Il comportamento del pedone che attraversa improvvisamente una strada a largo scorrimento, in ora serale, in condizioni di scarsa visibilità e fuori dalla strisce pedonali, parandosi d’improvviso davanti ad una vettura circolante che non riesca ad evitarlo esclude la presunzione di responsabilità gravante sul conducente dell’autoveicolo. Corte di Cassazione, Sez. VI Civile – 3, ordinanza 13 ottobre – 17 novembre 2015, n. 23519
Tale fattispecie si caratterizza per il concorso delle seguenti circostanze: 1) ATTRAVERSAMENTO REPENTINO; 2) IN ORA SERALE; 3) IN CONDIZIONI DI SCARSA VISIBILITA’; 4) AL DI FUORI DELLE STRISCE PEDONALI. Sussistono dunque ben quattro elementi che escludono ogni responsabilità del guidatore. Diversamente, si arriverebbe all’assurda conclusione di ammettere la sussistenza di una sorta di responsabilità oggettiva, in cui al conducente sarebbe richiesto di PREVEDERE L’IMPREVEDIBILE.
SINISTRI STRADALI: NESSUN RISARCIMENTO PER IL PEDONE CHE ATTRAVERSA FUORI DALLE STRISCE.

Emanuele Doria
Avvocato
Avvocato. Laurea in Giurisprudenza presso l’Università Sapienza di Roma. Presta assistenza e consulenza legale in materia di Diritto Civile, Diritto del Lavoro, Responsabilità ed Errore medico, Assicurazioni e Risarcimento Danni, Diritto di Famiglia (separazioni, divorzi), Recupero Crediti nella provincia di Frosinone. Opera in via prevalente nei Fori di Frosinone, Cassino e Roma.