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IL CASO

Nel 2008 un minore muore dopo essere stato investito nel cortile di casa dal camper guidato dal nonno.

I genitori della piccola vittima, in proprio e quali legali rappresentanti degli altri due figli minorenni, agivano contro la Compagnia di Assicurazione del veicolo investitore al fine di ottenere il risarcimento dei danni da perdita del rapporto parentale conseguenti alla morte del piccolo.

Il Tribunale e la Corte d’Appello rigettavano la domanda attorea, accogliendo l’interpretazione costante della giurisprudenza secondo cui il sinistro non sarebbe coperto dalla assicurazione r.c.a. quando avvenuto in area privata il cui accesso era limitato a un numero determinato di persone.

I genitori del minore ricorrevano alla Suprema Corte. Con ordinanza interlocutoria n. 33675/2021 la Corte disponeva la trasmissione della questione alle Sezioni Unite.

LA DECISIONE

La Suprema Corte ha dato luogo ad una interpretazione delle norme italiane in materia di responsabilità civile automobilistica “conforme” al diritto europeo. La decisione estende, quindi, in coerenza con il diritto europeo, la nozione di circolazione di veicoli fino a ricomprendere ogni utilizzo o possibile utilizzo conformemente alla sua funzione di mezzo di trasporto così da garantire ai soggetti danneggiati una tutela piena ed effettiva ed in coerenza con la funzione sociale propria del sistema assicurativo complessivamente considerato. Ne discende, come affermato dalla stessa Cassazione, che non ricadono nella nozione di “circolazione dei veicoli”, e conseguentemente la copertura assicurativa non sarà operante, soltanto quelle situazioni in cui il sinistro si verifica allorquando il veicolo è stato adibito a finalità diverse dal trasporto, ad esempio come macchina da lavoro o come arma.

In conclusione l’Assicurazione deve sempre risarcire il danno cagionato dal veicolo assicurato, anche quando l’evento si è verificato in un luogo privato (cortile, parcheggio), inoltre i danneggiati hanno sempre azione diretta contro la Compagnia.

Di seguito il testo integrale della sentenza.

CORTE DI CASSAZIONE
Sezioni Unite Civili
Sentenza 30 luglio 2021, n. 21983
Svolgimento del processo
Con sentenza del 28/9/2017 la Corte d’Appello di Milano ha respinto il gravame
interposto dai sigg. P.A. , N. e G. e M.L. in relazione alla pronunzia del Tribunale di
Milano 21/10/2014, di – per quanto ancora d’interesse – rigetto della domanda
proposta nei confronti della società Vittoria Assicurazioni s.p.a. di risarcimento dei
danni rispettivamente lamentati iure proprio in conseguenza del decesso del
congiunto P.D. (figlio di P.A. e della M. e fratello di P.N. e G. ), all’esito di
investimento avvenuto da parte del nonno materno sig. M.F. alla guida del veicolo
tipo Camper tg. […] di proprietà della (altra) figlia sig. M.T. , e assicurato per la r.c.a.
con la predetta compagnia assicuratrice, avvenuto nella recintata area cortilizia
interna tra il giardino e la rampa di accesso ad autorimessa di abitazione privata.
Rigetto motivato in ragione della mancata copertura dall’assicurazione per la r.c.a.
D.Lgs. n. 209 del 2005, ex artt. 122 e 144 (c.d. Codice delle assicurazioni private)
per essersi il sinistro verificato in luogo privato, difettando pertanto nella specie i
presupposti dell’azione diretta spiegata nei confronti della compagnia assicuratrice.
Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito, i P. e la M. propongono ora
ricorso per cassazione, affidato a 3 motivi, illustrati da memoria. Resiste con
controricorso la società Vittoria Assicurazioni s.p.a., che ha depositato anche
memoria. Chiamata all’udienza dell’11/9/2019, con ordinanza interlocutoria n. 33675
del 18/12/2019 la Terza Sezione ha osservato essere “la giurisprudenza di questa
Corte… univoca nell’affermare che la vittima di un sinistro stradale ha azione diretta
nei confronti dell’assicuratore del responsabile quando il sinistro sia avvenuto su
strade pubbliche o a queste equiparate, per tali ultime intendendosi anche le aree
private dove sia consentita la circolazione a un numero indeterminato di persone”
aventi accesso giuridicamente lecito all’area, requisito da “intendersi sussistente pur
se quelle siano appartenenti a una o più categorie specifiche e anche se l’accesso in
parola avvenga per finalità peculiari e in particolari condizioni (Cass., 28/06/2018, n.
10717, in fattispecie relativa a un cantiere, cui potevano accedere coloro che vi
lavoravano e chi aveva rapporti commerciali con l’impresa)”. La Sezione rimettente
ha posto ulteriormente in rilievo che “la ricordata ricostruzione degli applicabili artt.
