Commento sentenza Cassazione n. 12901/2024: IL CASO (Risarcimenti Roma Frosinone)
Finisce una relazione tra minorenni. Il ragazzo, senza il consenso della ex, mostra agli amici un video di un rapporto sessuale con la stessa, poi lo diffonde su internet. Viene avviato un procedimento penale, in esito al quale il ragazzo viene condannato per i reati di pornografia minorile e di diffamazione; la sentenza penale passa in giudicato.
La ragazza e i genitori convengono in giudizio il ragazzo e i suoi genitori per sentirli condannare in solido al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti. La domanda viene parzialmente accolta; pertanto, i convenuti sono condannati in solido a versare la somma complessiva di € 100.000,00, di cui € 60.000,00 per la vittima diretta del reato, € 25.000 per la madre ed € 15.000 per il padre.
La Corte d’Appello conferma la sentenza di primo grado, ma i soccombenti (ragazzo e genitori) ricorrono in Cassazione, dolendosi, tra le altre cose, che, nel riconoscere la responsabilità civile del ragazzo, i giudici di merito, avrebbero tenuto in considerazione passivamente la sentenza penale, senza dare luogo a una autonoma valutazione, in violazione dell’art. 651 c.p.p.
La Suprema Corte però non accoglie la censura dei ricorrenti, cogliendo l’occasione per ribadire quanto segue:
I limiti oggettivi del giudicato penale di condanna sono descritti dall’art. 651 c.p.p. e attengono alla sussistenza del fatto materiale, alla sua illiceità penale e alla sua ascrivibilità all’imputato; l’efficacia probatoria del giudicato penale nel giudizio civile si estende oltre i suoi limiti oggettivi. Invero, il giudice civile può utilizzare la sentenza penale definitiva e, in generale, le prove assunte nel processo penale per accertare gli ulteriori elementi costitutivi dell’illecito civile.
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Cass. civ., sez. III, sent., 10 maggio 2024, n. 12901_
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