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MASSIMA
Tribunale Milano, Sez. X Civ, 03 febbraio 2022, n.914
 
Unitarietà del danno morale

Il danno morale, il danno da perdita del rapporto parentale ed il danno biologico sono profili di danno che rientrano nella categoria unitaria ”non suscettiva di suddivisione in sottocategorie” del danno non patrimoniale, nell’ambito della quale tali specifici pregiudizi possono essere indicati solo a fini descrittivi.

SENTENZA INTEGRALE

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con atto di citazione ritualmente notificato Pi. Tu. Cl. De Lo., Fi. Va. Lo. St., Fi. Va. Ma. Ca., Ve. Pi. Wa. Ag., Ve. Pi. Jo. Lu., Va. Pi. Ju. Ce., convenivano in giudizio Allianz S.p.a., quale impresa designata per la gestione del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, per sentirla condannare al risarcimento dei danni patiti per la perdita del rapporto parentale, quali eredi e prossimi congiunti di Va. Pi. Ma. Ma. e del minore Ve. Va. Mi. Al., deceduti a causa di un sinistro stradale. Gli attori allegavano e deducevano: che il giorno 28.08.2017 i loro congiunti si trovavano a bordo, in qualità di terzi trasportati, della vettura Peugeot 307, tg –omissis–, condotta da Ca. Al. Mi. An., proprietario del mezzo, e che, a seguito della fuoriuscita dalla sede stradale della vettura, il mezzo finiva nel canale Muzza e loro, a seguito di lesioni gravissime, decedevano.

Si costituiva in giudizio Allianz S.p.A., quale impresa designata per la gestione del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, contestando le pretese avverse e chiedendo il rigetto della domanda attorea. In particolare la compagnia convenuta contestava la qualità di terza trasportata della signora Va. Pi. Ma. Ma. ed eccepiva il suo concorso di colpa per essersi assunta il rischio di essere salita a bordo di un veicolo condotto da persona in evidente stato di ebbrezza alcolica atteso che, dagli accertamenti eseguiti sui corpi dei soggetti deceduti nel sinistro, era stato appurato che il signor Ca. Al. Mi. An. avesse un tasso alcolemico elevato e superiore al limite consentito dalla legge (1,28 g/L).

Con Ordinanza del 22.10.2019, il g.o.p. assegnatario del procedimento disponeva l’integrazione del contraddittorio con il litisconsorte necessario, Ca. Ti. We. Al. in qualità di erede del proprietario del mezzo, Ca. Al. Mi. An..

Dichiarata la contumacia del responsabile civile del mezzo e concessi i termini ex art. 183, comma VI, c.p.c., a seguito di provvedimento presidenziale avente efficacia dal 28.02.2020, la causa veniva assegnata a questo giudice che disponeva l’assunzione di prove orali e successivamente, ritenuta la causa adeguatamente istruita, fissava udienza di precisazione delle conclusioni per il giorno 14.10.2021.

A quest’ultima udienza, celebrata nelle forme della c.d. trattazione scritta ex art. 221 D.L. 34/2020 e successive modifiche, questo giudice, preso atto della precisazione delle conclusioni da parte di tutte le parti costituite, tratteneva la causa in decisione, assegnano alle parti i termini di legge ex art. 190 c.p.c..

In via preliminare, si evidenzia che risulta assolto l’obbligo di preventiva messa in mora della compagnia di assicurazione ed il consequenziale decorso dello spatium deliberandi (cfr. docc. 3 e 4, fasc. att.) nonché il preventivo esperimento del procedimento di negoziazione assistita obbligatorio nei casi tassativamente indicati dalla legge come disposto dall’art. 3 del D.L. n. 132 del 2014 e succ. modifiche (v. doc. 19, fasc.att.).

Passando all’inquadramento della fattispecie oggetto di causa, è necessario evidenziare, in ordine al profilo dell’an debeatur, quanto segue.

3.1. Gli attori formulano domanda risarcitoria iure proprio per il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale ex art. 283 ss. cod. ass. nei soli confronti di Allianz s.p.a. quale impresa che gestisce il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada poiché il veicolo non era coperto da assicurazione (v. doc. 3, fasc. att.); non estendono nella prima difesa utile (né negli atti successivi) la domanda di condanna al risarcimento del danno nei confronti del litisconsorte necessario Ca. Ti. We. Al. in qualità di erede del proprietario del mezzo, Ca. Al. Mi. An., a seguito di integrazione del contraddittorio nei suoi confronti ex art. 102 c.p.c..

Quanto all’eccezione di difetto di legittimazione passiva, rectius difetto di titolarità passiva del rapporto giuridico dedotto in giudizio, questione che attiene al merito della decisione e che dunque costituisce mera difesa e non eccezione in senso stretto (cfr. Cass. Civ., sez. unite, 2951/2016), deve rilevarsi che dall’esame complessivo dell’atto di citazione comprensivo dei documenti prodotti ad esso allegati si evince che, al di là delle formule sacramentali utilizzate ed evidenziate da parte convenuta, gli attori fanno valere in proprio il diritto al risarcimento del danno da perdita del prossimo congiunto instaurando correttamente il contraddittorio nei confronti del soggetto convenuto ai sensi dell’art. 283 ss. cod. ass. private stante la mancata copertura assicurativa del mezzo a bordo del quale viaggiavano i loro familiari.