122 e 144 Cod. ass. private è stata ribadita anche a Sezioni Unite (Cass., Sez. Un.,
n. 8620 del 2015, cit., pag. 22)”, precisando che “la suddetta normativa
“nell’individuare l’oggetto dell’assicurazione per la responsabilità civile c.d. auto, si
esprime nel senso di correlare l’obbligo assicurativo all’essere stato il veicolo posto
in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a questa equiparate, ma non
prevede come presupposto per l’obbligo assicurativo e, quindi, per l’operare della
relativa garanzia, che il veicolo sia utilizzato in un certo modo piuttosto che in un
altro””. Ha sottolineato, ancora, che “la precisazione è stata fatta nella prospettiva di
costruzione ermeneutica del “principio secondo cui nell’ampio concetto di
circolazione stradale indicato nell’art. 2054 c.c. è compresa anche la posizione di
arresto del veicolo, sia in relazione all’ingombro da esso determinato sugli spazi
addetti alla circolazione, sia in relazione alle operazioni eseguite in funzione della
partenza o connesse alla fermata, sia ancora con riguardo a tutte le operazioni che il
veicolo è destinato a compiere e per il quale esso può circolare nelle strade”.
Con la conseguenza “che per l’operatività della garanzia per la r.c.a. è necessario il
mantenimento da parte del veicolo, nel suo trovarsi sulla strada di uso pubblico o
sull’area ad essa parificata, delle caratteristiche che lo rendono tale sotto il profilo
concettuale e, quindi, in relazione alle sue funzionalità, sia sotto il profilo logico che
sotto quello di eventuali previsioni normative, risultando, invece, indifferente l’uso
che in concreto si faccia del veicolo, sempreché esso rientri in quello che secondo le
sue caratteristiche il veicolo stesso può avere””. Non ha mancato di rilevare che –
diversamente da quanto sostenuto dalla corte di merito nell’impugnata sentenza –
l’orientamento interpretativo della S.C. risulta invero in contrasto con la
giurisprudenza Eurounitaria, in base alla quale “l’art. 3, paragrafo 1, della direttiva
72/166/CEE del Consiglio del 24 aprile 1972 (c.d. prima direttiva auto), relativa al
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in fatto di assicurazione della
responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e di controllo
dell’obbligo di assicurare tale responsabilità, dev’essere interpretato nel senso che
rientra nella sua nozione di “circolazione dei veicoli” qualunque uso di un veicolo che
sia “conforme alla funzione abituale dello stesso” (Corte di giust., 04/09/2014, causa
C162/13, pag. 10)”, come confermato e ribadito anche da Corte Giust., grande
sezione, 28/11/2017, C-514/16, Corte Giust., 20/12/2017, C-334/16, Corte Giust.,
20/6/2019, C-100/18.
Ha posto in rilievo che tale contrasto, non ex professo esaminato nella suindicata
sentenza delle Sezioni Unite del 2015, prospetta l’esigenza di una “rivisitazione
ermeneutica dell’art. 122 del codice delle assicurazioni private, con disapplicazione
della norma regolamentare di cui al D.M. 1 aprile 2008, n. 86, art. 3, comma 2, lett.
a), (cfr., di recente, Cass., 04/06/2019, n. 15198), nel senso che la nozione di
circolazione stradale cui l’obbligo assicurativo e dunque l’assicurazione potrebbero e
in tesi dovrebbero intendersi riferiti, debba essere parametrata a ogni uso del veicolo
conforme alla sua funzione abituale”, con valutazione da effettuarsi “anche in chiave
di analisi economica del diritto, per le ricadute che potrebbe implicare: per un verso
prospettiva di un incremento finale dei premi assicurativi, per l’altro di lettura di
questi come redistribuzione sociale dei costi dei sinistri, nell’ottica di una più
compiuta tutela delle vittime”. Ha pertanto rimesso al Primo Presidente per la relativa
assegnazione alle Sezioni Unite, quale questione di massima di particolare
importanza, formulando il seguente quesito: “se l’art. 122 del codice delle
assicurazioni private debba interpretarsi, alla luce della giurisprudenza della Corte di
giustizia dell’Unione Europea, nel senso che la nozione di circolazione su aree
equiparate alle strade di uso pubblico comprenda e sia riferita a quella su ogni
spazio in cui il veicolo possa essere utilizzato in modo conforme alla sua funzione
abituale”. Con conclusioni scritte del 26/10/2020 il P.G. presso questa Corte ha
chiesto disporsi la rimessione degli atti alla Corte Costituzionale perché valuti la
conformità dell’art. 122, comma 1, Cod. ass., in riferimento agli artt. 11,76,77 e 117
Cost.
