La Corte d’Appello de L’Aquila, Sez. I, con sentenza n. 355 del 30 marzo 2016, ha statuito che la disciplina del risarcimento in favore del terzo trasportato, di cui all’art. 141 del d.lg. n. 209 del 2005, trova applicazione anche nel caso in cui l’incidente si sia verificato con il coinvolgimento del solo veicolo vettore, presupponendo la norma esclusivamente la sussistenza di un sinistro e di un danno (nella specie, la vettura su cui il terzo era trasportato era terminata fuori dalla sede stradale a causa dell’attraversamento di un animale selvatico)”.
La Suprema Corte specifica come l’art. 141 del D.Lgs. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private: C.D.A.) prevede che il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall’impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro: ciò a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro. Quindi, il terzo trasportato, per ottenere il risarcimento, promuove nei confronti dell’impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo la procedura di risarcimento prevista dall’art. 148 C.D.A. “Lo scopo della norma è quello di fornire al terzo trasportato uno strumento aggiuntivo di tutela, al fine di agevolare il conseguimento del risarcimento del danno nei confronti dell’impresa assicuratrice, risparmiandogli l’onere di dimostrare l’effettiva distribuzione della responsabilità tra i conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro” (Così Corte Cass. Sentenza 16181/2015). L’azione di cui all’art. 141 ha come fattispecie costitutiva una fattispecie complessa, che è data anzitutto dall’avere il trasportato a qualsiasi titolo (D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 122, comma 2) subito un danno per un illecito commesso dal ‘conducente’ in occasione del trasporto sul veicolo. In riferimento a tale illecito è la legge che all’art. 122, comma 2, del D.Lgs. prevede che l’assicurazione obbligatoria debba comprendere anche la copertura del danno subito dal trasportato e tale copertura sussiste quale che sia il titolo di responsabilità nel rapporto fra trasportato e proprietario o conducente del veicolo.
In ogni caso, ai fini della invocabilità della previsione ex art. 141 D.Lgs. 209/2005 non sono previste preclusioni a seconda che il sinistro sia avvenuto o meno a seguito della collisione tra più veicoli. La norma, come già si è avuto modo di sottolineare, presuppone solamente la sussistenza di un sinistro e un danno subito dal terzo trasportato ma non esige affatto, per l’integrazione della sua fattispecie, che il medesimo si sia verificato a seguito dello scontro tra almeno due automezzi. In conclusione, alla luce della ratio legis come sopra individuata e dell’interpretazione sistematica dell’art. 141 del Codice delle Assicurazioni, deve ritenersi che la disciplina del risarcimento diretto a favore del terzo trasportato trovi applicazione anche nei casi, come quello de quo, di incidente stradale causato dal solo vettore.