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D.L. 22 ottobre 2016, n. 193 (Decreto Fiscale collegato alla Legge di stabilità 2017), pubblicato in G.U. del 24 ottobre 2016, n. 149.

Le società del Gruppo Equitalia sono sciolte a decorrere dal 1° luglio 2017, è istituito un ente pubblico economico, denominato Agenzia delle entrate-riscossione, sottoposto all’indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell’economia e delle finanze.

Entro il 1 giugno 2017, e in ogni caso entro il 30 settembre di ogni anno, gli Enti locali possono decidere di avvalersi del nuovo soggetto preposto alla riscossione nazionale.

COSA SI DEVE PAGARE? Il provvedimento riguarda i “ruoli” relativi agli anni dal 2000 al 2015, riguardanti imposte, compresa l’Iva, tributi, nonché contributi previdenziali e assistenziali affidati rispettivamente dall’agenzia delle Entrate dall’Inps o Inail all’agente della riscossione. Rientrano nella riforma anche i “ruoli” relativi a sanzioni derivate da violazioni del Codice della strada. Inoltre, ruoli emessi da Regioni, Province, Città metropolitane e Comuni, riguardanti per esempio Ici o tassa sui rifiuti.

Il contribuente dovrà pagare sicuramente il debito capitale (vale a dire la tassa vera e propria o i contributi o la multa). Bisogna versare anche: l’aggio da calcolare però solo sul capitale e sugli interessi da ritardata iscrizione a ruolo; gli interessi da ritardata iscrizione a ruolo; le spese eventualmente sostenute per esecuzioni forzate.

Ricapitoliamo inserendo i riferimenti normativi specifici. I debiti “iscritti a ruolo” negli anni dal 2000 al 2015 possono essere estinti senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora di cui all’articolo 30, comma 1, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all’articolo 27, comma 1, del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, provvedendo al pagamento integrale del capitale (tassa, contributi, multa) anche dilazionato, entro il limite massimo di quattro rate, sulle quali sono dovuti gli interessi nella misura di cui all’articolo 21, comma 1, del D.P.R. n. 602 del 1973: A) delle somme affidate all’agente della riscossione a titolo di capitale e interessi; B) delle somme maturate a favore dell’agente della riscossione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, a titolo di aggio sulle somme di cui alla lettera A) e di rimborso delle spese per le procedure esecutive, nonché di rimborso delle spese di notifica della cartella di pagamento.

Come presentare la domanda? Chi vuole aderire alle nuove disposizioni deve presentare l’istanza a Equitalia entro il 22 gennaio 2017, tramite la modulistica che sarà pubblicata sul sito di Equitalia entro quindici giorni dalla entrata in vigore del decreto legge. Se il contribuente ha in corso un giudizio per l’annullamento della cartella di cui chiede la definizione agevolata, nel suddetto modulo, dovrà dichiarare di voler rinunciare alla causa.

ENTRO QUANDO E COME PAGARE? Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, Equitalia comunica ai debitori che hanno presentato la domanda entro il 22 gennaio 2017 di adesione alla “rottamazione” l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate e scadenza di ciascuna. In ogni caso, le prime due rate sono ciascuna pari ad un terzo e la terza e la quarta ciascuna pari ad un sesto delle somme dovute, la scadenza della terza rata non può superare il 15 dicembre 2017 e la scadenza della quarta rata non può superare il 15 marzo 2018. Il pagamento può essere effettuato mediante domiciliazione sul conto corrente o con bollettini postali precompilati. Il mancato, insufficiente o tardivo pagamento anche di una sola rata determina la decadenza dalla definizione agevolata.

COSA ACCADE AI PIGNORAMENTI? Presentata entro il 22 gennaio 2017 la domanda di adesione alla nuova normativa, Equitalia non può avviare nuove azioni esecutive oppure iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate.

Riaprono i termini della procedura di collaborazione volontaria (voluntary disclosure): sino al 31 luglio 2017 sarà possibile avvalersi di detta procedura a condizione che il soggetto che presenta l’istanza non l’abbia già presentata in precedenza. L’integrazione dell’istanza, i documenti e le informazioni necessarie potranno essere presentati entro il 30 settembre 2017. Le violazioni sanabili sono quelle commesse fino al 30 settembre 2016.

 

Avv. Emanuele Doria #studiolegaledoria #studiolegalearce

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Avv. Emanuele Doria
Avvocato
Avvocato. Laurea in Giurisprudenza presso l’Università La Sapienza di Roma. Scrive online su aggiornamenti e novità giurisprudenziali. Svolge assistenza e consulenza legale in materia di Diritto Civile, Diritto del Lavoro, Responsabilità ed Errore medico, Assicurazioni e Risarcimento Danni, Diritto di Famiglia (Separazioni, Divorzi), Recupero Crediti nella provincia di Frosinone, Fori di Cassino, Frosinone e Roma.
Ha maturato una particolare esperienza in materia di Risarcimento danni da incidenti stradali gravi e mortali nonchè in materia di Diritto Sanitario, Risarcimento danni per Malasanità ed Errore medico. Tutela le vittime di sinistri stradali, nonchè le vittime di malasanità, curando in prima persona i rapporti con le compagnie di assicurazione. Chiama per un appuntamento: +39 3288321751

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