Alimenti al coniuge non dovuti se quest’ultimo non prova di non riuscire a trovare un’occupazione. Cassazione, Sez. I Civ., 08 febbraio 2017, n. 3318

Feb 10, 2017 | Diritto di Famiglia

Massima.
La Corte di Cassazione ha ribadito che  <<il diritto agli alimenti previsto dall’art. 433 c.c. è legato alla prova dello stato di bisogno e dell’impossibilità da parte dell’alimentando di provvedere in tutto o in parte al proprio sostentamento mediante l’esplicazione di attività lavorativa: se questi è in grado di trovare un’occupazione confacente alle proprie attitudini ed alle proprie condizioni sociali, nulla può pretendere dal coniuge>>.
Emanuele Doria

Emanuele Doria

Avvocato

Avvocato. Laurea in Giurisprudenza presso l’Università Sapienza di Roma. Presta assistenza e consulenza legale in materia di Diritto Civile, Diritto del Lavoro, Responsabilità ed Errore medico, Assicurazioni e Risarcimento Danni, Diritto di Famiglia (separazioni, divorzi), Recupero Crediti nella provincia di Frosinone. Opera in via prevalente nei Fori di Frosinone, Cassino e Roma.