3.2. Ciò posto, quanto alla dinamica del sinistro, deve rilevarsi che il fatto è provato, nella sua materialità, alla stregua della relazione di incidente stradale in atti (Protocollo 71/1-2/2017) redatta dalla Regione Carabinieri Lombardia della Stazione di Melzo (v. doc. 1, fasc. att.), intervenuti sul luogo del sinistro.

Sulla scorta delle testimonianze assunte nell’immediatezza dei fatti nonché dei rilievi e degli accertamenti compiuti in loco, è emerso che, in data 20.08.2017, il signor Capota, a bordo della sua autovettura Pegeout 307, station wagon, di colore grigio, targata –omissis–, unitamente ai suoi amici Ve. Cu. Jo. Mi., la sua compagna Va. Pi. Ma. Ma. ed il piccolo Ve. Va. Mi. Al., si recavano a Rivolta d’Adda sulle sponde del fiume Adda per trascorrere una domenica in compagnia di altri parenti ed amici della loro stessa nazionalità; alle ore 20:00 circa, come riferito da Ca. Pe. Se. He.o, fratello di Ca. Al. Mi. An., conducente della Pegeout, decidevano di fare rientro presso le proprie abitazioni, ma il fratello Mi. An. gli riferiva che lui lo avrebbe seguito successivamente, dovendo preventivamente riportare a casa, a bordo della propria autovettura, la famiglia Ve. Cu.; come riferito dalla persona informata sui fatti, Ca. Ri. Pa. So., allorquando questa percorreva a bordo della propria autovettura la strada SP14 Rivoltana direzione da Rivolta d’Adda verso Truccazzano, all’altezza dello svincolo che porta al parco della Bisarca, notava un veicolo fermo sul margine destro della carreggiata che si immetteva sulla sua stessa direzione di marcia, precedendola; la predetta persona informata dei fatti notava che il veicolo che la precedeva, un’autovettura station wagon di colore grigio, incominciava a sbandare sia a destra che a sinistra, forse poiché il conducente era ubriaco, quindi rallentava la corsa tenendo davanti sempre il veicolo quando, giunta all’altezza della pensilina alla fermata del bus nei pressi del cimitero di Truccazzano, notava che la vettura si portava sul margine destro della carreggiata, ponendosi tra il ponte e il margine della strada, finendo infine nel canale Muzza; intervenivano dunque i Carabinieri ed i Vigili del Fuoco che, con l’ausilio della squadra di sommozzatori, effettuavano uno scandaglio del canale Muzza alla ricerca degli occupanti e alle ore 01:20 gli operatori sanitari constatavano il decesso degli occupanti rinvenuti (v. doc. 1, fasc. att.).

In ordine alla dinamica del sinistro e alle modalità di accadimento dello stesso, ovvero alla perdita di controllo del mezzo da parte del suo conducente, non vi è specifica contestazione da parte della compagnia Allianz s.p.a. ai sensi e per gli effetti dell’art. 115 c.p.c. e, quanto al soggetto contumace, la ricostruzione dei fatti offerta dalla parte attrice trova comunque conferma nella relazione di incidente (v. doc. 1, fasc. att.).

Quanto, invece, alla contestata qualità di terza trasportata della signora Va. Pi. Ma. Ma., deve rilevarsi che dalle prove testimoniali assunte nel corso del giudizio può ritenersi confermata tale circostanza.

Ed infatti, la teste Ja. Pa. So. Bu., escussa all’udienza del 29.04.2021, la quale si trovava a bordo di altro veicolo Kia Picanto, condotto da una sua amica Cecilia Senatore, ha dichiarato: ‘ho visto che questa macchina, una macchina grigia, lunga, tipo station wagon, era guidata dal signor Mi. Ca., io lo conosco come Ca. (…) ho visto che c’era il signor Ca. con il braccio appoggiato sulla portiera con il finestrino abbassato e poi ho visto il finestrino posteriore sinistro che era a metà e vi era polvere sul finestrino come quando si ha la macchina sporca (…) voltandomi sulla destra ho visto che a bordo di quella macchina sul lato destro anteriore c’era il signor Ve. Cu. Jo. Mi.’ (teste Ja. Pa. So. Bu., verbale d’udienza del 29.04.2021).

Le predette dichiarazioni testimoniali, della cui genuinità non vi è motivo di dubitare, consentono di ritenere provato anche in via presuntiva che, al momento del sinistro, il veicolo Pegeout 307 fosse condotto dal signor Ca. Al. Mi. An. e non dalla signora Va. Pi. Ma. Ma.; tale circostanza risulta altresì confermata dalla relazione di soccorso prodotta in atti (v. doc. 1, fasc. att.) dalla quale si evince che la signora Va. Pi. Ma. Ma. non fosse il conducente del mezzo incidentato.

3.3. Quanto all’eccepito concorso colposo ex art. 1227, I comma, c.c. della signor Va. Pi. Ma. Ma. per essersi assunta il rischio di essere salita su un veicolo condotto da persona in evidente stato di ebbrezza alcolica, deve preliminarmente rilevarsi che dagli accertamenti eseguiti sui corpi dei soggetti deceduti nel sinistro è emerso che sia Ca. Al. Mi. An. (1,28 g/L), sia Ve. Cu. Jo. An. (2.08 g/L) avevano un tasso alcolemico elevato superiore al limite consentito dalla legge (0,4 grammi per litro), accertato, peraltro, verosimilmente dopo molte ore dall’evento, considerato che il sinistro si è verificato intorno alle 20:00 mentre la morte è stata accertata, a seguito di ritrovamento dei cadaveri, alle ore 01:20 del giorno seguente (v. doc. 1, fasc. att.), con ciò potendosi presumere che al momento dell’incidente il tasso fosse verosimilmente più alto stante il lasso temporale trascorso.

