Con questa recente ordinanza la Suprema Corte di Cassazione ha ribadito che, nel caso in cui l’assicurato sia chiamato in giudizio per il risarcimento di un danno coperto dalla polizza assicurativa, questi ha sempre diritto alla rifusione delle cosiddette “spese di resistenza”, vale a dire quelle spese sostenute per farsi difendere da un avvocato di fiducia, ciò anche quando la stessa polizza assicurativa preveda la cosiddetta “tutela legale”.
In altre parole l’assicurato può scegliere liberamente se difendersi in giudizio e, soprattutto, può scegliere un proprio legale di fiducia diverso da quello proposto dalla Compagnia Assicurativa, conservando il diritto alla rifusione delle spese sostenute per detto legale da parte della propria Compagnia di Assicurazione. Ciò in virtù dell’art. 1917, comma terzo, cc.
Di fatto, anche in caso di stipula della cosiddetta clausola di tutela legale, l’Assicurazione si riserva il diritto di decidere se nominare o meno un legale a difesa dell’assicurato e di scegliere detto legale.
Ovviamente questa clausola non può escludere il diritto costituzionalmente sancito a che l’assicurato chiamato in giudizio possa difendersi autonomamente avvalendosi di un proprio legale di fiducia.
In particolare la Corte di Cassazione, Sez. VI Civile , con ordinanza del 09/02/2021, n. 3011, ha statuito che <<se la medesima polizza copre contemporaneamente sia il rischio di responsabilità civile, sia quello di tutela legale, le spese sostenute dall’assicurato per resistere alla domanda risarcitoria contro di lui proposta dal terzo danneggiato rientrano nella prima copertura e non nella seconda, fino al limite del 25% del massimale, ai sensi dell’art. 1917 c.c., comma 3. Ne consegue che eventuali clausole limitative del rischio, contrattualmente previste per la sola assicurazione di tutela legale, sono inopponibili all’assicurato che domandi la rifusione delle spese di resistenza ai sensi del citato art. 1917 c.c.>>.
A) Il contratto di assicurazione della responsabilità civile ha per effetto di obbligare l’assicuratore a tenere indenne l’assicurato delle spese di resistenza (art. 1917 c.c., comma terzo).Tale obbligo, in quanto espressamente previsto dalla legge, costituisce un effetto naturale del contratto (art. 1374 c.c.), ed è inderogabile dalle parti, se non in senso più favorevole all’assicurato (art. 1932 c.c., comma 1).
Ammettere che l’assicuratore della responsabilità civile, per determinati fatti commessi dall’assicurato, possa essere obbligato a manlevare l’assicurato dalle pretese risarcitorie del terzo, ma non a rifondergli le spese di resistenza, significherebbe derogare all’art. 1917 c.c., comma 3: deroga, come s’è detto, vietata dall’art. 1932 c.c.
B) L’assicurazione di tutela legale ha presupposti, natura e disciplina diverse dall’assicurazione della responsabilità civile. Questa è definita dall’art. 173 cod. ass. (D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, il quale costituisce attuazione della Direttiva del Consiglio 22-06-1987, n. 87/344, recante “coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative all’assicurazione tutela giudiziaria) come il contratto in virtù del quale l’impresa di assicurazione “si obbliga a prendere a carico le spese legali (o) peritali o a fornire prestazioni di altra natura, occorrenti all’assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede giudiziale, in ogni tipo di procedimento, o in sede extragiudiziale, soprattutto allo scopo di conseguire il risarcimento di danni subiti o per difendersi contro una domanda di risarcimento avanzata nei suoi confronti, purché non proposta dall’impresa che presta la copertura assicurativa di tutela legale”.
Dalla definizione normativa discende che l’assicurazione in questione è un’assicurazione di patrimoni, e più esattamente, di un’assicurazione contro il sorgere di un debito.
Anche l’assicuratore della responsabilità civile, tuttavia, come s’è visto, è tenuto ai sensi dell’art. 1917 c.c., comma 3, a tenere indenne l’assicurato delle spese sostenute per resistere alla pretesa risarcitoria del terzo, nei limiti del 25% del massimale. Dunque anche l’assicurazione della responsabilità civile copre ope legis il rischio di dovere sostenere spese legali, sebbene ad essa non si applichino le norme dettate per l’esercizio dell’impresa di assicurazione di tutela legale (art. 163 cod. ass., comma 2).
Se dunque la medesima persona stipula un contratto che copre, contestualmente ed uno actu, sia la propria responsabilità civile, sia il rischio di sostenere esborsi per spese legali, ricorre una tipica ipotesi di assicurazione c.d. multirischio.
Ma va da sé che, non potendosi derogare all’art. 1917 c.c., comma 3, la contestuale stipula delle due coperture di cui s’è detto avrà per effetto che:
a) le spese legali sostenute dall’assicurato per resistere alla domanda risarcitoria contro di lui proposta da un terzo costituiscono un rischio coperto dall’assicurazione di responsabilità civile, nei limiti ed alle condizioni per questa concordate;
b) l’assicurazione di tutela legale coprirà di norma – salvo diversa delimitazione del rischio – le restanti spese legali, e cioè:
- le spese legali sostenute per introdurre una lite nella veste di attore;
- le spese legali per resistere ad una domanda non avente ad oggetto il risarcimento del danno da fatto illecito od inadempimento contrattuale;
- le spese legali extragiudiziali;
- le spese legali eccedenti il 25% del massimale garantito dalla copertura di r.c.
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Cass, Sez. VI Civ., Ordinanza 12 novembre 2020 – 9 febbraio 2021, n. 3011