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Studio Legale Doria

 

 

 

 

 

 

 

Allo studio del Governo un superbonus che prevede un credito di imposta del 110% per le spese sostenute dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021.

Si potrà cedere il credito di imposta a banche o alle imprese che realizzano i lavori (mediante lo sconto in fattura), questi soggetti potranno poi rivalersi sul fisco. In altre parole, famiglie e condomini potranno realizzare gli interventi senza neanche versare l’anticipo. È il trucco che rende il nuovo meccanismo un vero e proprio «bazooka».

Gli interventi previsti

1) Il primo intervento è quello di «isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio». Il cosiddetto cappotto termico. L‘intervento dovrà avere «un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo». Il limite economico di questo singolo intervento è pari a 60mila euro».

2) Il secondo intervento è la «sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati a pompa di calore per il riscaldamento, il raffrescamento e la fornitura di acqua calda sanitaria». Limite di spesa 30mila euro se abbinato «all’installazione di impianti fotovoltaici o impianti di microcogenerazione». In questo caso si parla di «interventi sulle parti comuni degli edifici, o su singoli edifici».

3) C’è un terzo tipo di intervento che pure agisce sugli impianti di riscaldamento. In questo terzo caso non c’è l’abbinamento con i pannelli solari. Si tratta di «interventi per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti alimentati a gasolio con impianti a pompa di calore o caldaie a condensazione». La condizione è in questo terzo caso che la nuova caldaia abbia una «efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013». In questo caso la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese «non superiore a euro 10.000».

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Responsabilità medica della Struttura Sanitaria. Decesso al pronto soccorso. Tribunale di Trieste, sentenza n. 14 del 12 gennaio 2019.

Responsabilità medica della Struttura Sanitaria. Decesso al pronto soccorso. Tribunale di Trieste, sentenza n. 14 del 12 gennaio 2019.

Responsabilità medica: La sentenza in commento riguarda la richiesta di risarcimento mossa dai familiari di una anziana deceduta in pronto soccorso dopo essere caduta dal letto. In particolare, detto provvedimento percorre il complesso inter argomentativo sotteso a casi di responsabilità/errore medico, affrontando il tema dell’inquadramento di detta responsabilità (contrattuale e/o aquiliana), con tutte le conseguenze in termini di riparto dell’onere della prova, individua e fissa i criteri di liquidazione delle varie fattispecie di danno in discorso: danno iure hereditatis (danni della vittima che si trasferiscono agli eredi: danno biologico e danno morale); danno tanatologico (per la perdita del bene vita); danno iure proprio degli eredi per la perdita della congiunta (danno da perdita parentale).

Cronaca News. OMICIDIO STRADALE, ASSOLTO L’INVESTITORE difeso dagli Avv.ti Marziale e Doria (ARCE -FROSINONE)

Cronaca News. OMICIDIO STRADALE, ASSOLTO L’INVESTITORE difeso dagli Avv.ti Marziale e Doria (ARCE -FROSINONE)

Omicidio stradale: assolto l’investitore difeso dagli avvocati Lucio Marziale ed Emanuele Doria.
Avvocati esperti in diritto delle assicurazioni, sinistri ed infortunistica stradale, omicidi stradali, recupero danni da incidenti stradali, risarcimento danni da sinistri stradali. Consulenza e assistenza legale in materia di risarcimento danni alla persona ad Arce, Frosinone, Cassino, Sora, Isola del Liri, Ceprano, Fontana Liri, San Giovanni incarico, Pico, Pastena, Pontecorvo, Formia, Gaeta, Terracina, Ferentino, Alatri, Anagni, Colleferro, Valmontone, Roma, Monte San Giovanni Campano, Ceccano, Arpino, Santo Padre, Alvito, Atina. Posta Fibreno, Casalvieri, Casalattico

Sinistri: la refusione delle spese di resistenza c’è solo in caso di utilità della costituzione in giudizio. Cassazione civile, Sez. III, 20 aprile 2017,  n. 9948 (risarcimenti, assicurazioni, Arce)

Sinistri: la refusione delle spese di resistenza c’è solo in caso di utilità della costituzione in giudizio. Cassazione civile, Sez. III, 20 aprile 2017, n. 9948 (risarcimenti, assicurazioni, Arce)

