Ai sensi dell’art. 2490 c.c. <<qualora per oltre tre anni consecutivi non venga depositato il bilancio … la società è cancellata d’ufficio dal registro delle imprese con gli effetti previsti dall’articolo 2945>>.
Il secondo comma di tale ultima norma dispone che <<ferma restando l’estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci , fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione>>.
In virtù di tale disposizione, nelle società di persone i soci, in quanto illimitatamente responsabili, potranno essere aggrediti “senza limiti” dai creditori della società cancellata, anche se estinta.
Invece i soci di una società di capitali, in virtù del principio dell’ “autonomia patrimoniale perfetta”, potranno essere aggrediti dai creditori sociali solo e soltanto nei limiti delle somme percepite in base al bilancio finale di liquidazione.
Ma vi è di più, in quanto in ossequio del citato principio di “autonomia patrimoniale perfetta”, dovrà essere il creditore a fornire la prova relativa: 1) al fatto che la distribuzione dell’attivo sociale vi sia stata; 2) al quantum percepito dal socio aggredito in virtù di detta distribuzione.
La giurisprudenza unanimemente ha fatto proprio il principio su illustrato, tanto che con una recentissima pronuncia la Suprema Corte di Cassazione, Sez. I, del 22 giugno 2017, n. 15474, ha così statuito: <<in tema di effetti della cancellazione di società di capitali dal registro delle imprese nei confronti dei creditori sociali insoddisfatti, il disposto dell’art. 2495, comma 2, c.c. implica che l’obbligazione sociale non si estingue ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione, sicché grava sul creditore l’onere della prova circa la distribuzione dell’attivo sociale e la riscossione di una quota di esso in base al bilancio finale di liquidazione, trattandosi di elemento della fattispecie costitutiva del diritto azionato dal creditore nei confronti del socio>>.