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Il 28 gennaio 2016, la Camera dei Deputati ha approvato in prima lettura, con 307 voti favorevoli e 84 contrari, il Disegno di Legge relativo alla riforma della responsabilità dei medici e del personale sanitario. Il provvedimento passa ora all’esame del Senato.

Detta riforma, che secondo il relatore Federico Gelli (Partito Democratico) dovrebbe trovare definitiva approvazione entro questa estate, modifica sensibilmente il regime della responsabilità medica sia in ambito penale che in ambito civile.

  • Sotto il profilo penaleil medico non sarà più responsabile, neppure per colpa grave, se rispetta le linee guida e best practice, infatti l’art. 6 del Ddl prevede l’inserimento dell’art. 590-ter del codice penale, rubricato responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario, il quale dispone: “L’esercente la professione sanitaria che, nello svolgimento della propria attività, cagiona a causa di imperizia la morte o la lesione personale della persona assistita risponde dei reati di cui agli articoli 589 (omicidio colposo) e 590 (lesioni personali colpose) solo in caso di colpa grave. Agli effetti di quanto previsto dal primo comma, è esclusa la colpa grave quando, salve le rilevanti specificità del caso concreto, sono rispettate le buone pratiche clinico-assistenziali e le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge” (queste saranno pubblicate sul sito dell’Istituto Superiore di Sanità e aggiornate ogni due anni).
  • Sotto il profilo civile, occorrerà distinguere tra: 1) medici e sanitari dipendenti da strutture sanitarie pubbliche e private convenzionate, per i quali la riforma prevede un regime di responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 cc., dunque, con onere della prova a carico del danneggiato e prescrizione quinquennale; 2) liberi professionisti e strutture sanitarie per i quali la responsabilità resta di natura contrattuale, con conseguente inversione dell’onere della prova a carico del medico e della struttura, i quali, di fronte ad una pretesa di risarcimento, dovranno provare che “l’inadempimento o il ritardo è stato determinato dall’impossibilità della prestazione derivante da causa a loro non imputabile” (art. 1218 cc.): in tale ultimo caso la prescrizione sarà ordinaria, quindi decennale. Infatti l’art. 7 del Ddl, rubricato “responsabilità della struttura e dell’esercente la professione sanitaria per inadempimento della prestazione sanitaria” dispone: “1. La struttura sanitaria pubblica o privata che, nell’adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell’opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose. 2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria nonché attraverso la telemedicina. 3. L’esercente la professione sanitaria di cui ai commi 1 e 2 risponde del proprio operato ai sensi dell’articolo 2043 del codice civile“.

L’art. 8 del Ddl prevede quale condizione di procedibilità della domanda volta ad ottenere il risarcimento di un danno medico il deposito di un “ricorso per consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della liteex art. 696 bis c.p.c. Non sarà dunque più obbligatoria la mediazione di cui al D.L. n. 28/2010 e D.L. n. 132/2014.

Altre novità riguardano: l’obbligo per le strutture sanitarie pubbliche e private-accreditare di stipulare polizze assicurative per danni medici, l’introduzione di un’azione diretta del danneggiato nei confronti dell’assicurazione della struttura sanitaria, la previsione di un’azione di rivalsa della struttura sanitaria nei confronti del medico, azione che potrà essere esercitata soltanto per dolo o colpa grave e nel limite dell’importo pari a tre annualità di retribuzione del sanitario.

DDL GELLI RIFORMA RESPONSABILITA’ MEDICA

 

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Avv. Emanuele Doria
Avv. Emanuele Doria
Avvocato
Avvocato. Laurea in Giurisprudenza presso l’Università La Sapienza di Roma. Scrive online su aggiornamenti e novità giurisprudenziali. Svolge assistenza e consulenza legale in materia di Diritto Civile, Diritto del Lavoro, Responsabilità ed Errore medico, Assicurazioni e Risarcimento Danni, Diritto di Famiglia (Separazioni, Divorzi), Recupero Crediti nella provincia di Frosinone, Fori di Cassino, Frosinone e Roma.
Ha maturato una particolare esperienza in materia di Risarcimento danni da incidenti stradali gravi e mortali nonchè in materia di Diritto Sanitario, Risarcimento danni per Malasanità ed Errore medico. Tutela le vittime di sinistri stradali, nonchè le vittime di malasanità, curando in prima persona i rapporti con le compagnie di assicurazione. Chiama per un appuntamento: +39 3288321751

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