La questione giuridica concernente la configurabilità o meno di una cooperazione colposa in capo al danneggiato, trasportato su un’autovettura condotta da un soggetto in stato di ebbrezza, è stata oggetto di svariate pronunce della giurisprudenza di legittimità e di merito.

Secondo il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. ex multis Cass. civ., sentenza n. 1295 del 19.01.2017), il fatto colposo posto in essere dal danneggiato, per assumere rilievo ai fini dell’art. 1227, primo comma, c.c., deve connettersi casualmente all’evento dannoso (inteso quale sinistro stradale occorso), non potendo quest’ultimo essere pretermesso nella ricostruzione della serie causale giuridicamente rilevante e non potendosi pertanto connettere direttamente la condotta colposa del danneggiato con il danno da lui patito; deve dunque essere provato, da un lato, l’effettivo superamento – da parte del guidatore trasportante – del tasso alcolico consentito, e, dall’altro, la consapevolezza, in capo al trasportato, di tale circostanza, siccome notoriamente non percepibile, con immediatezza, da ogni persona di media attenzione e prudenza.

Ebbene, nella fattispecie, la scelta della stessa danneggiato Va. Pi. Ma. Ma. di essersi assunta il rischio di essere salita su un veicolo condotto da persona in evidente stato di ebbrezza alcolica, nella presumibile consapevolezza che il conducente avesse fatto immediatamente prima uso di sostanza alcolica, verosimilmente in sua compagnia – consapevolezza che può presuntivamente ritenersi provata sia dal fatto che, come allegato e non contestato, i soggetti presenti all’interno del veicolo si trovavano tutti assieme presso il parco della Bisarca per trascorrere una domenica in compagnia, sia dal fatto che anche le persone informate sui fatti sentite nell’immediatezza del sinistro hanno confermato la circostanza che il conducente sembrasse ubriaco (‘notavo che incominciava a sbandare sia a destra che a sinistra. Capivo subito che forse il conducente fosse ubriaco’:

doc. 1, fasc. att., s.i.t. di Ca. Ri. Pa. Sc.) – delinea quantomeno i tratti di una condotta connotata da imprudenza, anche alla luce del recente orientamento, sopra richiamato, della Cassazione che individua in analoga omissione un’esposizione volontaria ad un rischio anormale e gratuito (Cass., sez. III, sent. 1295/2017; Cass., sez. III, sent. 11698/2014).

Le superiori considerazioni consentono, pertanto, in difetto di elementi probatori di segno contrario, di ritenere presuntivamente provata la condotta colposa della terza trasportata, Va. Pi. Ma. Ma., che ha, dunque, accettato il rischio di essere trasportata dal conducente che non era in condizioni psico-fisiche tali da consentirgli di condurre in sicurezza un veicolo, così colposamente concorrendo, con la propria scelta, a realizzare l’evento lesivo, occorso – ed eziologicamente causato – in ragione delle condizioni psico-fisiche del conducente.

Tale condotta posta in essere in spregio ad una generale regola di prudenza è da considerarsi certamente grave e, pertanto, sulla scorta degli operati rilievi il comportamento tenuto dalla signora Va. Pi. Ma. Ma. ad avviso del Tribunale ha concorso nella causazione del sinistro ex art. 1227, I comma, c.c. e pertanto impone una valutazione circa l’entità del contributo causale fornito che si stima nella misura del 10%.

Così ricostruito il sinistro ed affermata la responsabilità nei termini predetti, occorre, a questo punto, individuare l’area del danno risarcibile e, successivamente, procedere alla determinazione e liquidazione dei soli danni risarcibili.

4.1. Quanto ai danni lamentati, gli attori – rispettivamente Pi. Tu. Cl. De Lo., in qualità di madre convivente di Va. Pi. Ma. Ma. e nonna convivente del minore Ve. Va. Mi. Al., nonché Fi. Va. Lo. St., in qualità di figlia convivente di Va. Pi. Ma. Ma. e sorella convivente del minore Ve. Va. Mi. Al., nonché Fi. Va. Ma. Ca., in qualità di figlia non convivente di Va. Pi. Ma. Ma. e sorella non convivente del minore Ve. Va. Mi. Al., nonché Ve. Pi. Wa. Ag, in qualità di fratello non convivente di Va. Pi. Ma. Ma. e zio non convivente del minore Vele Va. Mi. Al., nonché Ve. Pi. Jo. Lu., in qualità di fratello non convivente di Va. Pi. Ma. Ma. e zio non convivente del minore Ve. Va. Mi. Al.r e, infine, Ve. Pi. Ju. Ce., in qualità di fratello non convivente di Va. Pi. Ma. Ma. e zio non convivente del minore Ve. Va. o Mi. Al. – agiscono in giudizio ai fini del riconoscimento del ristoro del danno da perdita del rapporto parentale.

Al riguardo deve preliminarmente osservarsi che il danno morale, il danno da perdita del rapporto parentale ed il danno biologico sono profili di danno che rientrano nella categoria unitaria – non suscettiva di suddivisione in sottocategorie – del danno non patrimoniale, nell’ambito della quale tali specifici pregiudizi possono essere indicati solo a fini descrittivi (cfr. Cass. civ., sez. un., n. 26972/2008). Si rende necessario, infatti, evitare indebite duplicazioni del risarcimento pur dovuto del danno morale e del danno c.d. dinamico – relazionale costituito dal peggioramento delle condizioni ed abitudini di vita quotidiana.

