Studio Legale Doria
Allo studio del Governo un superbonus che prevede un credito di imposta del 110% per le spese sostenute dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021.
Si potrà cedere il credito di imposta a banche o alle imprese che realizzano i lavori (mediante lo sconto in fattura), questi soggetti potranno poi rivalersi sul fisco. In altre parole, famiglie e condomini potranno realizzare gli interventi senza neanche versare l’anticipo. È il trucco che rende il nuovo meccanismo un vero e proprio «bazooka».
Gli interventi previsti
1) Il primo intervento è quello di «isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio». Il cosiddetto cappotto termico. L‘intervento dovrà avere «un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo». Il limite economico di questo singolo intervento è pari a 60mila euro».
2) Il secondo intervento è la «sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati a pompa di calore per il riscaldamento, il raffrescamento e la fornitura di acqua calda sanitaria». Limite di spesa 30mila euro se abbinato «all’installazione di impianti fotovoltaici o impianti di microcogenerazione». In questo caso si parla di «interventi sulle parti comuni degli edifici, o su singoli edifici».
3) C’è un terzo tipo di intervento che pure agisce sugli impianti di riscaldamento. In questo terzo caso non c’è l’abbinamento con i pannelli solari. Si tratta di «interventi per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti alimentati a gasolio con impianti a pompa di calore o caldaie a condensazione». La condizione è in questo terzo caso che la nuova caldaia abbia una «efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013». In questo caso la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese «non superiore a euro 10.000».
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COVID: SANZIONI
Il cittadino che esce di casa con la febbre oltre 37.5° rischia l’arresto da 3 a 18 mesi e l’ammenda da 500 a 5.000 euro. Nel caso in cui l’uscire con la febbre comporti il contagio di un’altra persona, può essere accusato del reato di epidemia colposa, che prevede la...

RIVALSA DELLA STRUTTURA SANITARIA NEI CONFRONTI DEL MEDICO. A cura dell’Avv. Emanuele Doria.
La struttura sanitaria ha una responsabilità di natura contrattuale nei confronti del paziente e risponde anche per l’inadempimento dei suoi ausiliari. Il rapporto che si instaura tra paziente e casa di cura (o ente ospedaliero) trova la sua fonte nel contratto atipico c.d. di spedalità, concluso tra le parti per facta concludentia, ossia mediante la mera accettazione del malato presso la struttura. Si tratta di un atipico contratto a prestazioni corrispettive con effetti protettivi nei confronti del terzo, da cui, a fronte dell’obbligazione al pagamento del corrispettivo (che ben può essere adempiuta dal paziente, dall’assicuratore, dal servizio sanitario nazionale o da altro ente), insorgono a carico della casa di cura (o dell’ente), accanto a quelli di tipo “lato sensu” alberghieri, obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico e dell’apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni od emergenze. Ne consegue che la responsabilità della casa di cura (o dell’ente) nei confronti del paziente ha natura contrattuale e può conseguire, ai sensi dell’art. 1218 c.c., all’inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico, nonché, in virtù dell’art. 1228 c.c., all’inadempimento della prestazione medico-professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato, comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e la sua organizzazione aziendale. La struttura è pertanto tenuta al risarcimento dei danni anche nell’ipotesi in cui essi siano dipesi dalla colpa dei sanitari di cui essa stessa necessariamente si avvale per svolgere la propria attività, non rilevando il rapporto struttura/medico.

FASE 2. Allentati i divieti alla circolazione. Chi sono i congiunti? Tra dubbi e perplessità interpretative. Domande e “tentativi” di risposte sul BLOG dell’Avv. Emanuele Doria
Dal 4 maggio nuove regole in materia di circolazione delle persone, dubbi, domande e risposte sulla "Fase 2". Molti gli interrogativi che gli italiani si stanno ponendo alla vigilia della cosiddetta "Fase 2". Nonostante gli annunci, riportati dalla stampa, ad oggi è...

SMART WORKING: OBBLIGO DEL DATORE DI LAVORO DI PRESERVARE LA SALUTE DEI LAVORATORI (ART. 2087 C.C.)
I datori di lavoro hanno un obbligo di agevolare lo SMART WORKING per preservare i contagi da COVID 19

Quali sono nello specifico i DIVIETI e le SANZIONI per cittadini ed imprese connessi ell’emergenza COVID19? Quali poteri sono attribuiti agli Enti Locali? Scopri le “misure vigenti”.
CORONAVIRUS. Quali sono nello specifico i DIVIETI e le SANZIONI per cittadini e imprese? Quali poteri di emergenza sono stati attribuiti agli Enti Locali?

CORONAVIRUS, nuove misure di contrasto: multe fino a € 3000 e carcere fino a 5 anni per i trasgressori. Decreto Legge approvato il 24 marzo 2020
Coronavirus: nuove misure di contrasto, multe fino a 3000 euro e carcere fino a 5 anni per i trasgressori.
Le attività riconosciute come servizi essenziali che potranno continuare ad operare dal 22 marzo 2020.
Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, caccia e servizi connessi Pesca e acquacoltura Industrie alimentari Industria delle bevande Fabbricazione di altri articoli tessili tecnici ed industriali Fabbricazione di spago, corde, funi e reti Fabbricazione...

INFEZIONI DA COVID-19. I contagi del personale sanitario rappresentano “infortuni sul lavoro” e danno diritto alle prestazioni INAIL.
TUTELA LEGALE INFEZIONI DA COVID 19, INFORTUNIO SUL LAVORO, DIRITTO ALLE PRESTAZIONI INAIL

COVID-19: MISURE URGENTI IN MATERIA DI GIUSTIZIA. SOSPENSIONE E RINVIO UDIENZE.D.L. 18 marzo 2020, N. 18, ART. 83
MISURE URGENTI IN MATERIA DI GIUSTIZIA A SEGUITO DELL’EMERGENZA COVID-19
Misure per il contrasto e il contenimento del diffondersi del virus COVID-19. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020
Misure per il contrasto e il contenimento del diffondersi del virus COVID-19. D.P.C.M. 4 marzo. 2020