L’obbligo di mantenimento dei figli minori o maggiorenni ma economicamente non autosufficienti può essere adempiuto dai genitori in sede di separazione personale o di divorzio mediante un accordo che, anziché attraverso una prestazione patrimoniale periodica, attribuisca o li impegni ad attribuire ai figli la proprietà di beni mobili od immobili; tale accordo non realizza una donazione, in quanto assolve ad una funzione solutoria -compensativa dell’obbligazione di mantenimento, e costituisce applicazione del principio, stabilito dall’art. 1322 cc., della libertà dei soggetti di perseguire con lo strumento contrattuale interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico.
Separazione coniugale e mantenimento dei figli “una tantum”
Corte appello L’Aquila, 24/11/2020, n.1605.

Emanuele Doria
Avvocato
Avvocato. Laurea in Giurisprudenza presso l’Università Sapienza di Roma. Presta assistenza e consulenza legale in materia di Diritto Civile, Diritto del Lavoro, Responsabilità ed Errore medico, Assicurazioni e Risarcimento Danni, Diritto di Famiglia (separazioni, divorzi), Recupero Crediti nella provincia di Frosinone. Opera in via prevalente nei Fori di Frosinone, Cassino e Roma.