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Danno cagionato da cose in custodia

Inquadramento

La responsabilità speciale per i danni cagionati da cose in custodia è disciplinata dall’art. 2051 cc. Essendo correlata alla res, ricade sul soggetto che abbia un potere di uso della cosa e un correlativo obbligo di custodia. Inoltre, l’applicazione della norma presuppone che il danno sia stato provocato da un dinamismo connaturato alla cosa oppure dallo sviluppo di un agente dannoso insorto nella cosa. Il danneggiato deve, dunque, provare il collegamento in termini di causalità fra cosa in custodia e danno. Nel caso in cui la cosa sia normalmente inerte oppure innocua, è necessario che il danneggiato fornisca la prova delle condizioni di pericolo, oppure di insidiosità insorte nella cosa; mentre nel caso in cui la cosa sia dotata di una particolare attitudine lesiva, l’onere probatorio è esaurito dalla dimostrazione della contestualità tra l’evento dannoso ed il contatto con la cosa. Non è necessario, ai fini dell’applicazione della norma, che la cosa dannosa abbia una specifica, intrinseca pericolosità.

Secondo la dottrina prevalente, la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia ha natura oggettiva, poiché la condotta diligente del custode non esclude in sé la responsabilità.

In ragione dell’analisi giurisprudenziale degli ultimi anni, la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia ha carattere oggettivo e non prevede una presunzione di colpa, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell’attore del verificarsi dell’evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia: una volta provate queste circostanze, il custode, per escludere la sua responsabilità, ha l’onere di provare il caso fortuito, ossia l’esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale (Cass. N. 27724/2018). Ne discende che tale ipotesi di responsabilità oggettiva è circoscritta esclusivamente dal caso fortuito, e non, quindi, dall’ordinaria diligenza del custode (Cass. N. 27724/2018). Pertanto anche la giurisprudenza maggioritaria ritiene che affinché la responsabilità oggettiva da cose in custodia possa configurarsi in concreto è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi, al riguardo, la condotta del custode e l’osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, in quanto la nozione di custodia nel caso rilevante non presuppone, né implica, uno specifico obbligo di custodire analogo a quello previsto per il depositario, e funzione della norma è, d’altro canto, quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, dovendo, pertanto, considerarsi custode chi di fatto ne controlla le modalità d’uso e di conservazione, e non necessariamente il proprietario o chi si trova con essa in relazione diretta. In base ad una pronuncia di legittimità, la responsabilità da cose in custodia sussiste qualora ricorrano due presupposti: un’alterazione della cosa che, per le sue intrinseche caratteristiche, determina la configurazione nel caso concreto della c.d. insidia o trabocchetto e l’imprevedibilità e l’invisibilità di tale alterazione per il soggetto che, in conseguenza di questa situazione di pericolo, subisce un danno (Cass. N. 11592/2010).

Onere probatorio

In ragione del carattere oggettivo di tale responsabilità, per la cui configurazione in concreto basta che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, ricade sull’attore l’onere probatorio relativo alla dimostrazione che l’evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa. Quanto alla distribuzione dell’onere probatorio, l’attore deve offrire la prova del nesso causale fra la cosa in custodia e l’evento lesivo nonché dell’esistenza di un rapporto di custodia relativamente alla cosa, mentre il convenuto deve dimostrare l’esistenza di un fattore estraneo che, per il carattere dell’imprevedibilità e dell’eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso di causalità, cioè il caso fortuito, in presenza del quale è esclusa la responsabilità del custode. La prova del rapporto eziologico tra la cosa in custodia e l’evento dannoso può essere data anche attraverso la dimostrazione di circostanze dalle quali sia possibile dedurre, in via presuntiva, l’integrazione del nesso di causalità (Cass. n. 6467/1981; Trib. Cassino 15 giugno 2016. Pertanto, il riferimento ad una concreta condotta colposa del danneggiante, contenuto nella domanda di risarcimento danni, esclude che la parte attrice abbia inteso richiamare la fattispecie della responsabilità da cose in custodia, essendo questa fondata sulla mera esistenza di un nesso causale tra la cosa ed il danno, a prescindere dall’accertamento del carattere colposo dell’attività o del comportamento del custode, ciò che preclude all’attore la possibilità di invocare, nei successivi gradi di giudizio, l’applicazione dell’art. 2051 (Cass. 4446/2014), a meno che l’attore non abbia, sin dall’atto introduttivo del giudizio, enunciato in modo sufficientemente chiaro situazioni di fatto suscettibili di essere valutate come idonee, in quanto compiutamente precisate, ad integrare la fattispecie contemplata da detto articolo.