Motivi della decisione
Con il 1 motivo i ricorrenti denunziano violazione dell’art. 352 c.p.c., art. 117 disp. att.
c.p.c., art. 24 Cost., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4. Si dolgono
che la corte di merito abbia deciso “senza che il Relatore facesse la prevista
esposizione dei fatti di causa”, laddove la “discussione orale avanti al Giudice di
Appello” deve “essere preceduta obbligatoriamente dalla relazione del Consigliere
cui essa è afdata dal Presidente, trattandosi di momento importante per la strategia
difensiva, perché permette di sapere in anticipo quale sia l’insieme dei fatti ritenuti
rilevanti dal relatore, consentendo così di interloquirvi, correggendone, se del caso,
l’impostazione o integrandola od anche solo trascurandola, per dar maggior peso
alle altre questioni non trattate”.
Lamentano essere stato “concesso, interrompendo lo svolgimento delle difese orali,
appena 1 minuto… alla difesa delle parti appellanti di ulteriore discussione prima di
toglierle la parola, praticamente costringendo il legale a terminare la sua arringa illico
et immediate dopo circa appena 10 minuti dall’inizio della stessa”, sicché “la
limitatezza del tempo concesso dalla Corte, con un preavviso di appena 1 minuto
per la conclusione di un discorso ancora non compiuto ha rappresentato un vulnus
dei poteri difensivi garantiti alla difesa dalla Costituzione, specie laddove la materia
imponeva una trattazione pur sobria, ma di un certo respiro storico ed Europeistico”.
Il motivo, oggetto di espressa rinunzia in udienza da parte dei difensori dei ricorrenti,
è inammissibile per sopravvenuta carenza d’interesse. Trattasi di rinunzia che, non
importando disposizione del diritto in contesa, costituisce mera estrinsecazione della
linea di difesa adottata nell’esercizio della discrezionalità tecnica spettante
nell’impostazione della lite al difensore, che nell’espletamento del mandato sceglie in
piena autonomia la condotta tecnico- giuridica ritenuta più confacente agli interessi
del proprio rappresentato (cfr. Cass., 17/3/2006, n. 5905; Cass., 23/1/1995, n. 722;
Cass., 16/2/1989, n. 934; Cass., 12/12/1986, n. 7387), non essendo pertanto
richiesta alcuna specica autorizzazione al riguardo da parte di quest’ultimo. Con il 2
motivo i ricorrenti denunziano violazione dell’art. 2054 c.c., artt. 122 e 144 Cod. ass.,
art. 132 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.
Con il 3 motivo denunziano violazione degli artt. 11 e 117 Cost., art. 267 TFUE, artt.
122 e 144 Cod. ass., art. 2054 c.c., con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3
e 4. Si dolgono che con “una serie di apodittiche affermazioni, tra loro quasi tutte
inconciliabili”, deponenti per una “motivazione largamente al di sotto del minimo
costituzionale”, la corte di merito abbia nell’impugnata sentenza prestato
“incondizionata adesione” all'”orientamento giurisprudenziale tralatizio, per il quale la
vittima di un sinistro da circolazione veicolare in Italia può vantare azione diretta, nei
confronti dell’assicuratore della responsabilità civile del veicolo responsabile, solo se
il sinistro sia avvenuto su strade pubbliche o su aree a queste equiparate”,
pervenendo conseguentemente ad escluderne l’esperibilità “nel caso in esame,
caratterizzato da un investimento di un bambino da parte del camper dell’appellata
M.T. , in un luogo privato, tra il giardino e la rampa di accesso del garage
dell’abitazione degli attori…, sul quale non vigeva la copertura assicurativa
obbligatoria di cui all’art. 122 CdA”, non potendo il medesimo “equipararsi in alcun
modo “a strada pubblica, non avendovi libero accesso un numero indeterminato di
persone””.
Lamentano essersi dalla corte di merito del tutto apoditticamente escluso che tale
orientamento giurisprudenziale sia in contrasto con quanto affermato dalla Corte di
Giustizia nella sentenza resa nella causa C-162/2013 e nelle pronunzie successive,
la dove è pervenuta a delineare una nozione di “circolazione dei veicoli” estesa a
“qualunque uso di un veicolo che sia conforme alla funzione abituale dello stesso”. I
motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono fondati e
vanno accolti nei termini di seguito indicati. È rimasto nel giudizio di merito accertato
che il 16/5/2008, alla guida del camper tg. (omissis), di proprietà della glia T. e
assicurato per la r.c.a. con la società Vittoria Assicurazioni s.p.a., mentre effettuava
le manovre per farlo uscire -tramite una rampa-dal box garage privato e posizionarlo
nello spazio cortilizio dell’inerente e recintata abitazione privata in vista della relativa
immissione nella pubblica Via Carrettuzza n. 40 nel Comune di Cappella Maggiore, il
sig. M.F. ha mortalmente investito il nipotino P.D. (all’epoca di poco più di 1 anno)
glio della (altra) glia L. .
