALE (art. 2059 c.c.; art. 185 c.p.;artt. 138 e 139 Codice delle Assicurazioni Private).

A sua volta il danno non patrimoniale comprende: DANNO BIOLOGICO, DANNO MORALE e DANNO ESISTENZIALE (anche detto danno dinamico-relazionale e/o danno alla vita di relazione).

Con la recente Sentenza n. 2788 del 31 gennaio 2019, la Corte di Cassazione ha condiviso quanto fissato dal Codice delle Assicurazioni, come riformato nel 2017, negli artt. 138 e 139, sancendo la piena distinzione e la piena autonomia delle due categorie DANNO MORALE, da una parte, e DANNO ESISTENZIALE, dall’altra, ha sancito altresì la totale autonomia dei rispettivi criteri di liquidazione.

E’ noto che per anni la giurisprudenza aveva, con orientamenti alterni, a volte riconosciuto a volte negato l’autonomia delle predette categorie.

Ogni incertezza sul tema del danno alla persona risulta ora definitivamente fugata ad opera dello stesso legislatore, con la riforma degli artt. 138 e 139 del Codice delle Assicurazioni.

L’art. 138 (la cui rubrica è stata correttamente e coerentemente trasformata da quella di danno biologico in quella, onnicomprensiva, di danno non patrimoniale), al comma 2, lett. e), recita testualmente: “al fine di considerare la componente del danno morale da lesione dell’integrità fisica, la quota corrispondente al danno biologico è incrementata in via percentuale e progressiva per punto, individuando la percentuale di aumento di tali valori per la personalizzazione progressiva della liquidazione“.

Si legge, ancora, al comma 3 della norma citata: “quando la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati ed obbiettivamente accertati, l’ammontare del risarcimento, calcolato secondo quanto previsto dalla tabella unica nazionale, può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 30%“.

Vi è stata pertanto una chiara volontà normativa alla distinzione strutturale tra danno morale e danno dinamico relazionale.

A tali, necessarie premesse storico-metodologiche consegue, che, in particolare nella valutazione del danno alla persona da lesione della salute (art. 32 Cost.), ma non diversamente da quanto avviene in quella di tutti gli altri danni alla persona conseguenti alla lesione di un valore o interesse costituzionalmente protetto, il giudice dovrà necessariamente valutare tanto le conseguenze subite dal danneggiato nella sua sfera morale (che si collocano nella dimensione del rapporto del soggetto con sè stesso), quanto quelle incidenti sul piano dinamico-relazionale della sua vita (che si dipanano nell’ambito della relazione del soggetto con la realtà esterna, con tutto ciò che, in altri termini, costituisce “altro da sè”).

La misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema c.d. del punto variabile) può inoltre essere aumentata, nella sua componente dinamico-relazionale, in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale, eccezionali e affatto peculiari: le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo rid quod plerumque accidit” (ossia quelle che qualunque persona con la medesima invalidità ovvero lesione non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento.

In questo senso, va ribadito che ai fini della c.d. “personalizzazione” del danno forfettariamente individuato (in termini monetari) attraverso i meccanismi tabellari cui la sentenza abbia fatto riferimento (e che devono ritenersi destinati alla riparazione delle conseguenze “ordinarie” inerenti ai pregiudizi che qualunque vittima di lesioni analoghe normalmente patirebbe), spetta al far emergere e valorizzare, dandone espressamente conto in motivazione in coerenza alle risultanze argomentative e probatorie obiettivamente emerse all’esito del dibattito processuale, specifiche circostanze di fatto, peculiari al caso sottoposto ad esame, che valgano a superare le conseguenze “ordinarie” già previste e compensate dalla liquidazione forfettizzata assicurata dalle previsioni tabellari; da queste ultime distinguendosi siccome legate all’irripetibile singolarità dell’esperienza di vita individuale nella specie considerata, meritevoli in quanto tali di tradursi in una differente (più ricca e, dunque, individualizzata) considerazione in termini monetari, rispetto a quanto suole compiersi in assenza di dette peculiarità.

In tale quadro ricostruttivo, costituisce quindi duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del danno biologico – inteso, secondo la stessa definizione legislativa, come danno che esplica incidenza sulla vita quotidiana del soggetto e sulle sue attività dinamico relazionali – e del danno cd. esistenziale, appartenendo tali “categorie” o “voci” di danno alla stessa area protetta dalla norma costituzionale (art. 32 Cost.), mentre una differente ed autonoma valutazione andrà compiuta con riferimento alla sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione del suo diritto alla salute (come oggi normativamente confermato dalla nuova formulazione dell’art. 138 del c.d.a., alla lettera e).

La liquidazione finalisticamente unitaria di tale danno avrà pertanto il significato di attribuire al soggetto una somma di danaro che tenga conto del pregiudizio complessivamente subìto tanto sotto l’aspetto della sofferenza interiore, quanto sotto quello dell’alterazione o modificazione peggiorativa della vita di relazione in ogni sua forma e considerata in ogni suo aspetto, senza ulteriori frammentazioni nominalistiche.

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Avv. Emanuele Doria Studio Legale Doria Chiama per un appuntamento +39 3288321751. Diritto civile, diritto penale, diritto del lavoro, malasanità ed errore medico, risarcimento danni alla persona, infortunistica stradale, recupero danni da incidente stradale, risarcimento danni da sinistro stradale, diritto societario, separazioni e divorzi, recupero crediti, esecuzioni forzate, pignoramenti.

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Avvocato. Laurea in Giurisprudenza presso l’Università La Sapienza di Roma. Scrive online su aggiornamenti e novità giurisprudenziali. Svolge assistenza e consulenza legale in materia di Diritto Civile, Diritto del Lavoro, Responsabilità ed Errore medico, Assicurazioni e Risarcimento Danni, Diritto di Famiglia (Separazioni, Divorzi), Recupero Crediti nella provincia di Frosinone, Fori di Cassino, Frosinone e Roma.
Ha maturato una particolare esperienza in materia di Risarcimento danni da incidenti stradali gravi e mortali nonchè in materia di Diritto Sanitario, Risarcimento danni per Malasanità ed Errore medico. Tutela le vittime di sinistri stradali, nonchè le vittime di malasanità, curando in prima persona i rapporti con le compagnie di assicurazione. Chiama per un appuntamento: +39 3288321751

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