Avvocato per casi di malasanità, errore medico, responsabilità medica.

Diritto sanitario

L’ Avvocato Emanuele Doria si occupa di risarcimento danni per malasanità ed errore medico, responsabilità medica.

Pertanto, tutela le vittime di malasanità o errore medico mettendo a disposizione la propria professionalità al fine di valutare la sussistenza dei presupposti per un’azione legale.

Si avvale di medici specializzati in medicina legale e delle assicurazioni.

Nel caso in cui la valutazione preliminare abbia esisto positivo, l’ Avvocato Emanuele Doria cura l’adozione di tutte le attività necessarie per ottenere il risarcimento dei danni.

In primo luogo cura rapporti con le compagnie assicurative, ove non vi sia possibilità di addivenire ad un accordo bonario, introduce i giudizi civili e penali che si rendano necessari per ottenere il giusto risarcimento – Avvocato risarcimento danni per malasanità ed errore medico –

Contatta l’Avvocato

Si riceve solo per appuntamento, per fissare un incontro con l’Avvocato per casi di malasanità ed errore medico chiama il +39 3288321751, oppure invia una e-mail a avv.doriaemanuele@gmail.com

Blog dell’Avvocato

Visita il Blog dell’Avvocato Emanuele Doria per trovare aggiornamenti su novità legislative e giurisprudenziali in materia di malasanità ed errore medico, responsabilità medica, diritto sanitario.
Segui le news dell’avvocato sui principali social network utilizzando i link in basso.

La nuova disciplina della responsabilità medica – Avvocato per risarcimento danni malasanità ed errore medico

Cliccando sul seguente link potrete accedere al testo integrale della Legge 8 marzo 2017 n. 24 che disciplina la materia della responsabilità medica da malasanità

Di seguito una breve descrizione dei profili fondamentali della materia. 

Profili sostanziali

A) La responsabilità della struttura sanitaria è sempre contrattuale

B) Quella del medico libero professionista -ovviamente- è sempre contrattuale

C) Invece la responsabilità dell’esercente la professione medico sanitaria dipendente da strutture, pubbliche o private, di regola è extracontrattuale

Tuttavia, ove si provi l’esistenza di un’obbligazione assunta con il paziente torna ad avere natura contrattuale. Pertanto, ai fini dell’applicazione pratica non sembra cambiare molto rispetto al regime previgente. Infatti, secondo granitica giurisprudenza di legittimità e di merito, il rapporto tra paziente e medico dipendente di una struttura sanitaria ha natura contrattuale (c.d. contatto sociale).

Il Giudice deve determinare l’ammontare del risarcimento valutando la condotta del medico, in particolare, verificando se lo stesso si sia discostato: 1) dalle raccomandazioni contenute nelle linee guida dettate per l’esercizio dell’attività medico-sanitaria; 2) oppure, in mancanza delle suddette, dalle buone pratiche clinico assistenziali (vi è un’esplicito richiamo all’articolo 5 della presente legge e all’articolo 590-sexies del codice penale, introdotto dall’articolo 6 della presente legge“).

Il danno medico deve essere liquidato in base alle Tabelle del Danno Biologico di cui agli artt. 138 e 139 del Codice delle Assicurazioni Private (CAP: D.Lgs. n. 2009/2005) – Avvocato risarcimento danni malasanità ed errore medico

L’art. 7 dispone quanto segue.

  1. La struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o
    privata che, nell’adempimento della propria obbligazione, si
    avvalga dell’opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose.
  2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria ovvero nell’ambito di attività di sperimentazione e di ricerca clinica ovvero in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale nonché attraverso la telemedicina.
  3. L’esercente la professione sanitaria di cui ai commi 1 e 2 risponde del proprio operato ai sensi dell’articolo 2043 del
    codice civile, salvo che abbia agito nell’adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente.
  4. Il giudice, nella determinazione del risarcimento del
    danno, tiene conto della condotta dell’esercente
    la professione sanitaria ai sensi dell’articolo 5 della presente legge e dell’articolo 590-sexies del codice penale, introdotto dall’articolo 6 della presente legge.
  5. Il danno conseguente all’attività della struttura sanitaria o sociosanitaria, pubblica o privata, e dell’esercente la professione sanitaria è risarcito sulla base delle
    tabelle di cui agli articoli 138 e 139 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, integrate, ove necessario, con la
    procedura di cui al comma 1 del predetto articolo 138 e sulla base dei criteri di cui ai citati articoli, per tener conto delle fattispecie da esse non previste, afferenti
    alle attività di cui al presente articolo.
  6. Le disposizioni del presente articolo
    costituiscono norme imperative ai sensi
    del codice civile
    . 

PROFILI PROCESSUALI

Sono previste quali condizioni di procedibilità della domanda di risarcimento: 1) l’espletamento della procedura di Accertamento Tecnico Preventivo ex art. 696-bis c.p.c; 2) in alternativa il procedimento di mediazione ai sensi dell’articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.

Assolta la condizione di procedibilità, la domanda giudiziale va introdotta ex art. 702 bis c.p.c. (procedimento sommario di cognizione).

“Ove la conciliazione non riesca o il procedimento non si concluda entro il termine perentorio di sei mesi dal deposito del ricorso, la domanda diviene procedibile e gli effetti della domanda sono salvi seentro novanta giorni dal deposito della relazione o dalla scadenza del termine perentorioè depositato … il ricorso di cui all’articolo 702-bis del codice di procedura civile”.

Avvocato per risarcimento danni da malasanità ed errore medico

Studio Legale Avvocato Emanuele Doria specializzato in risarcimento danni da errore medico, risarcimento danni responsabilità medica, tutela da malasanità, assistenza per cause di malasanità, risarcimento danni malasanità

Tutela legale Avvocato per risarcimento danni da malasanità ed errore medico in provincia di Frosinone

(Arce, Ceprano, Cassino, Frosinone, Ferentino, Sora, Isola Del Liri, Alvito, Posta Fibreno, Casalvieri, Atina, Broccostella, Balsorano, Monte San Giovanni Campano, Castelliri, San Giovanni Incarico, Pico, Pastena, Pontecorvo, Castro Cielo, Castro dei Volsci, Roccasecca, Colfelice, Fontana Liri, Ceccano, Pofi, Ripi Torrice, Arcnara, Alatri, Anagni, Acuto, Veroli, Formia, Gaeta, Sperlonga, Terracina, Monte San Biagio).

Il tuo titolo va qui

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.

Per offrirti un'esperienza di navigazione in linea con le tue preferenze, utilizziamo cookies, anche di terze parti. Chiudendo questo banner o proseguendo nella navigazione acconsenti al loro impiego in conformità alla nostra Privacy e Cookies policy.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close