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Anche il danno estetico causato da un intervento o un incidente può essere risarcito. Serve però provare in giudizio l’entità del danno e la sofferenza psicofisica subita. Ecco cosa fare.

Quando si parla di danno estetico si intende il peggioramento dell’aspetto fisico di una persona dopo un intervento di chirurgia estetica, un tatuaggio o un incidente di altra natura (si pensi ad una brutta cicatrice causata da una colluttazione stradale).

Questa tipologia di danno può essere risarcita se si riesce a provare in giudizio che da esso deriva anche il peggioramento della vita della vittima, come nel caso di una modella che non potrà più posare.

Calcolare il danno estetico non è facile poiché il giudice deve tenere in considerazione molteplici variabili: l’età della vittima, il lavoro che svolge, la parte del corpo danneggiata e molti altri elementi.

 Cosa vuole dire danno estetico?

In ambito legale il danno estetico è la modificazione peggiorativa dell’aspetto fisico di una persona, suscettibile di valutazione medico-legale. Ad esempio può essere l’alterazione dei tratti somatici o espressivi di un individuo in seguito ad un incidente o un intervento chirurgico andato male. Si parla di danno estetico quando una persona si sottopone ad un peeling chimico sul volto, ma ottiene delle cicatrici permanenti a causa dell’imperizia del chirurgo. Ma gli esempi possono essere svariati.

Le tipologie e la gravità del danno estetico sono potenzialmente infinite, per questo è necessaria l’attenta valutazione del giudice – e di esperti del settore da lui nominati – in grado di determinare la reale entità del danno.

Il danno estetico, infatti, può essere risarcito sotto diversi punti di vista:

  • per l’aspetto patrimoniale, quindi il danno emergente o il lucro cessante derivante dalla lesione;
  • per l’aspetto non patrimoniale, quindi il danno biologico e morale, cioè le conseguenze psicologiche che conseguono al peggioramento fisico (pensiamo ad un esaurimento da stress).

Il risarcimento del danno estetico

Chi intende agire in giudizio deve come prima cosa rivolgersi ad un avvocato e fare causa allo studio medico, estetista, tatuatore che si ritiene responsabili.

Verrà quindi instaurato un contenzioso, in cui il giudice valuterà l’entità del danno sulla base dei documenti, delle foto e dei certificati forniti dalla parte danneggiata. A questo punto spetta al giudice valutare se il danno riportato possa peggiorare concretamente la vita di chi ha agito in giudizio oppure sia marginale.

L’aspetto patrimoniale consiste nelle spese sostenute per l’operazione chirurgica, per le eventuali cure e/o interventi riparatori, per l’acquisto dei medicinali e per la degenza necessaria alla totale guarigione. Inoltre, all’interno del danno patrimoniale, può essere ricompreso anche il danno per il lucro cessante, ovvero il mancato guadagno per non aver potuto lavorare regolarmente durante la convalescenza, o per aver perso un’occasione lavorativa a causa della lesione (circostanza molto sentita da chi svolge un lavoro che ha a che fare con l’aspetto fisico, ad esempio la fotomodella).

Ma, come anticipato, il danno estetico è risarcibile anche sotto l’aspetto non propriamente patrimoniale poiché deve considerarsi affine al danno biologico. In questo caso, la quantificazione del danno non ha un immediato corrispondente economico, per questo il calcolo può risultare problematico. Il suo importo va misurato in relazione al danno esistenziale e morale subito.

 

Danno estetico: come si calcola?

Il Tribunale di Vicenza, con la sentenza n. 481 del 2018, ha riconosciuto il danno estetico come una forma di invalidità permanente, e dunque risarcibile come se fosse un danno biologico.

Il giudice che si esprime nel merito deve tenere in considerazioni diverse variabili:

  • l’età del danneggiato;
  • il sesso;
  • altre circostanze da valutare caso per caso.

Come punto di riferimento, il giudice deve utilizzare le tabelle del danno biologico del Tribunale di Milano, aggiornate per il 2021 (che troverete qui TABELLA MILANESE ed 2021

Per approfondire leggi anche il seguente articolo sul mio Blog Legale

https://emanueledoria.it/2021/03/17/calcolo-risarcimento-danno-alla-persona-tabelle-tribunale-di-milano-avvocato-emanuele-doria-arce-frosinone-cassino-sora-isola-del-liri-ceprano-roma/

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Avv. Emanuele Doria
Avvocato
Avvocato. Laurea in Giurisprudenza presso l’Università La Sapienza di Roma. Scrive online su aggiornamenti e novità giurisprudenziali. Svolge assistenza e consulenza legale in materia di Diritto Civile, Diritto del Lavoro, Responsabilità ed Errore medico, Assicurazioni e Risarcimento Danni, Diritto di Famiglia (Separazioni, Divorzi), Recupero Crediti nella provincia di Frosinone, Fori di Cassino, Frosinone e Roma.
Ha maturato una particolare esperienza in materia di Risarcimento danni da incidenti stradali gravi e mortali nonchè in materia di Diritto Sanitario, Risarcimento danni per Malasanità ed Errore medico. Tutela le vittime di sinistri stradali, nonchè le vittime di malasanità, curando in prima persona i rapporti con le compagnie di assicurazione. Chiama per un appuntamento: +39 3288321751

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