Con la pronuncia in commento la Suprema Corte ha statuito (ribadito) che, in tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore o dei natanti, insiste sull’assicuratore della predetta responsabilità l’obbligo di «accantonamento di una somma idonea a coprire il credito dell’ente gestore dell’assicurazione sociale (INAIL) per le prestazioni erogate o da erogare, prima di procedere alla liquidazione del danno».
Da ciò consegue che anche a fronte di una sentenza di condanna al pagamento a favore del danneggiato, non è possibile, per l’assicuratore del responsabile, sottrarsi agli adempimenti previsti dall’art. 142 del Codice delle Assicurazioni Private (CAP), né può opporre all’INAIL di aver pagato in forza di sentenza provvisoriamente esecutiva.
Un altro principio che viene espresso nella sentenza in commento è quello per cui, ex art. 1916 c.c., per il verificarsi del subingresso dell’istituto assicuratore (nella specie: INAIL) nei diritti dell’assicurato basta la semplice comunicazione al terzo responsabile dell’ammissione del danneggiato all’assistenza prevista dalla legge, accompagnata dalla manifestazione della volontà di esercitare il diritto di surroga.