Studio Legale Doria
Allo studio del Governo un superbonus che prevede un credito di imposta del 110% per le spese sostenute dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021.
Si potrà cedere il credito di imposta a banche o alle imprese che realizzano i lavori (mediante lo sconto in fattura), questi soggetti potranno poi rivalersi sul fisco. In altre parole, famiglie e condomini potranno realizzare gli interventi senza neanche versare l’anticipo. È il trucco che rende il nuovo meccanismo un vero e proprio «bazooka».
Gli interventi previsti
1) Il primo intervento è quello di «isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio». Il cosiddetto cappotto termico. L‘intervento dovrà avere «un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo». Il limite economico di questo singolo intervento è pari a 60mila euro».
2) Il secondo intervento è la «sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati a pompa di calore per il riscaldamento, il raffrescamento e la fornitura di acqua calda sanitaria». Limite di spesa 30mila euro se abbinato «all’installazione di impianti fotovoltaici o impianti di microcogenerazione». In questo caso si parla di «interventi sulle parti comuni degli edifici, o su singoli edifici».
3) C’è un terzo tipo di intervento che pure agisce sugli impianti di riscaldamento. In questo terzo caso non c’è l’abbinamento con i pannelli solari. Si tratta di «interventi per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti alimentati a gasolio con impianti a pompa di calore o caldaie a condensazione». La condizione è in questo terzo caso che la nuova caldaia abbia una «efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013». In questo caso la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese «non superiore a euro 10.000».
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Domande e risposte in materia di incidenti stradali e risarcimento.
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Danno morale
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Risarcimento del danno incidenti stradali gravi e mortali, diritto delle assicurazioni, infortunistica stradale. Recupero danni malasanità, errore medico, malpractice medica, diritto sanitario.

Assicurazione per la responsabilità civile. Le cd. “spese di resistenza” sostenute dall’assicurato per difendersi con un avvocato di fiducia contro la pretesa risarcitoria del danneggiato sono sempre a carico dell’assicuratore ex art. 1917, comma terzo, cc., anche nel caso in cui la polizza preveda la cd. “tutela legale”. Cassazione, Sez. VI Civile -Ordinanza 09/02/2021, n. 3011.
Nel caso di domanda di risarcimento danni da parte del danneggiato, l’assicurato può scegliere liberamente se difendersi in giudizio e, soprattutto, può scegliere un proprio legale di fiducia diverso da quello proposto dalla Compagnia Assicurativa, conservando il diritto alla rifusione delle spese sostenute per detto legale (spese di resistenza) da parte della propria Compagnia di Assicurazione. Ciò in virtù dell’art. 1917, comma terzo, cc.

Omessa diagnosi della malformazione del feto, risarcimento danni per lesione del diritto alla autodeterminazione procreativa della gestante. Cassazione, Sez. III Civ., 16/03/2021, n. 7385
Incorre in responsabilità civile l’azienda ospedaliera o il medico che, avendo colposamente omesso la diagnosi delle malformazioni del feto, abbiano leso il diritto all’autodeterminazione procreativa della gestante, anche nell’ipotesi in cui dovesse essere successivamente accertato che quest’ultima, ove correttamente informata, non avrebbe comunque interrotto la gravidanza.

Lite temeraria e responsabilità aggravata. Ricorrere al Giudice o difendersi senza che ve ne siano i presupposti fa incorrere nel rischio di essere condannati al risarcimento ex art. 96 c.p.c.
Quando si introduce una domanda giudiziale, oppure quando ci si difende in un giudizio introdotto da altri, bisogna assicurarsi che ve ne siano i presupposti, altrimenti si corre un duplice rischio.
a) Quello di essere condannati alle spese giudiziali (spese di introduzione del giudizio e competenze legali dell’avvocato di controparte.
b) Quello di essere condannati al risarcimento del danno subito dalla controparte per “lite temeraria e responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.

Minorenne vuole vaccinarsi contro il COVID19, disaccordo dei genitori separati. Il Tribunale autorizza la somministrazione.
In seguito alla separazione di una coppia e al collocamento prevalente della prole presso il padre nella ex casa familiare a lui assegnata, ecco nascere il desiderio, da parte della figlia 16enne, di volersi sottoporre al vaccino anti-COVID19, nonostante la totale opposizione da parte della madre. Il padre, avuto il parere favorevole del medico di base, chiedeva ed otteneva dal Tribunale di Bologna di autorizzare la suddetta somministrazione.