Al riguardo, questo giudice condivide pienamente l’orientamento della Suprema Corte, ove è chiaramente espresso il principio di unitarietà del risarcimento del danno non patrimoniale da perdita della relazione parentale, ancorata a criteri obiettivi: ‘In caso di fatto illecito plurioffensivo, ciascun danneggiato – in forza di quanto previsto dagli artt. 2,29,30 e 31 Cost., nonché degli artt. 8 e 12 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e dell’art. 1 della cd. “Carta di Nizza” – è titolare di un autonomo diritto all’integrale risarcimento del pregiudizio subìto, comprensivo, pertanto, sia del danno morale (da identificare nella sofferenza interiore soggettiva patita sul piano strettamente emotivo, non solo nell’immediatezza dell’illecito, ma anche in modo duraturo, pur senza protrarsi per tutta la vita) che di quello “dinamico-relazionale” (…). Ne consegue che, in caso di perdita definitiva del rapporto matrimoniale e parentale, ciascuno dei familiari superstiti ha diritto ad una liquidazione comprensiva di tutto il danno non patrimoniale subìto, in proporzione alla durata e intensità del vissuto, nonché alla composizione del restante nucleo familiare in grado di prestare assistenza morale e materiale, avuto riguardo all’età della vittima e a quella dei familiari danneggiati, alla personalità individuale di costoro, alla loro capacità di reazione e sopportazione del trauma e ad ogni altra circostanza del caso concreto, da allegare e provare (anche presuntivamente, secondo nozioni di comune esperienza) da parte di chi agisce in giudizio, spettando alla controparte la prova contraria di situazioni che compromettono l’unità, la continuità e l’intensità del rapporto familiare’ (Cass. civ. n. 9231/2013).

Nel risarcimento di tale specifica lesione deve, dunque, ritenersi assorbito l’intero danno non patrimoniale subìto dal familiare superstite.

Ciò posto, con riguardo al danno non patrimoniale inteso quale turbamento psichico soggettivo e transeunte identificato con la sofferenza provocata dall’evento dannoso derivato dalla perdita del congiunto, deve rilevarsi quanto segue.

Il pregiudizio lamentato si sostanzia nella lesione ‘dell’intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell’ambito familiare oltre all’inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana in seno alla famiglia, quale formazione sociale costituzionalmente tutelata. Trattasi di un interesse protetto, avente rilevanza costituzionale, per la cui lesione il risarcimento rappresenta la forma minima ed imprescindibile di tutela. Il danno lamentato incide, infatti, sulla valenza del bene supremo della vita e si riflette sul rapporto che correva tra la vittima ed i prossimi congiunti. Detta protezione costituzionale degli affetti familiari, in quanto concernente i diritti inviolabili della persona umana, non si arresta al solo ambito interno ma trova riconoscimento anche nella dimensione europea della tutela della vita familiare’ (cfr. ex multis Cass. Civ. n. 19405/2013).

Avuto riguardo al profilo probatorio, il risarcimento del danno non patrimoniale ai prossimi congiunti necessita di una specifica allegazione e prova, anche a mezzo di presunzioni, da parte di chi si assume essere titolare del correlato diritto e che, nel caso del nucleo familiare ristretto (c.d. famiglia nucleare), è provato dall’intensità del vincolo familiare e da ogni altra circostanza ut supra delineata.

Avuto riguardo al caso di specie è necessario tenere presenti sia le particolari circostanze del decesso di entrambi i soggetti – accaduto del tutto improvvisamente – sia dell’età delle vittime – giacché tanto maggiore sarà quest’ultima, tanto minore sarà il periodo di tempo per il quale verosimilmente si protrarrà l’anticipata sofferenza dei congiunti (cfr. Cass. civ., n. 3357 del 2009 e, da ultimo, Cass. civ. 25843/2020 e Cass. civ. 14422 del 25/05/2021) – nonché della circostanza che non tutti gli attori fossero conviventi con i soggetti deceduti, come allegato e non specificamente contestato.

4.2. Tenuto conto di tali circostanze e delle modalità di commissione dell’illecito nonché dei criteri di liquidazione alla luce delle più recenti tabelle del Tribunale di Milano, considerato il carattere colposo del fatto, si ritiene di poter quantificare il risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale nei termini che seguono.

4.2.1. In relazione alla morte della signora Va. Pi. Ma. Ma.:

– quanto alla madre, Pi. Tu. Cl. De Lo., di anni 58 al momento della perdita della figlia, tenuto conto delle modalità di accadimento del fatto e della repentinità dell’accaduto, considerato lo stretto e intenso vincolo parentale che caratterizza il rapporto genitore/figlio come può desumersi dalle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza, tenuto conto dello stato di convivenza con la figlia, come allegato e non specificamente contestato, considerata l’età della vittima (di anni 42) e tenuto conto che le esigenze dei superstiti sono rimaste definitivamente compromesse, si ritiene equo liquidare il danno non patrimoniale nella somma omnicomprensiva di Euro 250.000,00 che, tenuto conto del concorso di colpa della vittima accertato nella misura del 10%, deve liquidarsi nella complessiva somma di Euro 225.000,00;