La domanda dagli odierni ricorrenti originariamente proposta nei confronti della
società Vittoria Assicurazioni s.p.a. di risarcimento dei danni rispettivamente
lamentati iure proprio in conseguenza del decesso del congiunto D. è stata nel
doppio grado del giudizio di merito rigettata per essere il sinistro occorso nella
recintata area cortilizia interna tra il giardino e la rampa di accesso ad autorimessa di
abitazione privata.
I giudici di merito hanno al riguardo argomentato dal principio consolidato nella
giurisprudenza di legittimità in base al quale la vittima di un sinistro stradale ha
azione diretta nei confronti dell’assicuratore del responsabile solo allorquando il
sinistro sia avvenuto su strade pubbliche o a queste equiparate, per tali ultime
intendendosi anche le aree private dove sia consentita la circolazione a un numero
indeterminato di persone, alle quali sia data la possibilità -giuridicamente lecita- di
accesso da parte di soggetti diversi dai titolari di diritti su di essa, non venendo meno
l’indeterminatezza dei soggetti che hanno detta possibilità pur quando essi
appartengano tutti ad una o più categorie speciche ovvero l’accesso avvenga per
particolari nalità ed in particolari condizioni. Nel dare atto che, avendo “acquisito
valore di cosa giudicata il capo della sentenza che ha dichiarato l’inammissibilità
della domanda di risarcimento proposta in primo grado dagli appellanti nei confronti
di M. “, nella specie “non acquisisce rilievo alcuno” invero nemmeno “la circostanza
che il contratto stipulato da M.T. prevedesse in concreto anche la copertura per
sinistri vericatisi in aree private” in quanto “tale rapporto non è oggetto di
valutazione”, nell’impugnata sentenza la corte di merito ha escluso l’applicabilità
nella specie della copertura assicurativa per la r.c.a. per essere “il sinistro avvenuto
tra il giardino e la rampa di accesso del garage di abitazione privata, area recintata,
in alcun modo equiparabile a strada pubblica, non avendovi accesso libero un
numero indeterminato di persone”.
Soluzione nell’impugnata sentenza ravvisata non contrastare “con quanto affermato
nella pronuncia della Corte di Giustizia Europea resa il 4 settembre 2014 nella causa
C-162/13”, là dove risulta in particolare sottolineato che “l’art. 3 § 1 della Direttiva
Europea richiamata deve essere interpretato nel senso che rientra nella sua nozione
di circolazione dei veicoli “qualunque uso di un veicolo che sia conforme alla
funzione abituale dello stesso””, ritenendo la corte di merito che “tale principio… non
consente affatto di trarre indicazioni circa l’incompatibilità con la normativa
comunitaria delle limitazioni spaziali previste dalla normativa interna in materia di
assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile”, avendo “la Corte Europea…
unicamente affermato che la copertura assicurativa deve estendersi ad ogni “uso
conforme alla funzione abituale” del mezzo assicurato, senza affermare neppure
indirettamente che la limitazione della copertura assicurativa obbligatoria ai sinistri
vericatisi in strada pubblica o area ad essa equiparata sia in contrasto con la
normativa comunitaria”.
Nel dare atto che le Sezioni Unite del 2015 hanno precisato che “per l’operatività
della garanzia per la r.c.a. è necessario il mantenimento da parte del veicolo, nel suo
trovarsi sulla strada di uso pubblico o sull’area ad essa paricata, delle caratteristiche
che lo rendono tale sotto il prolo concettuale e, quindi, in relazione alle sue
funzionalità, sia sotto il prolo logico che sotto quello di eventuali previsioni normative,
risultando, invece, indifferente l’uso che in concreto si faccia del veicolo, sempreché
esso rientri in quello che secondo le sue caratteristiche il veicolo stesso può avere”;
e nell’osservare che l’applicazione di tale principio può rendere coerente la
normativa italiana con la “giurisprudenza Eurounitaria” quanto al concetto di
circolazione stradale (anche) ai ni dell’operatività della garanzia per la r.c.a., la Terza
Sezione rimettente ha sottolineato, da un canto, come le Sezioni Unite del 2015 non
abbiano in effetti ex professo esaminato il principio posto da Corte Giust., 4/8/2014,
C-162/13 secondo cui l’art. 3, § 1, Direttiva 72/166/CEE del Consiglio del 24/4/1972
-c.d. 1 Direttiva auto-(relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
in fatto di autoveicoli e di controllo dell’obbligo di assicurazione di tale responsabilità)
deve essere interpretato nel senso che rientra nella nozione di “circolazione dei
veicoli” qualunque uso di un veicolo che sia “conforme alla funzione abituale dello
stesso”. Per altro verso, che l’affermazione del suindicato principio non esclude la
possibilità di “sostenersi, come fatto dalla Corte territoriale”, che “il precedente
sovranazionale sia rivolto a delimitare, ai ni in parola, il concetto di uso del veicolo
piuttosto che quello dell’area in cui esso viene svolto”.