Custodia

La norma prevede un criterio di imputazione della responsabilità, basato sulla relazione di custodia che intercorre tra la cosa che ha cagionato il danno ed il soggetto che sarà chiamato a rispondere dello stesso (DI GIOVINE, 307). Perché si abbia custodia occorre che la cosa sia nella fisica disponibilità di un individuo, situazione cui inerisce il dovere di vigilare per evitare che essa produca danni a terzi.

In senso ampio, il custode si identifica con il soggetto che ha il dovere di controllo sul rischio derivante dalla cosa; ne discende che deve essere considerato custode il soggetto che abbia con la res un rapporto duraturo e continuativo, tale da rendere prevedibili i rischi a cui la cosa stessa espone i terzi. La tesi prevalente individua nella custodia una particolare relazione tra un soggetto e la res, che legittima una pronuncia di responsabilità, fondandola sul potere di escludere qualsiasi terzo dall’ingerire sulla cosa nel momento in cui si è prodotto il danno. Pertanto, custode può essere non solo il proprietario della cosa ma anche il semplice possessore o il detentore, legittimo o abusivo, nell’interesse proprio o altrui. Custode può essere considerato anche l’imprenditore, rispetto a tutte le cose con cui si svolge la sua attività, quale che sia la sua posizione in relazione ad esse ed anche ove le abbia affidate ai suoi dipendenti. Deve ritenersi custode sia colui che controlla direttamente la cosa sia colui che si avvale del primo per tale controllo. Incombe sul danneggiato la prova che la cosa che ha provocato il danno era nella custodia di colui al quale si chiede il risarcimento. L’espressione «custodia» non corrisponde alla nozione tecnica di cui fa uso il legislatore per definire il contratto di deposito, ma è adoperata in senso atecnico.

 

Caso fortuito

Secondo la dottrina prevalente, che considera la fattispecie regolata dalla norma come un’ipotesi di responsabilità oggettiva, il fortuito è rappresentato dal fatto estraneo alla causalità della cosa, da identificarsi in base alla possibilità astratta di governarla, sicché rientra, ad esempio, nel caso fortuito la raffica di vento che trasporta il ramo di un albero in potatura sui fili di corrente (SCOGNAMIGLIO, 645; TRIMARCHI, Il caso fortuito quale limite della responsabilità per il danno da cose. Contributo ad una teoria del rischio d’impresa, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1959, 808; SALVI, 167). In questa prospettiva la dimostrazione del caso fortuito non implica che debba essere provata l’osservanza della dovuta diligenza e, dunque, l’assenza di colpa (SCOGNAMIGLIO, 645). La prova del caso fortuito ha contenuto positivo; in conseguenza, il custode risponde anche qualora l’agente dannoso si sia manifestato nella cosa per cause ignote (ALPA-BESSONE, 338). Rientra nel caso fortuito anche il fatto del terzo, sia pure doloso, o del danneggiato (COMPORTI, 192).