– quanto alla figlia, Fi. Va. Lo. St., di anni 23 al momento della perdita della madre, tenuto conto delle modalità di accadimento del fatto e della repentinità dell’accaduto, considerato lo stretto e intenso vincolo parentale che caratterizza il rapporto genitore/figlio come può desumersi dalle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza, tenuto conto dello stato di convivenza con la figlia, come allegato e non specificamente contestato, considerata l’età della vittima (di anni 42) e tenuto conto che le esigenze dei superstiti sono rimaste definitivamente compromesse, si ritiene equo liquidare il danno non patrimoniale nella somma omnicomprensiva di Euro 250.000,00 che, tenuto conto del concorso di colpa della vittima accertato nella misura del 10%, deve liquidarsi nella complessiva somma di Euro 225.000,00;

– quanto alla figlia, Fi. Va. Ma. Ca., di anni 21 al momento della perdita della propria madre, tenuto conto delle modalità di accadimento del fatto e della repentinità dell’accaduto, considerato lo stretto e intenso vincolo parentale che caratterizza il rapporto genitore/figlio come può desumersi dalle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza, considerata l’età della vittima (di anni 42) e tenuto conto che le esigenze dei superstiti sono rimaste definitivamente compromesse pur considerando che ella non conviveva con la madre, come dedotto e non contestato, si ritiene equo liquidare il danno non patrimoniale nella somma omnicomprensiva di Euro 230.000,00 che, tenuto conto del concorso di colpa della vittima accertato nella misura del 10%, deve liquidarsi nella complessiva somma di Euro 207.000,00.

Quanto, invece, alle domande risarcitorie per il danno da perdita del rapporto parentale formulate dagli attori Ve. Pi. Wa. Ag., Ve. Pi. Jo. Lu. e Ve. Pi. Ju. Ce., in qualità di fratelli non conviventi con il de cuius Va. Pi. Ma. Ma., le stesse non meritano accoglimento per i motivi di seguito espressi.

I predetti attori non hanno né allegato circostanze, né tantomeno fornito elementi di prova attraverso produzioni documentali (ad esempio fotografie) o formulazione di capitoli di prova testimoniale in relazione a circostanze idonee a consentire di accedere quantomeno ad un ragionamento presuntivo circa le modalità di estrinsecazione in concreto della relazione tra i fratelli e la signora Va. Pi. Ma. Ma., limitandosi unicamente ad affermare l’esistenza del rapporto di parentela, non sufficiente ai fini della liquidazione del danno de quo.

Ed infatti, come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, per il ristoro dei danni patiti a causa della lesione o perdita del rapporto parentale subita da soggetti estranei al ristretto nucleo familiare non può accedersi ad un ragionamento presuntivo in ordine all’intensità della relazione e allo stretto vincolo parentale, essendo necessario che i danneggiati alleghino circostanze dalle quali poter desumere l’effettività e la consistenza della relazione parentale, rispetto alla quale il rapporto di convivenza può costituire elemento probatorio utile a dimostrarne l’ampiezza e la profondità quale connotato attraverso cui si esteriorizza l’intimità delle relazioni di parentela, anche allargate (cfr. Cass. Civ. 7743/2020 e 4253/2012).

Le predette domande devono, pertanto, essere integralmente rigettate stante l’assenza di alcun riscontro probatorio.

4.2.2. In relazione alla morte del minore Ve. Va. Mi. Al., figlio della deceduta Va. Pi. Ma. Ma., deve rilevarsi quanto segue.

– quanto alla nonna, Pi. Tu. Cl. De Lo., di anni 58 al momento della morte del nipote, tenuto conto che pur essendo una figura non appartenente, generalmente, al nucleo familiare c.d. ristretto, ella, nella specie, conviveva con il nipote minore, di anni 7, circostanza (allegata e non contestata) dalla quale può desumersi, dalle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza, l’intimità della relazione di parentela, anche allargata, contraddistinta da reciproci legami affettivi e pratica della solidarietà dovendosi intendere la famiglia quale luogo in cui si esplica la personalità di ciascuno, ai sensi dell’art. 2 Cost. (cfr. in tal senso Cass. Civ. 7743/2020 e Cass. Civ. 4253/2012), considerate le modalità di accadimento del fatto e della repentinità dell’accaduto, considerata la tenera età della vittima (di anni 7) e tenuto conto che le esigenze dei superstiti sono rimaste definitivamente compromesse, si ritiene equo liquidare il danno non patrimoniale nella somma omnicomprensiva di Euro 85.000,00;

– quanto alla sorella, Fi. Va. Lo. St., di anni 23 al momento della perdita del fratello minore, tenuto conto delle modalità di accadimento del fatto e della repentinità dell’accaduto, considerato lo stretto vincolo parentale che caratterizza il rapporto tra fratelli nell’ambito del nucleo familiare c.d. ristretto (o famiglia c.d. nucleare), come può desumersi dalle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza, tenuto conto dello stato di convivenza tra gli stessi, come allegato e non specificamente contestato, considerata la tenera della vittima (di anni 7) e tenuto conto che le esigenze dei superstiti sono rimaste definitivamente compromesse, si ritiene equo liquidare il danno non patrimoniale nella somma omnicomprensiva di Euro 85.000,00;

– quanto alla sorella, Fi. Va. Ma. Ca., di anni 21 al momento della perdita del fratello minore, tenuto conto delle modalità di accadimento del fatto e della repentinità dell’accaduto, considerato lo stretto e intenso vincolo parentale che caratterizza il rapporto tra fratelli come può desumersi dalle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza, considerata la tenera età della vittima (di anni 7) e pur tenendo conto che ella non conviveva con il fratello, circostanza da sé sola inidonea ad escludere automaticamente la prova presuntiva dell’intensità e ampiezza della relazione (cfr. Cass. Civ. 7743/2020), tenuto conto, infine, che le esigenze dei superstiti sono rimaste definitivamente compromesse, si ritiene equo liquidare il danno non patrimoniale nella somma omnicomprensiva di Euro 50.000,00.