La Sezione rimettente pone in rilievo che la suindicata pronunzia della Corte di
Giustizia del 2014 ha individuato “quale uso del veicolo sia rilevante ai ni dell’obbligo
di responsabilità civile “auto””, escludendo altresì che possa al riguardo attribuirsi
rilievo alcuno alle “caratteristiche del terreno” su cui l’automezzo è utilizzato.
Statuizioni successivamente confermate da Corte Giust., grande sezione,
28/11/2017, C- 514/16 (con riferimento a sinistro concernente trattore agricolo “fermo
su una pista sterrata di un’azienda agricola”), Corte Giust., 20/12/2017, C- 334/16
(con riferimento a sinistro avvenuto su campo militare a ufciale dell’esercito a bordo
di veicolo ivi circolante), Corte Giust., 20/6/2019, C- 100/18 (con riferimento ad
incendio di automezzo in autorimessa privata). Nel sottolineare l’impossibilità di
prescindere dall’interrelazione delle – pur distinte – discipline ex art. 2054 c.c. e
dell’assicurazione per la r.c.a., la Sezione rimettente ha posto la questione se l’art.
122 Cod. ass. possa e debba interpretarsi conformemente alla giurisprudenza
Eurounitaria, nel senso che la circolazione su aree equiparate alle strade di uso
pubblico debba intendersi come quella effettuata su ogni spazio ove il veicolo possa
essere utilizzato in modo conforme alla sua funzione abituale. Al quesito deve darsi
risposta positiva.
Atteso che, come osservato dalla Sezione rimettente la disciplina posta all’art. 2054
c.c. e quella in tema di assicurazione obbligatoria per la r.c.a. risultano
imprescindibilmente connesse, in quanto “quest’ultima, quale necessariamente
desumibile dalla normativa comunitaria, si riverbera sull’azione diretta del
danneggiato nei confronti dell’assicuratore”, va sottolineato come queste Sezioni
Unite, chiamate a denirne il concetto ai ni dell’assicurazione obbligatoria di cui alla L.
n. 990 del 1969, art. 1, abbiano già avuto modo di affermare che la circolazione ex
art. 2054 c.c. include (anche) la posizione di arresto del veicolo, in relazione sia
all’ingombro da esso determinato sugli spazi addetti alla circolazione sia alle
operazioni propedeutiche alla partenza o connesse alla fermata, nonché rispetto a
tutte le operazioni che il veicolo è destinato a compiere e per il quale può circolare
sulle strade. Hanno altresì precisato che la norma di cui alla L. n. 990 del 1969, art. 1
non prevede, quale presupposto per l’obbligo assicurativo e quindi per l’operare della
relativa garanzia, che il veicolo sia utilizzato in un certo modo piuttosto che in un
altro.
A tale stregua, sono pervenute a ravvisare nell’utilizzazione del veicolo conforme alla
funzione abituale dello stesso il criterio decisivo ai ni della determinazione
dell’ambito della copertura assicurativa obbligatoria per la r.c.a., pur senza ex
professo esaminare il concetto di circolazione in termini di riferimento spaziale
previsto per l’assicurazione obbligatoria (la circostanza cioè dell’essere “il veicolo in
circolazione su “strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate”,… non è qui in
discussione”: così Cass., Sez. Un., 29/4/2015, n. 8620).
Nel prendere atto dell’orientamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità in
base al quale a quest’ultimo riguardo rilevano non solo le strade di uso pubblico, ma
anche le proprietà che ancorché di natura privata siano aperte all’utilizzazione da
parte di un numero indeterminato di persone (anche) diverse dai titolari di diritti su di
essa cui sia data la possibilità -giuridicamente lecita- di accesso, non venendo meno
il requisito dell’indeterminatezza dei soggetti pur quando essi appartengano tutti ad
una o più categorie speciche, nonché quando l’accesso avvenga per particolari
nalità ed in particolari condizioni, le Sezioni Unite hanno posto in rilievo che “l’art.
2054 c.c., pur costituendo la trasposizione di una norma del C.d.S. del 1933, non fa
specico riferimento alle norme sulla circolazione stradale, ma impone uno standard
comportamentale che è suscettibile di essere riferito a qualsiasi utilitas traibile dal
veicolo in conformità alle sue caratteristiche strutturali e funzionali. Il che non vuol
dire ancorare l’operatività della garanzia assicurativa alla mera occasione
dell’allocazione del veicolo sulla strada pubblica o su area ad essa paricata; quanto
piuttosto valorizzare proprio quella interazione tra veicolo e circolazione che è il
fondamento della particolare ipotesi di responsabilità “da attività pericolosa” che è
quella di cui all’art. 2054 c.c..