Chi è coinvolto in un sinistro stradale, sia esso l’assicurato o colui che conduceva l’auto danneggiata e/o danneggiante, ha sempre diritto di nominare un proprio avvocato per ottenere tutela in giudizio ed in tal caso le spese sostenute per pagare lo stesso avvocato sono a carico della compagnia di assicurazione ai sensi dell’art. 1917, comma III, c.c., a meno che quest’ultima non abbia assunto prontamente la difesa dell’interessato. Ma vi è di più, la difesa spiegata con il proprio legale deve risultare utile ad apportare nuovi elementi a tutela dell’assistito, diversamente sarà quest’ultimo a doversi pagare l’avvocato. Così la Cassazione secondo cui nell’assicurazione della responsabilità civile il diritto, sancito dall’art. 1917, comma 3, c.c., dell’assicurato ad ottenere la refusione da parte dell’assicuratore delle spese sostenute per resistere in giudizio contro il terzo danneggiato, va escluso nel caso in cui l’assicurato abbia deciso di costituirsi in giudizio senza avere interesse a resistere alla domanda o senza potere ricavare utilità dalla costituzione in giudizio. E se la condotta dell’assicuratore appare adeguata e, dunque, l’interesse dell’assicurato, se sussistente, è adeguatamente difeso, non vi è ragione per la refusione delle spese ex art. cit.

LESIONE DEL DIRITTO AL GODIMENTO DELL’ABITAZIONE, IMMISSIONI INTOLLERABILI. Cassazione Civile, Sez. Un., 01 febbraio 2017, n. 2611

LESIONE DEL DIRITTO AL GODIMENTO DELL’ABITAZIONE, IMMISSIONI INTOLLERABILI. Cassazione Civile, Sez. Un., 01 febbraio 2017, n. 2611

La sentenza delle Sezioni Unite affronta il problema del risarcimento del danno non patrimoniale da lesione del diritto al pacifico godimento della propria abitazione cagionato da immissioni intollerabili. La pronuncia a Sezioni Unite dà continuità ad un recente indirizzo del giudice di legittimità che risolve in senso affermativo la questione della risarcibilità del danno non patrimoniale, pur in assenza di un danno biologico, qualora l’attività immissiva colpisca il diritto inviolabile al godimento della propria casa di abitazione. Dopo una breve disamina della fattispecie, si analizzerà il rapporto tra l’art. 844 c.c. e il risarcimento del danno non patrimoniale. In seguito, si affronteranno le questioni più problematiche emerse dal testo della sentenza: il richiamo all’art. 42, Cost. e all’art. 8 CEDU.

Licenziamento per giusta causa, assume rilevanza ogni comportamento che per la sua gravità è idoneo a ripercuotersi sulla fiducia del datore. Cassazione, Sez. VI Civ., 21 maggio 2018,  n. 12431

Licenziamento per giusta causa, assume rilevanza ogni comportamento che per la sua gravità è idoneo a ripercuotersi sulla fiducia del datore. Cassazione, Sez. VI Civ., 21 maggio 2018, n. 12431

Cassazione Sez. VI Civile, 21 maggio 2018,  n. 12431 Massima In caso di licenziamento per giusta causa, ai fini della proporzionalità fra fatto addebitato e recesso, viene in considerazione ogni comportamento che, per la sua gravità, sia suscettibile di scuotere la...

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Avv. Emanuele Doria
Avvocato
Avvocato. Laurea in Giurisprudenza presso l’Università La Sapienza di Roma. Scrive online su aggiornamenti e novità giurisprudenziali. Svolge assistenza e consulenza legale in materia di Diritto Civile, Diritto del Lavoro, Responsabilità ed Errore medico, Assicurazioni e Risarcimento Danni, Diritto di Famiglia (Separazioni, Divorzi), Recupero Crediti nella provincia di Frosinone, Fori di Cassino, Frosinone e Roma.
Ha maturato una particolare esperienza in materia di Risarcimento danni da incidenti stradali gravi e mortali nonchè in materia di Diritto Sanitario, Risarcimento danni per Malasanità ed Errore medico. Tutela le vittime di sinistri stradali, nonchè le vittime di malasanità, curando in prima persona i rapporti con le compagnie di assicurazione. Chiama per un appuntamento: +39 3288321751

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