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SINISTRI ASSICURAZIONI, RISARCIMENTI, SPESE LEGALI
Chi resta coinvolto in sinistri stradali, sia esso l’assicurato o colui che conduceva l’auto danneggiata e/o danneggiante, ha sempre diritto di nominare un proprio avvocato per ottenere tutela in giudizio ed in tal caso le spese sostenute per pagare lo stesso avvocato sono a carico della compagnia di assicurazione ai sensi dell’art. 1917, comma III, c.c., a meno che quest’ultima non abbia assunto prontamente la difesa dell’interessato. Ma vi è di più, la difesa spiegata con il proprio legale deve risultare utile ad apportare nuovi elementi a tutela dell’assistito, diversamente sarà quest’ultimo a doversi pagare l’avvocato.
Così Cassazione Civile, Sez. III, 20 aprile 2017, n. 9948
In tema di sinistri stradali <<nell’assicurazione della responsabilità civile il diritto, sancito dall’art. 1917, comma 3, c.c., dell’assicurato ad ottenere la refusione da parte dell’assicuratore delle spese sostenute per resistere in giudizio contro il terzo danneggiato, va escluso nel caso in cui l’assicurato abbia deciso di costituirsi in giudizio senza avere interesse a resistere alla domanda o senza potere ricavare utilità dalla costituzione in giudizio. E se la condotta dell’assicuratore appare adeguata e, dunque, l’interesse dell’assicurato, se sussistente, è adeguatamente difeso, non vi è ragione per la refusione delle spese ex art. cit.>>avvocato sinistri risarcimenti assicurazioni emanuele doria arce cassino frosinone
La vicenda processuale nasce con la richiesta di risarcimento danni da sinistro stradale. In primo grado venivano citati e si costituivano sia il (presunto) danneggiante che la sua assicurazione e il primo chiedeva la refusione delle spese sostenute per resistere in giudizio ex art. 1917, comma 3, c.c. a prescindere dall’esito della causa.
In sede di appello, il Tribunale disponeva che solo l’assicurato e non anche il proprietario del mezzo danneggiante ha diritto alla refusione delle spese di resistenza ex art. 1917, comma 3, c.c.
La decisione della Corte di Cassazione: sì alla refusione delle spese se vi è utilità. Come anticipato, la Corte rigetterà la domanda, sebbene discostandosi dalla motivazione dell’appello, di cui rileva «tre errori di diritto».
In primis, precisa che il diritto non spetta solo al proprietario, ma anche al conducente del veicolo; anche questi infatti rientra nella qualifica di soggetto assicurato ex art. 1904 c.c.: anche il suo interesse è esposto al rischio assicurato: il contratto di assicurazione per la responsabilità civile, per la sua natura ambulatoria (è un contratto ‘per conto di chi spetta’), copre chiunque, con il consenso del proprietario, si metta alla guida del veicolo assicurato.
In secundis, concorda con la considerazione che l’art. 1917 non prevede la refusione delle spese di soccombenza, ma, precisa, l’assicurato ha chiesto la refusione di quelle di resistenza.
In tertiis, la distinzione tra il caso di citazione del solo assicurato (e poi, da parte di questi, la citazione dell’assicuratore) e la contestuale citazione dei due da parte del danneggiato non rileva ai fini dell’applicazione dell’art. 1917, che nulla dice al riguardo; peraltro, le spese di resistenza restano tali in entrambi i casi.
Vale allora nel caso de quo, secondo la Corte, il principio già sancito (cita Cass. n. 5479/15) che esclude la refusione delle spese di resistenza in giudizio di cui all’art. 1917, comma 3 nel caso in cui l’assicurato decida di costituirsi in giudizio senza avere interesse o senza che tale attività possa produrgli utilità. Secondo l’art. 1914 c.c., per quanto qui interessa, l’assicurato deve fare in modo di evitare o diminuire il danno (c.d. obbligo di salvataggio, che costituisce una specificazione del generale obbligo di correttezza e buona fede); non deve dunque aggravare i costi dell’assicuratore assumendo iniziative che non gli arrecheranno vantaggio.
Se l’assicuratore si attiva con solerzia in giudizio per la difesa dell’assicurato (e di ciò non è provato che al momento della costituzione in giudizio si potesse legittimamente dubitare) non è utile la costituzione in giudizio dell’assicurato, le cui spese, dunque vengono considerate come ‘avventatamente sostenute’.
No, quindi, alla refusione delle spese se l’assicuratore difende adeguatamente l’assicurato. Viene infine precisato che a sostenere il rigetto della richiesta non vi è l’assenza di interesse a costituirsi, ma la presenza di una difesa adeguata a difendere quell’interesse, da parte dell’assicuratore.
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