Hanno ulteriormente sottolineato che, dovendo ” il “veicolo”… essere considerato, in
tutte le sue componenti e con tutte le caratteristiche, strutturali e funzionali, che, sia
sotto il prolo logico che sotto quello di eventuali previsioni normative, ne consentono
l’individuazione come tale ai sensi del C.d.S.”, costituisce “circolazione del veicolo”
ai sensi dell’art. 2054 c.c. “l’uso” che di esso si compia su aree destinate alla
circolazione -sempreché sia quello che secondo le sue caratteristiche il veicolo può
avere”, con la conseguenza che “la copertura assicurativa deve riguardare tutte le
attività cui il veicolo è destinato e per cui lo stesso circola su strada di uso pubblico o
su area equiparata” (v. Cass., Sez. Un., 29/4/2015, n. 8620). Hanno dunque statuito
che per l’operatività della garanzia per r.c.a. è necessario che il veicolo, nel trovarsi
sulla strada di uso pubblico o sull’area ad essa paricata, mantenga le caratteristiche
che lo rendano tale in termini concettuali, e, quindi, in relazione alle sue funzionalità,
non solo sotto il prolo logico ma anche delle eventuali previsioni normative,
risultando invece indifferente l’uso che in concreto se ne faccia, sempreché esso
rientri nelle caratteristiche del veicolo medesimo, la copertura assicurativa dovendo
riguardare tutte le attività cui il veicolo è destinato e per cui lo stesso circola su
strada di uso pubblico o su area equiparata.
Orbene, emerge evidente come già in base a tali criteri risulti invero superata la
possibilità di escludersi l’applicabilità dell’azione diretta come affermato, con
riferimento alla L. n. 990 del 1969, artt. 1 e 18, da Cass. n. 8090 del 2013 in
relazione a sinistro vericatosi sulla rampa di accesso ad un garage, in ragione del
ravvisato -a prescindere dalla natura pubblica o privata dell’area di relativa
collocazione- numero determinato di persone aventi titolo (v. Cass., 3/4/2013, n.
8090. Cfr. altresì Cass., 6/6/2006, n. 13254, con riferimento ad area cortilizia interna
adibita a servizio dei condomini.
Per l’affermazione, in applicazione di tale principio, della copertura assicurativa
relativamente ad area di parcheggio per gli utenti di ipermercato v. Cass., 23/7/2009,
n. 17279).
La qualità di proprietario o comproprietario o avente diritto ad altro titolo, e le
particolari nalità e particolari condizioni dell’accesso e dell’utilizzazione escludono
infatti il venir meno del requisito di indeterminatezza in argomento (cfr., con
riferimento a cantiere ove potevano accedere coloro che vi lavoravano e chi aveva
rapporti commerciali con l’impresa, Cass., 28/6/2018, n. 17017; si pensi altresì
all’ospite o a chi sia per errore entrato in un garage condominiale privato e cagioni
colposamente un sinistro). Attesa l’irrilevanza della natura pubblica o privata
dell’area di circolazione -anche in fase statica, preliminare o successiva-, nonché del
tipo di uso (cfr., con riferimento all’apertura degli sportelli, cfr. Cass. 29/2/2008, n.
5505; Cass., 6/6/2002, n. 8216; relativamente alla posizione di arresto del veicolo sul
quale sia in atto il compimento, da parte del conducente, di operazioni prodromiche
alla messa in marcia, Cass., 21/9/2005, n. 18618; Cass., 5/7/2004, n. 12284. E già
Cass., 24/7/1987, n. 6445) che del mezzo (v. con riferimento anche ai locomobili, ai
trattori, ai carri-attrezzi, ai compressori e simili, Cass., 16/6/1953, n. 1783) si faccia
(cfr. Cass., Sez. Un., 29/4/2015, n. 8620, e, da ultimo, Cass., 28/5/2020, n. 10024), è
allora l’utilizzazione del veicolo in modo conforme alla sua funzione abituale ad
assumere fondamentale rilievo costituendo, in luogo di quello del “numero
indeterminato di persone”, il criterio di equiparazione alle strade di uso pubblico di
ogni altra area o spazio ove sia avvenuto il sinistro. Il criterio discretivo cui
assegnare rilievo ai ni della determinazione dell’estensione della copertura
assicurativa per la r.c.a. deve dunque rinvenirsi nell’uso del veicolo conforme alla
sua funzione abituale.
A tale stregua, per l’assicurato- danneggiante (non anche per i terzi: cfr. Cass.,
3/8/2017, n. 19368) rimane allora non coperta da assicurazione per la r.c.a.
solamente l’ipotesi dell’utilizzazione del veicolo in contesti particolari ed avulsi dal
concetto di circolazione sotteso dalla disciplina di cui all’art. 2054 c.c. e alla
disciplina posta dal Codice delle Assicurazioni private, non aventi cioè diretta
derivazione e specico collegamento con quella del codice della strada (cfr. Cass.,
30/7/1987, n. 6603) concernente l’uso quale mezzo di trasporto, secondo lo scopo
che -a prescindere dal tipo di accessibilità del luogo su cui avvenga- “secondo le sue
caratteristiche il veicolo stesso può avere” (v. Cass., Sez. Un., 29/4/2015, n. 8620.