I predetti importi devono essere ridotti ex art. 1227, I comma, c.c., in applicazione dei principi già esposti supra, sub 3.3., cui si rinvia integralmente, in relazione al concorso di colpa, accertato nella misura del 10%, a nulla ostando la circostanza che la vittima primaria in tal caso sia un soggetto minore di età.

Ed infatti la Suprema Corte ha affermato, con orientamento costante, che in tema di responsabilità civile, se la vittima di un fatto illecito ha concorso, con la propria condotta, alla produzione del danno, l’obbligo risarcitorio del responsabile si riduce proporzionalmente ai sensi dell’art. 1227, comma 1, c.c., anche nel caso in cui la vittima (minore di età) sia incapace di intendere o di volere al tempo del fatto; ciò in quanto l’espressione “fatto colposo” che compare nel citato art. 1227 c.c. non va intesa come riferita all’elemento psicologico della colpa, che ha rilevanza esclusivamente ai fini di una affermazione di responsabilità, la quale presuppone l’imputabilità, ma deve intendersi come sinonimo di comportamento oggettivamente in contrasto con una regola di condotta, stabilita da norme positive e/o dettata dalla comune prudenza e la predetta riduzione deve essere operata non solo nei confronti del danneggiato, che reclama il risarcimento del pregiudizio direttamente patito al cui verificarsi ha contribuito la sua condotta, ma anche nei confronti dei congiunti che, in relazione agli effetti riflessi che l’evento di danno subito proietta su di essi, agiscono per ottenere il risarcimento dei danni “iure proprio” (cfr. Cass. Civ. 3557/2020 e Cass. Civ. n. 2704 del 10/02/2005).

Pertanto, tenuto conto dell’accertato concorso colposo nella misura del 10%, le predette somme devono liquidarsi rispettivamente a favore di Pi. Tu. Cl. De Lo. nella misura di Euro 76.500,00, a favore di Fi. Va. Lo. St. nella misura di Euro 76.500,00 e a favore di Fi. Va. Ma. Ca. nella misura di Euro 45.000,00.

Quanto, invece, alle domande risarcitorie formulate dagli zii Ve. Pi. Wa. Ag., Ve. Pi. Jo. Lu. e Ve. Pi. Ju. Ce., per la perdita del nipote Ve. Va. Mi. Al., le stesse non meritano accoglimento per i motivi di seguito espressi.

Ebbene, i predetti attori non hanno né allegato circostanze, né tantomeno fornito elementi di prova attraverso produzioni documentali (ad esempio fotografie) o formulazione di capitoli di prova testimoniale in relazione a circostanze idonee a consentire di accedere quantomeno ad un ragionamento presuntivo circa le modalità di estrinsecazione in concreto della relazione tra gli zii e il nipote con il quale non convivevano, limitandosi unicamente ad affermare l’esistenza del rapporto di parentela, non sufficiente ai fini della liquidazione del danno de quo.

Ed infatti, come rammentato supra, per il ristoro dei danni patiti a causa della lesione o perdita del rapporto parentale subita da soggetti estranei al ristretto nucleo familiare non può accedersi ad un ragionamento presuntivo in ordine all’intensità della relazione e allo stretto vincolo parentale, essendo necessario che i danneggiati alleghino circostanze dalle quali poter desumere l’effettività e la consistenza della relazione parentale, rispetto alla quale il rapporto di convivenza può costituire elemento probatorio utile a dimostrarne l’ampiezza e la profondità quale connotato attraverso cui si esteriorizza l’intimità delle relazioni di parentela, anche allargate (cfr. Cass. Civ. 7743/2020 e 4253/2012).

Le predette domande devono, pertanto, essere integralmente rigettate in difetto di riscontro probatorio.

4.2.3. In ordine al profilo della liquidazione del danno, giova osservare che questo Tribunale è consapevole della recente decisione della Corte di Cassazione n. 10579 del 2021, secondo cui ‘il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul sistema a punti, che preveda, oltre l’adozione del criterio a punto, l’estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l’elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, da indicare come indefettibili, l’età della vittima, l’età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l’indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull’importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l’eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella’.

Tale principio di diritto rappresenta certamente un ulteriore utile criterio orientativo nell’esercizio del potere di liquidazione equitativa del danno da perdita o lesione del rapporto parentale, richiamando il Giudice di merito alla ponderata valutazione di specifiche circostanze di fatto (età, convivenza, rapporto di parentela etc.); tuttavia, non pare a questo Tribunale che di tale principio possa farsi diretta e immediata applicazione nel caso di specie in quanto la Suprema Corte pare invero riferirsi ad una tabella ideale e dotata di determinati requisiti che, però, non viene concretamente individuata.

Questo Tribunale, pertanto, anche in ragione dell’assenza negli atti e documenti di causa di tabelle generalmente riconosciute che rispondano ai requisiti indicati dalla Suprema Corte, non ritiene di poterne individuare o plasmarne una e dunque ritiene di non disporre di alcuna tabella basata sul sistema a punti, generalmente utilizzata nel presente Ufficio, che possa essere utilizzata per la liquidazione del danno nel caso di specie.

