In tema di responsabilità medica, di recente, la Corte di Cassazione ha affermato la responsabilità del Direttore sanitario di una clinica privata, confermando la condanna a carico di questi per omicidio colposo (art. 589 c.p.) in conseguenza del decesso di una donna partoriente.
Secondo i giudici l’evento si sarebbe verificato -anche- a causa di una carenza organizzativa della clinica, carenza della quale è responsabile proprio il Direttore sanitario, essendo questi il garante dell’organizzazione della struttura sanitaria privata.
IL CASO. Una signora in stato di gravidanza gemellare viene sottoposta a parto cesareo presso una struttura sanitaria privata. Si tratta di una paziente che presenta svariati fattori di rischio. I due bambini vengono estratti vivi ma la madre subisce delle complicanze.Vengono effettuate alcune trasfusioni ma non viene installato drenaggio nel cavo pelvico per il monitoraggio della perdita ematica, che di fatto prosegue in modo abbondante e non visibile. Quando l’emorragia viene rilevata la paziente è in stato di shock emorragico; la struttura dove si trova ricoverata è priva di emoteca e non attrezzata per la gestione di simili complicanze. La paziente viene dunque trasferita in altra struttura ma, ormai in condizioni disperate, decede dopo poche ore.
Il ginecologo viene imputato per l’omicidio colposo della paziente; vengono altresì imputati a titolo di cooperazione colposa nel delitto l’anestesista ed il direttore sanitario della struttura.
Il Tribunale condanna i tre sanitari per i capi d’imputazione indicati; la Corte d’appello conferma le condanne.
La Cassazione conferma anch’essa le condanne e precisa: “al Direttore sanitario vanno riconosciute plurime attribuzioni, tra le quali … vanno ricomprese quelle di carattere manageriale e medico-legale, in quanto egli verifica l’appropriatezza delle prestazioni medico-chirurgiche erogate, la corretta conservazione dei farmaci, organizza la logistica dei pazienti e, soprattutto, governa la gestione del rischio clinico … è il garante ultimo dell’assistenza sanitaria ai pazienti e del coordinamento del personale sanitario operante nella struttura, affinché tale attività sia sempre improntata a criteri di qualità e di sicurezza“.
Pertanto, la “posizione di garanzia giuridicamente rilevante” attribuita al direttore sanitario porta con sé conseguenze di rilievo laddove, come nel caso di specie, il decesso della paziente ha determinato l’insorgere di una responsabilità colposa per fatto omissivo per mancata o inadeguata organizzazione della struttura sanitaria diretta.
(responsabilità medica).
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