Cfr. altresì Cass., 29/11/2018, n. 30838; Cass., 19/2/2016, n. 3257; Cass.,
21/7/1976, n. 2881). Ipotesi da ravvisarsi essenzialmente nell’utilizzazione di mezzo
non rientrante tra i veicoli disciplinati dal codice della strada (v., con riferimento a
scontro tra una autovettura ed uno sciatore su pista da sci, Cass., 20/10/2016, n.
21254; Cass., 30/7/1987, n. 6603) ovvero di utilizzazione anomala del veicolo, non
conforme alle sue caratteristiche e alla sua funzione abituale, come allorquando
venga ad esempio utilizzato come arma per investire e uccidere persone (cfr., da
ultimo, Cass., 3/8/2017, n. 19368. Cfr. altresì, con riferimento al danno derivante da
fatto doloso a carico del F.G.V.S., Cass., 17/5/1999, n. 4798). L’interpretazione
estensiva nei suindicati termini della nozione di “circolazione” su “aree… equiparate”
alle “strade di uso pubblico” di cui all’art. 122 Cod. ass., oltre che costituzionalmente
orientata, si appalesa invero conforme al diritto dell’U.E. (e in particolare alla nozione
di circolazione posta all’art. 3, paragrafo 1, Direttiva 72/166/CEE del Consiglio del
24/4/1972 (c.d. “Prima direttiva”, non formalmente attuata dall’Italia essendo stata
già data sostanzialmente attuazione ai relativi obblighi con la L. n. 990 del 1969), e
ripresa nelle successive Direttiva 84/5/CE del Consiglio del 30/12/1983 (c.d.
“Seconda direttiva”, attuata con L. n. 242 del 1990 e con L. n. 20 del 1991), Direttiva
90/232/CEE del Consiglio del 14/5/1990 (c.d. “Terza direttiva”, attuata con L. n. 142
del 1992 – Legge comunitaria 1991, che, come modicata dalla “Quinta direttiva”,
all’art. 1 dispone che “l’assicurazione di cui all’art. 3, paragrafo 1” della Prima
direttiva “copre la responsabilità per i danni alla persona di qualsiasi passeggero,
diverso dal conducente, derivanti dall’uso del veicolo”), Direttiva 2000/26/CE del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 16/5/2000 (c.d. “Quarta direttiva”, attuata
con D.Lgs. n. 190 del 2003, che ha modicato la Direttiva 1973/239/CEE e la Direttiva
1988/357/CEE), nonché nalmente all’art. 3, § 1, Direttiva 2009/103/CE del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 16/9/2009 (c.d. “Quarta direttiva”, indicata
come “Direttiva 2009/103″, che ha abrogato le precedenti suindicate quattro
Direttive, nonché la Direttiva 2005/14/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio
dell’11/5/2005, di modica delle dette precedenti quattro Direttive), secondo cui “Ogni
Stato membro adotta tutte le misure appropriate, fatta salva l’applicazione dell’art. 5,
afnché la responsabilità civile relativa alla circolazione dei veicoli che stazionano
abitualmente nel suo territorio sia coperta da un’assicurazione”) come interpretato
dalla Corte di Giustizia (v. Corte Giust., 4/9/2014, C- 162/13, emessa su domanda di
pronunzia pregiudiziale ex art. 267 TFUE del giudice sloveno di interpretazione
dell’art. 3, paragrafo 1, Direttiva 72/166/CEE in relazione a sinistro cagionato da
trattore munito di rimorchio nel cortile di una casa colonica; Corte Giust., grande
sezione, 28/11/2017, C-514/16, emessa su domanda di pronunzia pregiudiziale ex
art. 267 TFUE del giudice portoghese di interpretazione dell’art. 3, paragrafo 1,
Direttiva 72/166/CEE in relazione a sinistro cagionato da trattore fermo su pista
sterrata ma con il motore acceso per azionare una pompa per lo spargimento di
erbicida che provocò uno smottamento schiacciando una lavoratrice dell’azienda
agricola); Corte Giust., 20/12/2017, C-334/16, emessa su domanda di pronunzia
pregiudiziale ex art. 267 TFUE del giudice spagnolo di interpretazione dell’art. 3,
paragrafo 1, Direttiva 72/166/CEE in relazione a sinistro avvenuto per ribaltamento di
veicolo militare fuoristrada a ruote in una zona di un campo di manovre militari
destinata al transito di mezzi cingolati; Corte Giust., grande sezione, 4/9/2018,
C-80/17, emessa su domanda di pronunzia pregiudiziale ex art. 267 TFUE del
giudice portoghese di interpretazione dell’art. 3, paragrafo 1, Direttiva 72/166/CEE in
relazione a sinistro cagionato dal glio del proprietario impossessatosi senza
autorizzazione del veicolo parcheggiato nel cortile di casa senza avviare le pratiche
di relativo ritiro dalla circolazione; Corte Giust., 20/6/2019, C-100/18, emessa su
domanda di pronunzia pregiudiziale ex art. 267 TFUE del giudice spagnolo di
interpretazione dell’art. 3, paragrafo 1, Direttiva 72/166/CEE in relazione a sinistro
cagionato dall’incendio del circuito elettrico di veicolo parcheggiato da più di 24 ore
nel garage privato di altro soggetto). Interpretazione adeguatrice della norma di
diritto interno a quella di diritto Europeo, al ne di conseguire il risultato da
quest’ultima perseguito, in adempimento dell’obbligo posto all’art. 189, comma 3,
Trattato CEE, e quindi all’art. 249, comma 3, Trattato UE (cfr. Corte Giust.,
15/5/2003, C-160/01; Corte Giust., 13/11/1990, C-106/89; Cass., Sez. Un., 5/2/2013,
n. 2595; Cass., Sez. Un., 16/3/2009, n. 6316, Cfr. altresì Cass., 25/11/2019, n.
