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Il problema concerne la regolare notificazione del titolo esecutivo ai fini della conseguente regolarità del precetto e del procedimento esecutivo tanto nell’interesse del creditore quanto nell’interesse dell’avvocato antistatario. Riassumendo: nel caso di sentenza che contenga anche la condanna al pagamento delle spese legali in favore del procuratore antistatario, quante copie del titolo in forma esecutiva vanno notificate al debitore? E’ sufficiente la notifica di un solo titolo per entrambe le parti? Si può notificare un unico precetto? L’esecuzione può essere unica?

Innanzitutto, secondo la giurisprudenza maggioritaria in virtù del provvedimento di distrazione delle spese processuali in favore del difensore con procura della parte vittoriosa, si instaura, fra costui e la parte soccombente, un rapporto autonomo rispetto a quello fra i contendenti che, nei limiti della somma liquidata dal giudice, si affianca a quello di prestazione d’opera professionale fra il cliente vittorioso ed il suo procuratore.

Fatta questa necessaria premessa, si osserva che la Cassazione ha affrontato due casi specifici, tra loro diversi, utilizzando lo stesso principio di fondo.

1) Quello in cui il l’avvocato antistatario notifica una sola copia della sentenza esecutiva al debitore unitamente all’atto di precetto nell’interesse del creditore, pretendendo poi, in un momento successivo, di notificare altro precetto per le sole competenze legali, non preceduto da distinta notifica del titolo esecutivo nel proprio interesse. In tale ipotesi la Suprema Corte ritiene che questo secondo precetto nell’interesse del procuratore antistatario sia nullo proprio perché non preceduto dalla notifica di titolo esecutivo nell’interesse dello stesso procuratore. Così Cassazione, Sez. VI Civ. 21 marzo 2014, n. 6763, secondo cui “la notificazione della sentenza, costituente titolo sia in favore del contendente vittorioso sia, per il capo di condanna alle spese, del procuratore distrattario, quando effettuata in una sola copia, unitamente al precetto intimato  dal procuratore solo in nome (o nell’interesse) della parte assistita vittoriosa, non assolve alla funzione – che costituisce la “ratio” dell’art. 479 cod. proc. civ. – di assicurare al debitore la conoscenza sia del titolo, sia del credito per il quale si intende procedere, relativamente al credito per spese processuali, spettante al difensore, potendo riferirsi la notificazione esclusivamente al soggetto in nome (o nell’interesse) del quale è stato intimato il precetto e alla statuizione di condanna in favore dello stesso soggetto. Ne consegue la nullità del precetto di pagamento intimato dal procuratore distrattario senza la preventiva o contestuale notificazione di copia esecutiva della sentenza, costituente titolo di pagamento delle spese processuali in suo favore”

2) L’altro caso deciso dalla Cassazione concerne la notifica al debitore di un solo titolo esecutivo contenente due distinte statuizioni di condanna in favore di due creditori non legati da vincolo di solidarietà attiva (come è nel caso di creditore e procuratore antistatario). Al riguardo la Corte ha ritenuto che la notifica di un solo titolo nell’interesse di entrambe le parti fondasse la validità dell’atto unico di precetto o degli atti distinti di precetto, successivamente notificati nell’interesse dei creditori. Così Cassazione, Sez. VI Civ., 27 dicembre 2012, n. 23914, secondo cui “la notificazione di una sola copia del titolo esecutivo, contenente il credito di due creditori non legati da vincolo di solidarietà attiva, da parte dell’avvocato che agisce nella qualità di procuratore di entrambi, non comporta alcuna nullità, a fronte di due precetti correttamente notificati da ciascuno dei due creditori. (Principio enunciato con riferimento ad una fattispecie riguardante un’unica sentenza di condanna, contenente statuizioni in relazione al credito vantato da due creditori, non legati da vincolo di solidarietà, nei confronti del medesimo debitore)”.

Conforme: Cassazione, Sez. III Civ., 09 febbraio 1981, n. 798: “nel caso di titolo esecutivo da un provvedimento giurisdizionale di condanna di un soggetto al pagamento di distinte somme di danaro in favore di più soggetti non legati da vincolo di solidarietà attiva, costoro possono notificare al debitore un unico precetto e procedere poi insieme agli atti esecutiviin più processi esecutivi distinti, anche se contestuali e riuniti. Nè è configurabile una nullità del precetto per essere indicati i diversi crediti in una unica somma complessiva, risultando l’oggetto di ciascun credito dal titolo esecutivo, notificato – al debitore, depositato dai creditori ed inserito nel fascicolo dell’esecuzione”.

Avv. Emanuele Doria

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Avv. Emanuele Doria
Avvocato
Avvocato. Laurea in Giurisprudenza presso l’Università La Sapienza di Roma. Scrive online su aggiornamenti e novità giurisprudenziali. Svolge assistenza e consulenza legale in materia di Diritto Civile, Diritto del Lavoro, Responsabilità ed Errore medico, Assicurazioni e Risarcimento Danni, Diritto di Famiglia (Separazioni, Divorzi), Recupero Crediti nella provincia di Frosinone, Fori di Cassino, Frosinone e Roma.
Ha maturato una particolare esperienza in materia di Risarcimento danni da incidenti stradali gravi e mortali nonchè in materia di Diritto Sanitario, Risarcimento danni per Malasanità ed Errore medico. Tutela le vittime di sinistri stradali, nonchè le vittime di malasanità, curando in prima persona i rapporti con le compagnie di assicurazione. Chiama per un appuntamento: +39 3288321751

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