La tesi della giurisprudenza sulla concretizzazione del fortuito, in ragione dell’adesione ad un modello di responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia avente carattere oggettivo, importa che, a fronte della sufficienza della dimostrazione – da parte dell’attore – del verificarsi dell’evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia, il custode ha l’onere di provare l’esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo ad interrompere ovvero ad elidere il nesso causale (Cass. n. 18317/2015Cass. n. 19998/2013). Ne consegue che tale tipo di responsabilità é escluso solamente dal caso fortuito, fattore che attiene, non già ad un comportamento del responsabile, bensì al profilo causale dell’evento, riconducibile non all’intrinseco dinamismo della cosa che ne é fonte immediata, ma ad un elemento esterno recante i caratteri dell’imprevedibilità e dell’inevitabilità, a nulla viceversa rilevando che il danno risulti cagionato da anomalie o vizi insorti nella cosa prima dell’inizio del rapporto di custodia

Gli eventi meteorologici

Tali eventi eccezionali costituiscono caso fortuito, qualora siano causa sopravvenuta autonomamente sufficiente a determinare l’evento, sicché si accerti, con il maggior rigore, che i danni si sarebbero verificati con pari entità anche se il soggetto preposto avesse provveduto alla predisposizione di un sistema di pompaggio per lo smaltimento delle acque, idoneo, in base alle norme disciplinanti la detta attività ed alle regole dell’arte conformi alle comuni norme di diligenza e prudenza, a contenere la furia delle acque (Cass. n. 5877/2016Cass. n. 18877/2015). Ed ancora, è stato considerato caso fortuito, quale fattore causale estraneo al soggetto danneggiante, avente un’efficacia di tale intensità da interrompere il nesso eziologico tra la cosa custodita e l’evento dannoso, ossia quale causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l’evento, una pioggia di eccezionale intensità, in relazione ai danni riportati dai proprietari degli appartamenti inondati da acque tracimate a causa di tale evento, a condizione che l’ente preposto provi di avere provveduto alla manutenzione del sistema di smaltimento delle acque nella maniera più scrupolosa e che, nonostante ciò, l’evento dannoso si è ugualmente determinato. Segnatamente, le precipitazioni atmosferiche integrano l’ipotesi di caso fortuito, ai sensi dell’art. 2051, allorquando assumano i caratteri dell’imprevedibilità oggettiva e dell’eccezionalità, da accertarsi con indagine orientata essenzialmente da dati scientifici di tipo statistico (i c.d. dati pluviometrici) riferiti al contesto specifico di localizzazione della res oggetto di custodia, la quale va considerata nello stato in cui si presenta al momento dell’evento atmosferico (Cass. n. 2482/2018).

I fenomeni naturali come caso fortuito e la loro incidenza sulla responsabilità del custode

Da ultimo la Cassazione civile, Sezioni Unite con sentenza 5422 del 26/02/2021 ha statuito che un evento meteorologico, anche di notevole intensità, può essere qualificato come caso fortuito, solo se provvisto dei due requisiti dell’eccezionalità ed imprevedibilità, da intendersi, rispettivamente, il primo, come obiettiva inverosimiglianza dell’evento ed il secondo come una sensibile deviazione dalla normale frequenza statistica, atta a rendere quel dato evento, per l’appunto, un’eccezione. Pertanto, se un fenomeno naturale ha una sua cadenza ricorrente, persino saltuaria o infrequente, esso non può essere definito eccezionale ed imprevedibile, proprio perché detta cadenza, per quanto irregolare, non ne esclude la prevedibilità, in base alla comune esperienza.

La ricorrenza in concreto degli estremi del caso fortuito costituisce il risultato di un apprezzamento di fatto riservato al giudice del merito, non sindacabile in cassazione se adeguatamente motivato (Cass. n. 10014/2017).

Concorso di colpa

L’art. 2051 non deroga ai principi del rapporto di causalità e del concorso di cause, per cui può sussistere, accanto alla responsabilità del custode, la colpa e la responsabilità solidale di altri soggetti, come il conduttore dell’immobile dal quale sia derivato il danno. La colpa del danneggiato che non abbia reciso il nesso causale diminuisce la responsabilità del custode ai sensi

Responsabilità della P.A.

Già la dottrina aveva criticato l’orientamento originario della giurisprudenza, secondo cui l’art. 2051 non avrebbe potuto trovare applicazione verso la p.a., ritenendo che anche gli enti locali devono rispondere dei danni conseguenti all’omessa manutenzione dei beni pubblici di cui hanno la custodia esigibile (FRANZONI, 569).