30263; Cass., 3/3/2017, n. 5381; Cass., 8/2/2016, n. 2468: Cass., 11/9/2015, n.
17993; Cass., 11/12/2012, n. 22577; Cass., 15/10/2010, n. 21278; Cass., 8/10/2007,
n. 21023). Rimane conseguentemente esclusa la necessità di farsi luogo alla relativa
disapplicazione diretta, difettandone invero i presupposti (cfr. Cass., 17/1/2019, n.
1068; Cass., 27/1/2017, n. 2046; Cass., 6/5/2015, n. 9127; Cass., 15/12/2010, n.
25320; Cass., Sez. Un., 19/05/2008, n. 12641. Cfr. altresì Corte Giust., 14/12/1995,
C312/93). Va sotto altro prolo sottolineato, avuto riguardo alla questione sollevata
dalle parti e dal P.G. -nelle sue conclusioni scritte- in ordine alla natura e portata
innovativa o meramente interpretativa della disposizione di cui all’art. 1, comma 3,
Sezione II, dell’Allegato A (secondo cui “L’impresa assicura anche la responsabilità
civile per i danni causati dalla circolazione, dalla sosta, dalla fermata, dal movimento
del veicolo e da tutte le operazioni preliminari e successive equiparate alla
circolazione in qualsiasi area privata, ad esclusione…”), del Decreto (Ministero dello
sviluppo economico) 11 marzo 2020, n. 54 (“Regolamento recante la denizione del
“contratto base” di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante
dalla circolazione dei veicoli a motore, di cui al D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, art. 22,
convertito, con modicazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221″), e alla relativa
applicabilità o meno nella specie, come debba escludersi che essa assuma rilievo in
argomento.
Trattasi infatti di regolamento adottato D.P.R. n. 400 del 1988, ex art. 17, comma 3 (e
non già ex comma 2 o comma 3), (recante “Disciplina dell’attività di governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri”), e pertanto non già di atto
normativo bensì di mero atto amministrativo generale (cfr. Cass., 5/3/2007, n. 5062;
Cass., 22/2/2000, n. 1962; Cass., Sez. Un., 28/11/1994, n. 10124), come tale in ogni
caso insuscettibile di derogare a fonti normative. Alla fondatezza, nei suesposti
termini, del 2 e del 3 motivo consegue la cassazione in relazione dell’impugnata
sentenza, con rinvio alla Corte d’Appello di Milano, che in diversa composizione
procederà a nuovo esame, facendo del suindicato disatteso principio applicazione. Il
giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il 2 e il 3 motivo di ricorso, dichiara inammissibile il 1. Cassa
in relazione l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di
cassazione, alla Corte d’Appello di Milano, in diversa composizione

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Avv. Emanuele Doria
Avv. Emanuele Doria
Avvocato
Avvocato. Laurea in Giurisprudenza presso l’Università La Sapienza di Roma. Scrive online su aggiornamenti e novità giurisprudenziali. Svolge assistenza e consulenza legale in materia di Diritto Civile, Diritto del Lavoro, Responsabilità ed Errore medico, Assicurazioni e Risarcimento Danni, Diritto di Famiglia (Separazioni, Divorzi), Recupero Crediti nella provincia di Frosinone, Fori di Cassino, Frosinone e Roma.
Ha maturato una particolare esperienza in materia di Risarcimento danni da incidenti stradali gravi e mortali nonchè in materia di Diritto Sanitario, Risarcimento danni per Malasanità ed Errore medico. Tutela le vittime di sinistri stradali, nonchè le vittime di malasanità, curando in prima persona i rapporti con le compagnie di assicurazione. Chiama per un appuntamento: +39 3288321751

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