Se Lei o un Suo familiare è stato vittima di un errore medico o di un presunto caso di malasanità, l’ottenimento del risarcimento danni richiede un approccio legale altamente specializzato, meticoloso e supportato da una solida competenza medico-legale. Lo Studio Legale dell’Avvocato Emanuele Doria offre assistenza e consulenza legale specializzata in materia di responsabilità medica in particolare nelle zone di Roma e provincia, Frosinone e provincia, e Cassino. (Avvocato Malasanità Frosinone Cassino)
La materia è complessa e delicata, regolata in Italia dalla normativa di riferimento aggiornata: la Legge Gelli-Bianco (L. n. 24/2017) Testo Legge Gelli-Bianco (L. n. 24/2017) e la Riforma Cartabia (D. Lgs. n. 149/2022) Testo Riforma Cartabia (D. Lgs. n. 149/2022). (Avvocato Malasanità Frosinone Cassino)
1. La Fase Preliminare: La Perizia Medico Legale e il Nesso Causale
La prima indispensabile fase preliminare è la valutazione preliminare del caso, poiché non ogni esito negativo costituisce colpa medica risarcibile.
Lo Studio si avvale di una rete di consulenti medici legali autorevoli ed esperti in materia di risarcimento malasanità. È cruciale ottenere una perizia medico legale specialista che accerti con rigore scientifico il nesso causale diretto e provabile tra la condotta colposa del sanitario e il danno subito.
Promozione dell’Esperienza: L’Avvocato Doria valuta previamente l’opportunità o meno di introdurre un giudizio. Un procedimento giudiziario sarà avviato solo se la perizia del Consulente di Parte avrà buone possibilità di provare il nesso causale tra condotta del sanitario e danno, e solo quando il danno sia significativo tanto che il relativo risarcimento possa coprire le spese di giudizio e il pregiudizio patito. Sottolineiamo che è una materia nella quale non si improvvisano o tentano azioni legali: l’azione legale deve essere fondata e sostenibile. (Avvocato Malasanità Frosinone Cassino)
2. Onere della Prova e Prescrizione
L’azione di risarcimento del danno derivante da errore medico (malasanità) si fonda su due diversi regimi di responsabilità che determinano il termine di prescrizione e, soprattutto, l’onere della prova in capo alle parti coinvolte.
2.1. Responsabilità Contrattuale (Prescrizione: 10 anni)
Questo regime è generalmente il più favorevole al paziente in termini di onere probatorio e si applica quando l’azione è promossa contro:
- Le Strutture Sanitarie (Ospedali, Cliniche) in virtù del contatto sociale e dell’Articolo 1218 del Codice Civile.
- I Professionisti Sanitari che operano presso Studi Privati o nei confronti dei quali è stato stipulato un contratto diretto con il paziente.
Il termine di prescrizione per agire in giudizio è di 10 anni.
Onere della Prova:
- A carico del Paziente: Il paziente deve provare l’esistenza del titolo (il contratto di cura o di spedalità), allegare l’inadempimento qualificato (ossia l’errore o la mala gestio) e dimostrare il danno subito. È fondamentale provare anche il nesso causale tra l’inadempimento allegato e il danno stesso.
- A carico della Struttura/Professionista: Per liberarsi dalla responsabilità, il convenuto ha l’onere di provare l’esatto adempimento della prestazione o che l’inadempimento sia dipeso da causa a sé non imputabile.
2.2. Responsabilità Extracontrattuale (Prescrizione: 5 anni)
Questo regime, invece, si applica tipicamente nell’azione diretta promossa esclusivamente contro il Sanitario Dipendente (il singolo medico, infermiere, ecc.) ai sensi dell’Articolo 2043 del Codice Civile.
Il termine di prescrizione per agire in giudizio è di 5 anni.
Onere della Prova:
- A carico del Paziente: L’onere probatorio è più gravoso. Il paziente deve provare integralmente tutti gli elementi costitutivi della responsabilità:
- La colpa (negligenza, imprudenza o imperizia) del sanitario.
- Il danno subito.
- Il nesso causale tra la condotta colposa del sanitario e il danno.
- A carico del Sanitario Dipendente: Non sussiste un onere probatorio automatico, valendo la regola generale del diritto civile per cui chi agisce in giudizio ha l’onere di provare i fatti posti a fondamento della sua domanda.
3. La Procedura Filtro (ATP/Mediazione) e la Riforma Cartabia
La Legge Gelli-Bianco prevede una procedura filtro obbligatoria, che costituisce condizione di procedibilità della domanda di risarcimento danni per malasanità.
Tale condizione può essere assolta in via alternativa:
- Proponendo Accertamento Tecnico Preventivo (ATP) ai fini conciliativi (ex art. 696-bis c.p.c.) Testo Art. 696-bis c.p.c.
- Esperendo il procedimento di Mediazione (ex art. 5, comma 1-bis, D. Lgs. n. 28/2010).
