Con la Sentenza in epigrafe, il Tribunale di Napoli ha accolto la domanda di risarcimento dei Genitori della vittima di un infortunio stradale. Si tratta di un minore urtato da una vettura nei pressi di un incrocio mentre circolava a bordo di uno scooter.
Nel caso di specie, il Giudice, riconoscendo la totale responsabilità del conducente dell’autovettura, ha condannato la compagnia assicurativa di detto conducente:
- al risarcimento dei danni subiti dal minore: danno biologico (lesione dell’integrità psicofisica), nel caso di specie “frattura del corpo vertebrale di L1 ed L4 ed flc del padiglione auricolare destro”, valutata in 14 punti percentuali, oltre invalidità temporanea totale e parziale (ITT e ITP). Il tutto per un totale di € 57.877,53, quantificati in virtù delle Tabelle del Tribunale di Milano, oltre rivalutazione ed interessi;
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al risarcimento del danno morale, sofferto dai genitori, a causa delle gravi lesioni sofferte dal figlio, a seguito del sinistro stradale.
Prima di ogni altra considerazione: cos’è il danno biologico? E’ la lesione dell’integrità psicofisica della persona, a prescindere da quanto tale lesione influisca sulla capacità di produrre reddito. In altre parole è la lesione del diritto alla salute (garantito direttamente dalla Costituzione Della Repubblica all’art. 32).
Cos’è il danno morale? Si tratta del patema d’animo, della sofferenza interiore.
Ebbene, il Giudice, nel caso di specie, ha disposto il risarcimento del danno morale sofferto dai genitori, a causa delle gravi lesioni sofferte dal figlio a seguito del sinistro stradale.
Ma questo risarcimento in favore dei genitori spetta sempre? La risposta è NO.
E’ necessario che sia provata la sofferenza interiore (o patema d’animo) e lo sconvolgimento dell’esistenza anche per i genitori.
Nel caso esaminato, dalla prova testimoniale è emerso non solo un rapporto di convivenza genitori figlio, ma anche la continua assistenza, fisica e morale, che i due genitori hanno dovuto adoperare nei confronti del figlio che, per oltre cinque sei mesi, non riusciva ad ottemperare alle proprie esigenze di vita quotidiana, quale il lavarsi, il mangiare autonomamente, a causa dell’immobilità.
Inoltre, specifica il Tribunale di Napoli che ove il danneggiato abbia allegato sia il fatto base della normale e pacifica convivenza del proprio nucleo familiare sia le gravi lesioni subite dal proprio congiunto all’esito del fatto lesivo – che hanno comportato una sofferenza inferiore tale da determinare un’alterazione del proprio relazionarsi con il mondo esterno, inducendolo a scelte di vita diverse – incombe al danneggiante dare la prova contraria (Così Cass., 3/4/2008, n. 8546; Cass., 14/6/2006, n. 13754; Cass., 31/5/2003, n. 8827; Cass., Sez. Un., 1/7/2002, n. 9556) del rapporto parentale secondo l’id quod plerumque accidit per lo stretto congiunto normalmente discendono (v. Cass., Sez. Un., 11/11/2008, n. 26972; Cass., 12/6/2006, n. 13546; Cass., Sez. Un., 24/3/2006, n. 6572).