L’Ordinanza della Corte di Cassazione, Sezione III, n. 28255 del 24 ottobre 2025, si colloca in piena continuità con la giurisprudenza di legittimità consolidata. Il provvedimento offre un’analisi puntuale sul regime probatorio e sui criteri di liquidazione del danno non patrimoniale conseguente alla lesione estrema del vincolo familiare (conseguente a morte per infortunio sul lavoro o incidenti stradali). Commento a cura dell’Avvocato Emanuele Doria (avvocato risarcimenti Roma, Frosinone Cassino), il quale da anni segue contenziosi legati al risarcimento dei danni alla persona.
I. Onere probatorio e riconoscimento del Danno Parentale
Il primo nucleo tematico affrontato dalla Suprema Corte concerne l’ambito soggettivo dei legittimati attivi all’azione risarcitoria, con specifico riguardo ai congiunti collaterali in ipotesi di incidenti mortali o infortuni mortali.
A. La presunzione Iuris Tantum del Danno
La Cassazione ribadisce il principio per cui la sofferenza morale conseguente al decesso, causato da fatto illecito, è suscettibile di prova presuntiva (ex art. 2727 c.c.). Tale presunzione si estende rigorosamente anche alla “famiglia originaria” (genitori e fratelli), non essendo più circoscritta esclusivamente alla c.d. “famiglia nucleare” (coniuge e figli).
Per il risarcimento dei danni subiti dai familiari della vittima non sono elementi preclusivi né l’assenza di convivenza né la distanza geografica tra vittima e superstite. Il legame parentale è di per sé sufficiente per l’allegazione del danno morale. Spetta al convenuto, e non al congiunto richiedente, l’onere della prova liberatoria, ossia dimostrare l’assenza di un effettivo vincolo affettivo.
B. La natura del Danno Non Patrimoniale
Ai fini liquidatori, è fondamentale distinguere tra l’aspetto interiore del danno (c.d. sofferenza morale) e l’aspetto esteriore (danno dinamico-relazionale). La valutazione di quest’ultimo richiede, infatti, che il Giudice di merito consideri l’effettività, la consistenza e l’intensità della relazione affettiva. Tale distinzione è cruciale per la corretta quantificazione del risarcimento danno ai parenti delle vittime di infortuni sul lavoro e infortuni stradali.
II. Criteri di liquidazione del Quantum Risarcibile
Il secondo profilo attiene al criterio di aestimatio del danno, in assenza di una normativa codicistica univoca. Questa incertezza operativa è di particolare rilievo anche nei Fori di Roma, Frosinone e Cassino, dove l’obiettivo resta quello di ottenere il risarcimento dei danni nella misura più equa possibile.
A. Il Valore non vincolante delle Tabelle Pretorie
La Suprema Corte ribadisce l’assenza di una norma di legge che definisca il quantum risarcibile. Le tabelle pretorie, come quelle elaborate dai Tribunali di Milano e Roma, devono essere considerate come una mera proposta di usualità equiparativa, non essendo dotate di valore normativo cogente.
B. Il Potere discrezionale (e motivato) del Giudice
In risposta alla doglianza sulla mancata applicazione delle tabelle milanesi, la Corte precisa che:
- Non Esiste un Obbligo di Preferenza: Non sussiste un’indicazione preferenziale che imponga l’applicazione esclusiva delle Tabelle di Milano rispetto a quelle di altri Fori.
- Dovere di Motivazione: Il giudice del merito può ricorrere a qualsiasi tabella, purché la liquidazione sia sorretta da una motivazione adeguata che dimostri la coerenza della stima con i parametri dell’art. 1226 c.c.
Avvocato risarcimenti Roma Frosinone Cassino
Commento a cura dell’Avvocato Emanuele Doria dello Studio Legale Doria, riferimento per il risarcimento del danno alla persona, con operatività nei Fori di Roma, Frosinone e Cassino – avvocato risarcimenti Roma Frosinone Cassino