Nella più recente giurisprudenza di legittimità l’applicabilità di tale ipotesi di responsabilità anche verso la p.a., in relazione ai beni demaniali, con riguardo, tuttavia, alla causa concreta del danno, costituisce orientamento consolidato (Cass. n. 6703/2018Cass. n. 7805/2017). Segnatamente, la presunzione sancita dall’art. 2051 non si applica le volte in cui non sussista la possibilità di esercitare sul bene la custodia (intesa come potere di fatto sulla cosa), possibilità da valutare non solo in base all’estensione dell’intero bene, ma anche alla luce di tutte le circostanze del caso concreto, assumendo, al riguardo, determinante rilievo la natura, la posizione e l’estensione della specifica area in cui si è verificato l’evento dannoso, le dotazioni e i sistemi di sicurezza e di segnalazione di pericoli disponibili (Cass. n. 1257/2018). In particolare, per i parchi naturali, l’oggettiva impossibilità della custodia non può affermarsi per i sentieri escursionistici segnati, in quanto destinati alla percorrenza da parte dei visitatori in condizioni di sicurezza, né per le zone immediatamente circostanti gli stessi, che costituiscono la ragione di interesse (turistico, naturale, storico o di altro tipo) della visita. Ne consegue che l’ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell’art. 2051, dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo immanente connesse alla struttura ed alla conformazione della strada e delle sue pertinenze, indipendentemente dalla loro riconducibilità a scelte discrezionali della p.a. (Cass. n. 4160/2019Cass. n. 2481/2018Cass. n. 2480/2018Cass. n. 15761/2016Cass. n. 21508/2011, in Danno e resp., 2012, 6, 615). Sul punto, si rileva che la custodia esercitata dal proprietario o gestore della strada non è limitata alla sola carreggiata, ma si estende anche agli altri elementi accessori o pertinenze, ivi comprese eventuali barriere laterali con funzione di contenimento e protezione della sede stradale, sicché ove si lamenti un danno, e in specie quello conseguente alla precipitazione di un veicolo in un burrone fiancheggiante una curva, derivante dalla loro assenza o inadeguatezza, la circostanza che alla causazione del sinistro abbia contribuito la condotta colposa dell’utente della strada non è idonea ad integrare il caso fortuito, occorrendo accertare giudizialmente la resistenza che la presenza di un’adeguata barriera avrebbe potuto opporre all’urto da parte del mezzo (Cass. n. 9547/2015). L’obbligo dell’ente custode di una strada di apprestare misure adeguate a neutralizzarne la pericolosità sussiste anche con riferimento alle strade di servizio (c.d. strade bianche) non interdette al passaggio delle autovetture e collegate a strade a scorrimento ordinario di automezzi (Cass. n. 5726/2019). Rientra tra le pertinenze, in ordine alle quali l’ente proprietario ha l’obbligo di esercitare la manutenzione, la vigilanza e il controllo, anche la banchina, ossia la zona posta tra i margini della carreggiata extraurbana e i limiti della sede stradale (Cass. n. 18325/2018Cass. n. 22755/2013). Per contro, il gestore delle strade pubbliche non è tenuto ad apporre la recinzione sull’intera rete viaria, mediante guard-rail, anche nei tratti oggettivamente non pericolosi, al fine di neutralizzare qualsivoglia anomalia nella condotta di guida degli utenti (Cass. n. 15723/2011). In particolare, dalla proprietà pubblica del comune sulle strade ubicate all’interno dell’abitato ex art. 16, lett. b, l. n. 2248/1865, allegato F, discende, non solo l’obbligo, a cura dell’ente, della loro manutenzione ex art. 5 del r.d. n. 2056/1923, ma anche quello della loro custodia ai sensi dell’art. 2051 (Cass. n. 24428/2009Cass. n. 24419/2009Cass. n. 25140/2006Cass. n. 16770/2006). Pertanto, è stata configurata la responsabilità della p.a. per omessa custodia di grate o caditoie o tombini (Cass. n. 11802/2016Cass. n. 999/2014; Trib. Chieti 24 