L’Impatto della Riforma Cartabia sull’ATP
La Riforma Cartabia (in vigore dal 28 febbraio 2023 per i procedimenti introdotti successivamente) ha mantenuto l’obbligatorietà dell’ATP quale condizione di procedibilità.
L’ATP è finalizzato primariamente a:
- Verificare la fondatezza del caso tramite una Consulenza Tecnica d’Ufficio (CTU) neutrale.
- Tentare la conciliazione tra le parti, evitando il giudizio di merito.
Aspetti economici e procedurali:
- Spese CTP e CTU: Le spese da sostenere per CTP e CTU sono anticipate dal ricorrente.
- Compensi Legali: In questa fase, di regola, i compensi legali sono a carico di ciascuna parte (ognuno paga il proprio avvocato).
- Azione Diretta Assicurativa: È essenziale che in questa fase venga chiamata in causa anche la compagnia di assicurazione della struttura sanitaria, in quanto il ricorrente ha azione diretta esercitabile nei suoi confronti, grazie all’emissione dei decreti attuativi della Legge Gelli. (Avvocato Malasanità Frosinone Cassino)
4. Il Giudizio di Merito e il Foro Competente
Se all’esito dell’ATP o della Mediazione non si raggiunge un accordo, occorre introdurre un giudizio di merito per ottenere la condanna al risarcimento. La causa va introdotta tempestivamente, entro il termine di prescrizione residuo.
Nel giudizio di merito, la CTU depositata in ATP può essere integralmente prodotta e acquisita come prova.
- Foro Competente: Lo Studio Avvocato Emanuele Doria opera con specifica competenza presso il Foro di Roma, il Foro di Frosinone e il Foro di Cassino.
5. La Liquidazione del Risarcimento e i Criteri Danni (Aggiornato)
Provata la condotta colposa della struttura sanitaria, il risarcimento sarà liquidato per le diverse voci di danno:
- Liquidazione Lesioni Macropermanenti: Per il caso di lesioni macropermanenti (danno biologico oltre il 9%), la liquidazione si effettua secondo i criteri delle Tabelle del Tribunale di Milano – che la Cassazione definisce come il punto di riferimento nazionale – o secondo le Tabelle del Tribunale di Roma.
- Danni Risarcibili al Paziente: I danni che possono venire in rilievo sono il danno biologico, il danno morale e il danno relazionale, oltre eventuali danni patrimoniali (lucro cessante).
Avvocato Malasanità Roma Frosinone Cassino
Danno da Perdita Parentale e Danni Trasmissibili (Caso di Decesso)
In caso di morte del paziente per malasanità, gli eredi hanno titolo per richiedere il risarcimento per due principali tipologie di danno:
- Danno Patrimoniale: Relativo alle spese sostenute ante mortem e trasmissibili
- Danno Jure Proprio (Danno da Perdita Parentale): Gli eredi (congiunti) hanno azione diretta iure proprio contro la struttura sanitaria per il danno da perdita parentale (il grave pregiudizio, non patrimoniale e personalizzabile, subito dai congiunti per la definitiva e irreversibile privazione del rapporto parentale).
- Danno Jure Hereditario (Danni Trasmissibili): Possono essere richiesti i danni subiti dal defunto e trasmessi agli eredi:
- Danno Biologico Terminale (danno da lucida agonia): Liquidabile se la morte non è stata immediata e il paziente ha percepito lucidamente la propria imminente fine per un apprezzabile lasso di tempo tra l’errore e il decesso.
La Specializzazione che Protegge il Tuo Diritto al Risarcimento
)Affrontare un caso di malasanità o responsabilità medica richiede non solo competenza tecnica, ma anche esperienza nel navigare le specificità processuali e l’interazione con le strutture sanitarie e assicurative. L’esperienza dello Studio Legale dell’Avvocato Emanuele Doria, coadiuvata dalla rete di medici legali esperti, Le garantisce la serietà e il rigore necessari per valutare la fondatezza del Suo caso.
Non tentiamo azioni legali prive di solide basi: la nostra priorità è la Sua tutela, riducendo i rischi e le spese inutili (Avvocato Malasanità Frosinone Cassino).
Operatività Mirata: Avvocato Malasanità Roma Frosinone Cassino
Se Lei è alla ricerca di un avvocato malasanità esperto e specializzato nel risarcimento danni per errore medico, la nostra operatività è concentrata per offrire un’assistenza legale puntuale e mirata, con profonda conoscenza dei rispettivi fori giudiziari:
- Roma e Provincia: Assistenza completa per le strutture ospedaliere della Capitale e dell’intera area metropolitana.
- Frosinone e Provincia: Supporto legale specifico e radicato sul territorio ciociaro.
- Foro di Cassino: Massima competenza sulle questioni trattate dal Tribunale di Cassino e zone limitrofe.
Non aspettare che la prescrizione del diritto si compia. La valutazione tempestiva e l’introduzione della procedura filtro (ATP) sono essenziali.
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