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La Suprema Corte di Cassazione, Sez. III Civ., con sentenza del 13 gennaio 2016, n. 344, ha ribadito che “nell’azione di risarcimento del danno per responsabilità medico-professionale occorre provare (allegare) la condotta illecita del sanitario rispetto all’evento lesivo lamentato“.
In altre parole, il paziente che ritiene di essere stato danneggiato e ricorre in Tribunale per ottenere il risarcimento dei danni subiti deve: 1) provare di avere ricevuto una prestazione da un medico (rapporto giuridico: contratto); 2) provare di avere subito un danno, consistente in un aggravamento della patologia, il quale, prima facie, dovrà risultare da una perizia medico-legale di parte; 3) allegare (dire) che il medico è stato inadempiente in quanto la prestazione eseguita (cura, trattamento medico-sanitario) non era idonea e corretta, dunque illecita in quanto potenzialmente dannosa per la salute del paziente: anche tale elemento, prima facie,dovrà risultare da una perizia medico-legale di parte.
Sarà poi il medico (e/o la struttura sanitaria) a dover dare prova: a) di avere adempiuto esattamente la propria prestazione, quindi, di avere attuato tutte le cure e i trattamenti necessari in riferimento alla particolare patologia del caso; b) oppure, che l’inadempimento o il ritardo nell’adempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile (art. 1218 cc.).
Quindi, non è il paziente che deve provare il nesso causa-effetto tra la prestazione medica e il danno subito, al contrario, è il medico a dover provare che tale nesso di causalità non sussiste.
Il caso trattato dalla Suprema Corte riguarda una domanda di risarcimento dei danni da responsabilità medica, che l’attrice riteneva causati ad una garza abbandonata nell’addome nel corso di un’isterectomia.
Il Tribunale e la Corte d’Appello rigettavano la domanda di risarcimento, escludendo che vi fosse prova certa della presenza di garza nell’addome della paziente, sulla base della perizia medica eseguita dal CTU in primo grado.
Dunque, la paziente ricorreva per cassazione, lamentando che i giudici avessero applicato un principio non facente parte del nostro diritto vivente, ossia la regola per la quale “graverebbe comunque sul danneggiato l’obbligo di fornire la prova del nesso di causalità tra l’evento dannoso lamentato e l’operato dei sanitari”.
La Cassazione dispone che la decisione di appello deve essere confermata in quanto essa non ha riguardato il nesso eziologico tra evento e danno (nel caso de quo fra l’abbandono della garza e l’insorgenza dell’infezione), quanto la mancata prova dell’abbandono della garza nell’addome del paziente da parte dei sanitari.
La Corte di merito avrebbe quindi fatto corretta applicazione del principio di diritto in materia di riparto dell’onere probatorio nell’ambito della responsabilità medica: “L’attore, paziente danneggiato, deve limitarsi a provare il contratto (o il contatto sociale) e l’aggravamento della patologia o l’insorgenza di un’affezione ed allegare l’inadempimento del debitore astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato (Cass. Sez. Un. civ, 11 gennaio 2008, n. 577)”.
Commento a cura dell’Avv. Emanuele Doria dello Studio Legale Doria di Arce: ogni diritto riservato.
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Avv. Emanuele Doria
Avvocato
Avvocato. Laurea in Giurisprudenza presso l’Università La Sapienza di Roma. Scrive online su aggiornamenti e novità giurisprudenziali. Svolge assistenza e consulenza legale in materia di Diritto Civile, Diritto del Lavoro, Responsabilità ed Errore medico, Assicurazioni e Risarcimento Danni, Diritto di Famiglia (Separazioni, Divorzi), Recupero Crediti nella provincia di Frosinone, Fori di Cassino, Frosinone e Roma.
Ha maturato una particolare esperienza in materia di Risarcimento danni da incidenti stradali gravi e mortali nonchè in materia di Diritto Sanitario, Risarcimento danni per Malasanità ed Errore medico. Tutela le vittime di sinistri stradali, nonchè le vittime di malasanità, curando in prima persona i rapporti con le compagnie di assicurazione. Chiama per un appuntamento: +39 3288321751

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