Deve peraltro sottolinearsi, anche con riferimento a quanto indicato dalla stessa Corte di cassazione, che la quantificazione del danno patito dai ricorrenti ha tenuto conto specificamente dei criteri indicati dalla stessa Suprema Corte, come evidenziati supra, sicché l’individuazione della somma liquidata è chiaramente l’esito di un procedimento logico che attribuisce, con modularità, un peso specifico a tali fattori, così giungendo ad una ponderata quantificazione che deve presumersi tendenzialmente coerente e proporzionata anche rispetto ad un’ideale tabella modulare e basata su un sistema a punti.

4.3. Avuto riguardo alla richiesta di riduzione dell’entità del risarcimento in relazione alla nazionalità e residenza dei prossimi congiunti dei soggetti deceduti a causa del sinistro sulla scorta del diverso potere di acquisto del denaro in Ecuador, deve darsi continuità all’orientamento maggioritario della giurisprudenza di legittimità in forza del quale nessuna rilevanza assume il diverso potere di acquisto della moneta del luogo di residenza dei danneggiati, considerato, in particolare, che il luogo di residenza del parente superstite che ha subito il danno non è una conseguenza dell’illecito.

Ed infatti ha affermato, anche recentemente, la Suprema Corte che ‘in materia di illecito aquiliano, ai fini della liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, il giudice del merito non deve tenere conto della realtà socio-economica nella quale la somma da liquidare è presumibilmente destinata a essere spesa, poiché tale elemento è estraneo al contenuto dell’illecito e, ove considerato, determinerebbe una irragionevole lesione del valore della persona umana’ (cfr. Cass. civ. 3767/2018, est. Rossetti; Cass. civ. 12146/2016; Cass. civ. 24201/2014).

L’eccezione, pertanto, deve ritenersi infondata.

4.4. Sulle predette somme, liquidate all’attualità, devono essere altresì riconosciuti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento tempestivo dell’equivalente pecuniario del bene perduto.

Gli interessi compensativi, secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite (Cass. civ., Sez. Un., n. 1712 del 1995), decorrono dalla produzione dell’evento di danno sino al tempo della liquidazione e si calcolano non sulla somma già rivalutata ma, di anno in anno, sulle somme iniziali, ossia devalutate alla data del fatto illecito, a mano a mano incrementate nominalmente secondo la variazione dell’indice Istat.

Pertanto, recependo i principi di cui alla sentenza n. 1712 del 1995 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, appare congruo adottare, anche in applicazione del principio equitativo ex artt. 1226 e 2056 c.c., come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento della somma dovuta, tenuto conto della natura del danno, dell’arco temporale considerato e di tutte le circostanze accertate, quello degli interessi legali, calcolati con le seguenti modalità: sulla somma come sopra liquidata devalutata all’epoca dell’evento lesivo (20.08.2017) e poi progressivamente rivalutata, di anno in anno, secondo gli indici I.S.T.A.T. dal 20.08.2017 fino alla presente sentenza; sull’importo come determinato all’attualità sono successivamente dovuti gli ulteriori interessi legali, ex art. 1282 c.c., dalla presente pronuncia e fino al saldo effettivo.

Quanto alla domanda formulata per il rimborso delle spese legali stragiudiziali, deve rilevarsi che, come affermato dalla Suprema Corte a sezioni unite (cfr. Cass. civ., sez. un., 16990 del 10.07.2017), il rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale ha natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l’attività svolta da un legale in detta fase precontenziosa, e non è assimilabile al rimborso delle spese giudiziali; l’utilità di tale esborso, ai fini della possibilità di porlo a carico del danneggiante, deve essere dunque valutata ex ante, cioè in vista di quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l’esito futuro del giudizio. Pertanto, la liquidazione resta soggetta ai normali oneri di domanda, allegazione e prova secondo l’ordinaria scansione processuale, al pari delle altre voci di danno emergente, il che comporta che la corrispondente spesa sostenuta non è configurabile come danno emergente e non può, pertanto, essere riversata sul danneggiante quando sia, ad esempio, superflua ai fini di una più pronta definizione del contenzioso, non avendo avuto in concreto utilità per evitare il giudizio o per assicurare una tutela più rapida risolvendo problemi tecnici di qualche complessità.

Ciò premesso, deve rilevarsi che nella fattispecie, quanto alle spese sostenute per l’assistenza stragiudiziale, in materia di circolazione stradale, per le attività propedeutiche alla introduzione del presente giudizio, può ritenersi provato il danno emergente rispetto alla pretesa azionata, dal momento che l’attività era necessaria e non superflua al fine di introdurre il presente procedimento, tenuto conto delle attività previste, anche a pena di improcedibilità e di improponibilità della domanda, dalla disciplina in materia di negoziazione assistita e dal codice delle assicurazioni private, purtuttavia deve rilevarsi altresì che, stante l’instaurazione del giudizio, le attività volte ad una agevole composizione della vertenza non hanno avuto una concreta utilità al fine di evitare il giudizio;

pertanto, in ragione di quanto sopra, ritenuta eccessiva e superflua la pretesa creditoria avanzata (v. docc. nn. 6-17, fasc. att.) alla luce delle concrete attività svolte desumibili dalla documentazione versata in atti (sub doc 3, 4, 19 e 22 fasc. att.), si ritiene equo poter quantificare per tali spese stragiudiziali l’importo complessivo di Euro 6.000,00, in moneta attuale, già tenuto conto del concorso di colpa della vittima accertato nella misura del 10%, oltre interessi compensativi secondo i criteri esposti supra, sub 4.4.

Quanto infine alla pretesa creditoria in relazione alle spese funerarie richieste esclusivamente dall’attore Ve. Pi. Wa. Ag., la stessa merita accoglimento.

