LAVORI IN CASA: le nuove agevolazioni all’esame del Governo

Mag 11, 2020 | Diritto Civile, Diritto costituzionale, Diritto del Lavoro, Diritto di Famiglia, Diritto penale, Riforme recenti

Studio Legale Doria

 

 

 

 

 

 

 

Allo studio del Governo un superbonus che prevede un credito di imposta del 110% per le spese sostenute dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021.

Si potrà cedere il credito di imposta a banche o alle imprese che realizzano i lavori (mediante lo sconto in fattura), questi soggetti potranno poi rivalersi sul fisco. In altre parole, famiglie e condomini potranno realizzare gli interventi senza neanche versare l’anticipo. È il trucco che rende il nuovo meccanismo un vero e proprio «bazooka».

Gli interventi previsti

1) Il primo intervento è quello di «isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio». Il cosiddetto cappotto termico. L‘intervento dovrà avere «un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo». Il limite economico di questo singolo intervento è pari a 60mila euro».

2) Il secondo intervento è la «sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati a pompa di calore per il riscaldamento, il raffrescamento e la fornitura di acqua calda sanitaria». Limite di spesa 30mila euro se abbinato «all’installazione di impianti fotovoltaici o impianti di microcogenerazione». In questo caso si parla di «interventi sulle parti comuni degli edifici, o su singoli edifici».

3) C’è un terzo tipo di intervento che pure agisce sugli impianti di riscaldamento. In questo terzo caso non c’è l’abbinamento con i pannelli solari. Si tratta di «interventi per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti alimentati a gasolio con impianti a pompa di calore o caldaie a condensazione». La condizione è in questo terzo caso che la nuova caldaia abbia una «efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013». In questo caso la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese «non superiore a euro 10.000».

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Avvocato incidente stradale. Quanto costa un avvocato per incidente stradale? Quale avvocato si occupa di incidenti stradali? Chi paga l’avvocato per il sinistro stradale? Cosa rischia chi provoca un incidente stradale? Quanto si viene risarciti dopo un incidente stradale? Quanto dura un processo per incidente stradale?

Avvocato incidente stradale. Quanto costa un avvocato per incidente stradale? Quale avvocato si occupa di incidenti stradali? Chi paga l’avvocato per il sinistro stradale? Cosa rischia chi provoca un incidente stradale? Quanto si viene risarciti dopo un incidente stradale? Quanto dura un processo per incidente stradale?

Domande e risposte in materia di incidenti stradali e risarcimento.
Quanto costa un avvocato per incidente stradale? Quale avvocato si occupa di incidenti stradali? Chi paga l’avvocato per il sinistro stradale? Cosa rischia chi provoca un incidente stradale? Quanto si viene risarciti dopo un incidente stradale? Quanto dura un processo per incidente stradale?

Avvocato per la tutela delle vittime della strada a Frosinone

Avvocato per la tutela delle vittime della strada a Frosinone

Tutela legale vittime della strada a Frosinone.
Risarcimento del danno incidenti stradali gravi e mortali, diritto delle assicurazioni, infortunistica stradale. Recupero danni malasanità, errore medico, malpractice medica, diritto sanitario.

Assicurazione per la responsabilità civile. Le cd. “spese di resistenza” sostenute dall’assicurato per difendersi con un avvocato di fiducia contro la pretesa risarcitoria del danneggiato sono sempre a carico dell’assicuratore ex art. 1917, comma terzo, cc., anche nel caso in cui la polizza preveda la cd. “tutela legale”. Cassazione, Sez. VI Civile -Ordinanza 09/02/2021, n. 3011.

Assicurazione per la responsabilità civile. Le cd. “spese di resistenza” sostenute dall’assicurato per difendersi con un avvocato di fiducia contro la pretesa risarcitoria del danneggiato sono sempre a carico dell’assicuratore ex art. 1917, comma terzo, cc., anche nel caso in cui la polizza preveda la cd. “tutela legale”. Cassazione, Sez. VI Civile -Ordinanza 09/02/2021, n. 3011.

Nel caso di domanda di risarcimento danni da parte del danneggiato, l’assicurato può scegliere liberamente se difendersi in giudizio e, soprattutto, può scegliere un proprio legale di fiducia diverso da quello proposto dalla Compagnia Assicurativa, conservando il diritto alla rifusione delle spese sostenute per detto legale (spese di resistenza) da parte della propria Compagnia di Assicurazione. Ciò in virtù dell’art. 1917, comma terzo, cc.

Emanuele Doria

Emanuele Doria

Avvocato

Avvocato. Laurea in Giurisprudenza presso l’Università Sapienza di Roma. Presta assistenza e consulenza legale in materia di Diritto Civile, Diritto del Lavoro, Responsabilità ed Errore medico, Assicurazioni e Risarcimento Danni, Diritto di Famiglia (separazioni, divorzi), Recupero Crediti nella provincia di Frosinone. Opera in via prevalente nei Fori di Frosinone, Cassino e Roma.