marzo 2009; App. Napoli 2 settembre 2008), per omessa riparazione di buche e rappezzi sul manto stradale, per la mancata rimozione dalla sede stradale del fango e dei detriti trasportati da piogge torrenziali (Cass. n. 18856/2017), per la presenza di macchie d’olio sulla sede stradale, per il dissesto o la sconnessione dei marciapiedi. Queste fattispecie possono essere chiaramente inquadrate nell’alveo della responsabilità da cose in custodia (Trib. Genova 28 luglio 2009; Trib. Benevento 11 maggio 2009). In base all’art. 14 del codice stradale, l’ente proprietario della strada ha l’obbligo di provvedere alla manutenzione, gestione e pulizia della sede stradale e delle sue pertinenze, per assicurare la sicurezza degli utenti della strada, ma tale obbligo non si estende alle zone estranee ad esse e circostanti, mentre, ai sensi dell’art. 31 del codice della strada, grava sui proprietari delle ripe dei fondi laterali alle strade l’obbligo di mantenerle in modo da impedire e prevenire situazioni di pericolo connesse a franamenti o scoscendimenti del terreno, o la caduta dei massi o altro materiale sulla strada, dove per ripe devono intendersi le zone immediatamente sovrastanti e sottostanti la scarpata del corpo stradale. Per l’effetto, la S.C. ha ritenuto insussistente alcuna responsabilità del comune proprietario della strada per i danni subiti da un automezzo a causa di alcuni massi che, staccatisi dalla parete rocciosa sovrastante alla ripa che costeggiava la strada, lo avevano colpito (Cass. n. 13087/2004, in Arch. giur. circ. sinistri, 2005, 3, 238). Per le autostrade, destinate alla percorrenza veloce in condizioni di sicurezza, l’apprezzamento relativo all’effettiva possibilità di controllo induce a ravvisare la configurabilità, in genere, di un rapporto di custodia per gli effetti di cui all’art. 2051 (Cass. n. 298/2003); e così, in relazione ad un sinistro occorso a seguito della manovra necessitata dall’attraversamento di un animale in autostrada, una volta dimostrata la presenza di un animale idoneo all’intralcio alla circolazione, non spetta all’attore provarne anche la specie, che semmai andrà dedotta e dimostrata dal convenuto, quale indice di ricorrenza di un caso fortuito (Cass. n. 11016/2011, in Danno e resp., 2012, 1, 27; Cass. n. 7763/2007Cass. n. 2308/2007). La S.C. ha affermato la responsabilità ex art. 2051 del Ministero delle Infrastrutture e non del Comune per i danni cagionati da beni posti sull’alveo fluviale sito nel territorio urbano, ove la res appartenga al demanio idrico, e segnatamente in conseguenza del distacco di un ramo di platano posto sull’argine, e difetti la prova dell’affidamento degli oneri di manutenzione all’ente locale e, in particolare, al servizio comunale giardini (Cass. n. 20907/2018Cass. n. 17204/2015). Inoltre, la Regione è custode delle acque fluviali e, a prescindere dalla delega delle funzioni di manutenzione e sistemazione dei bacini e della foce dei fiumi ai consorzi di bonifica o ai concessionari delle relative opere, essa, ove risulti che non abbia perso la materiale disponibilità dei beni, risponde dei danni causati dalle acque, salvo la prova del caso fortuito: pertanto, la Regione è responsabile, a tale titolo, dei danni derivanti ai proprietari fondiari limitrofi dallo straripamento dei fiumi (Cass. S.U., n. 25928/2011). Ricade sulla p.a. la prova di avere adottato, con lo sforzo diligente adeguato alla natura della cosa e alle circostanze del caso concreto, tutte le misure idonee a prevenire che il bene demaniale presentasse per l’utente una situazione di pericolo e arrecasse danno, al fine di far valere la propria mancanza di colpa nella custodia o, se del caso, il concorso di colpa del danneggiato (Cass. n. 4234/2009Cass. n. 8847/2007). Indici sintomatici dell’impossibilità del controllo del bene demaniale sono la sua notevole estensione e il suo uso generalizzato da parte degli utenti; ma tali