Massima.
La Corte di Cassazione ha ribadito che <<il diritto agli alimenti previsto dall’art. 433 c.c. è legato alla prova dello stato di bisogno e dell’impossibilità da parte dell’alimentando di provvedere in tutto o in parte al proprio sostentamento mediante l’esplicazione di attività lavorativa: se questi è in grado di trovare un’occupazione confacente alle proprie attitudini ed alle proprie condizioni sociali, nulla può pretendere dal coniuge>>.