Condividi l'articolo su:
Massima.
La Corte di Cassazione ha ribadito che  <<il diritto agli alimenti previsto dall’art. 433 c.c. è legato alla prova dello stato di bisogno e dell’impossibilità da parte dell’alimentando di provvedere in tutto o in parte al proprio sostentamento mediante l’esplicazione di attività lavorativa: se questi è in grado di trovare un’occupazione confacente alle proprie attitudini ed alle proprie condizioni sociali, nulla può pretendere dal coniuge>>.

Per offrirti un'esperienza di navigazione in linea con le tue preferenze, utilizziamo cookies, anche di terze parti. Chiudendo questo banner o proseguendo nella navigazione acconsenti al loro impiego in conformità alla nostra Privacy e Cookies policy.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close