elementi non attestano in modo automatico l’impossibilità di custodia (Corte cost. n. 156/1999). Il relativo accertamento deve avvenire in concreto. D’altro canto, la zonizzazione della manutenzione delle strade implica un maggior grado di possibilità di sorveglianza e di controllo sui beni (Cass. n. 8377/2009Cass. n. 1691/2009Cass. n. 20823/2006). Così la responsabilità ricade sulla p.a., indipendentemente dalla sua estensione, qualora il sinistro sia derivato dall’inadeguatezza del guard-rail, danneggiato il giorno precedente da altro sinistro e non riparato dall’ente proprietario della strada, escludendo che le dimensioni di quest’ultimo impediscano un’adeguata sorveglianza (Cass. n. 24529/2009). Laddove l’oggettiva impossibilità di custodia renda inapplicabile la previsione dell’art. 2051, la tutela risarcitoria del danneggiato resta affidata alla disciplina di cui all’art. 2043 sub specie di insidia e trabocchetto, ove ne ricorrano i presupposti. L’amministrazione è altresì liberata dalla responsabilità suddetta ove dimostri che l’evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione (nella specie, una macchia d’olio, presente sulla pavimentazione stradale, che aveva provocato un sinistro stradale), la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l’intervento riparatore dell’ente custode (Cass. n. 7805/2017Cass. n. 6101/2013). La responsabilità della p.a. è ancora esclusa quando la situazione di pericolo connessa alla struttura o alle pertinenze del bene demaniale è suscettibile di essere prevista e superata dall’utente-danneggiato con l’adozione di normali cautele, assumendo concreta rilevanza l’efficienza del comportamento imprudente del medesimo nella produzione del danno, fino a rendere possibile che il suo contegno interrompa il nesso eziologico tra la condotta omissiva dell’ente proprietario della strada e l’evento dannoso (Cass. n. 287/2015). In applicazione di questo principio, la S.C. ha escluso la responsabilità dell’ente proprietario ex art. 2051, tenuto conto della natura interpoderale della strada, peraltro priva di pericoli sulla fascia centrale della carreggiata, della velocità non moderata tenuta dal conducente del ciclomotore, in discesa e in corrispondenza di una strettoia e di una semicurva, nonché dell’avvenuto trasporto di un passeggero su ciclomotore omologato per una sola persona. E così è stata esclusa la responsabilità nel caso di sinistro stradale causato da una buca presente sul manto stradale, atteso che il conducente danneggiato era a conoscenza dell’esistenza delle buche, per cui avrebbe dovuto tenere un comportamento idoneo ad evitarle (Cass. n. 23919/2013).

Avvocato incidenti stradali gravi e mortali in provincia di Frosinone e Roma, Arce, Cassino, Sora Isola del Liri, Risarcimento danni

Avv. Emanuele Doria Studio Legale, risarcimento danni incidenti stradali, malasanità errore medico, separazioni e divorzi, diritto delle società, contrattualistica, diritto civile, diritto penale, diritto del lavoro

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Avvocato
Avvocato. Laurea in Giurisprudenza presso l’Università La Sapienza di Roma. Scrive online su aggiornamenti e novità giurisprudenziali. Svolge assistenza e consulenza legale in materia di Diritto Civile, Diritto del Lavoro, Responsabilità ed Errore medico, Assicurazioni e Risarcimento Danni, Diritto di Famiglia (Separazioni, Divorzi), Recupero Crediti nella provincia di Frosinone, Fori di Cassino, Frosinone e Roma.
Ha maturato una particolare esperienza in materia di Risarcimento danni da incidenti stradali gravi e mortali nonchè in materia di Diritto Sanitario, Risarcimento danni per Malasanità ed Errore medico. Tutela le vittime di sinistri stradali, nonchè le vittime di malasanità, curando in prima persona i rapporti con le compagnie di assicurazione. Chiama per un appuntamento: +39 3288321751

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