L’obbligo di mantenimento dei figli minori o maggiorenni ma economicamente non autosufficienti può essere adempiuto dai genitori in sede di separazione personale o di divorzio mediante un accordo che, anziché attraverso una prestazione patrimoniale periodica, attribuisca o li impegni ad attribuire ai figli la proprietà di beni mobili od immobili; tale accordo non realizza una donazione, in quanto assolve ad una funzione solutoria -compensativa dell’obbligazione di mantenimento, e costituisce applicazione del principio, stabilito dall’art. 1322 cc., della libertà dei soggetti di perseguire con lo strumento contrattuale interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico.
Corte appello L’Aquila, 24/11/2020, n.1605.