Ed infatti il predetto attore, in qualità di effettivo titolare del diritto fatto valere, ha debitamente prodotto le fatture a lui esclusivamente intestate pari ad Euro 5.400,00 (doc. 18, fasc. Att.: fattura n. 69 del 4.9.2017) ed Euro 4.600,00 (doc. 18, fasc. att.: fattura n. 70 del 4.9.2017). Ne consegue che deve essere riconosciuto al predetto attore il ristoro della somma di Euro 9.000,00 a titolo di danno patrimoniale, già tenuto conto del concorso di colpa della vittima accertato nella misura del 10%, oltre interessi compensativi secondo i criteri esposti supra, sub 4.4. con rivalutazione monetaria dal dì degli esborsi al saldo.

Le considerazioni sin qui svolte sono tali da assorbire ogni ulteriore domanda o eccezione proposta rilevandosi che i profili non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare conclusioni di tipo diverso.

Avuto riguardo al regolamento delle spese di lite, deve rilevarsi che stante l’esito della lite, il parziale accoglimento delle pretese attoree rispetto a quelle azionate (cfr. al riguardo Cass. civ. 3438/2016 in ordine alla sussistenza delle condizioni per la compensazione totale o parziale delle spese processuali), il rigetto di alcune delle domande formulate da parte attrice e l’accertato concorso colposo delle vittime primarie nella misura del 10%, devono ritenersi sussistenti le condizioni per compensare le spese di lite del presente giudizio nella misura di un terzo e di porre i restanti due terzi a carico della compagnia convenuta, liquidate come in dispositivo, tenuto conto della nota spese depositata ex art. 75 disp. att. c.p.c., in applicazione dei criteri di cui al D.M. 55/2014, come modificato con D.M. 37/2018.

 

 

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano, sezione decima civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, difesa, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

– in parziale accoglimento delle domande attoree, condanna Allianz s.p.a., quale impresa designata per la gestione del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, al risarcimento dei danni subiti dagli attori e, quindi, a pagare, già tenuto conto del concorso colposo della vittima primaria accertato nella misura del 10%, in favore di:

Pi.Tu. Cl. De Lo., iure proprio, la somma di Euro 225.000,00 a titolo di danno non patrimoniale per la perdita del prossimo congiunto Va. Pi. Ma. Ma., oltre accessori come in motivazione, e la somma di Euro 76.500,00 a titolo di danno non patrimoniale per la perdita del prossimo congiunto Ve. Va. Mi. Al., oltre accessori come in motivazione;

Fi. Va. Lo. St., iure proprio, la somma di Euro 225.000,00 a titolo di danno non patrimoniale per la perdita del prossimo congiunto Va. Pi. Ma. Ma., oltre accessori come in motivazione, e la somma di Euro 76.500,00 a titolo di danno non patrimoniale per la perdita del prossimo congiunto Ve. Va. Mi. Al., oltre accessori come in motivazione;

Fi. Va. Ma.e Ca., iure proprio, la somma di Euro 207.000,00 a titolo di danno non patrimoniale per la perdita del prossimo congiunto Va. Pi. Ma. Ma., oltre accessori come in motivazione, e la somma di Euro 45.000,00 a titolo di danno non patrimoniale per la perdita del prossimo congiunto Ve. Va. Mi. Al., oltre accessori come in motivazione;

– condanna Allianz s.p.a., quale impresa designata per la gestione del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, al risarcimento dei danni patrimoniali subiti dagli attori e, quindi a pagare, già tenuto conto del concorso colposo della vittima primaria accertato nella misura del 10%, in loro favore, in via solidale tra loro, la complessiva somma di Euro 6.000,00, oltre accessori come in motivazione;

– condanna Allianz s.p.a., quale impresa designata per la gestione del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, al risarcimento dei danni patrimoniali subiti da Ve. Pi. Wa. Ag. e, quindi a pagare a favore di quest’ultimo, già tenuto conto del concorso colposo della vittima primaria accertato nella misura del10%, la somma di Euro 9.000,00, oltre accessori come in motivazione;

– rigetta ogni ulteriore domanda formulata dagli attori nei confronti dei convenuti Allianz s.p.a., quale impresa designata per la gestione del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada;

– previa compensazione delle spese di lite nella di un terzo, condanna Allianz s.p.a., quale impresa designata per la gestione del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, a rifondere agli attori le spese di lite liquidate, per i restanti due terzi, in Euro 8.953,00 per compensi, Euro 1.154,40 per esborsi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.

Milano, 1 febbraio 2022

Depositata in cancelleria il 03/02/2022

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Avv. Emanuele Doria
Avv. Emanuele Doria
Avvocato
Avvocato. Laurea in Giurisprudenza presso l’Università La Sapienza di Roma. Scrive online su aggiornamenti e novità giurisprudenziali. Svolge assistenza e consulenza legale in materia di Diritto Civile, Diritto del Lavoro, Responsabilità ed Errore medico, Assicurazioni e Risarcimento Danni, Diritto di Famiglia (Separazioni, Divorzi), Recupero Crediti nella provincia di Frosinone, Fori di Cassino, Frosinone e Roma.
Ha maturato una particolare esperienza in materia di Risarcimento danni da incidenti stradali gravi e mortali nonchè in materia di Diritto Sanitario, Risarcimento danni per Malasanità ed Errore medico. Tutela le vittime di sinistri stradali, nonchè le vittime di malasanità, curando in prima persona i rapporti con le compagnie di assicurazione. Chiama per un appuntamento: +39 3288321751

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