Studio Legale Doria

 

 

 

 

 

 

 

Allo studio del Governo un superbonus che prevede un credito di imposta del 110% per le spese sostenute dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021.

Si potrà cedere il credito di imposta a banche o alle imprese che realizzano i lavori (mediante lo sconto in fattura), questi soggetti potranno poi rivalersi sul fisco. In altre parole, famiglie e condomini potranno realizzare gli interventi senza neanche versare l’anticipo. È il trucco che rende il nuovo meccanismo un vero e proprio «bazooka».

Gli interventi previsti

1) Il primo intervento è quello di «isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio». Il cosiddetto cappotto termico. L‘intervento dovrà avere «un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo». Il limite economico di questo singolo intervento è pari a 60mila euro».

2) Il secondo intervento è la «sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati a pompa di calore per il riscaldamento, il raffrescamento e la fornitura di acqua calda sanitaria». Limite di spesa 30mila euro se abbinato «all’installazione di impianti fotovoltaici o impianti di microcogenerazione». In questo caso si parla di «interventi sulle parti comuni degli edifici, o su singoli edifici».

3) C’è un terzo tipo di intervento che pure agisce sugli impianti di riscaldamento. In questo terzo caso non c’è l’abbinamento con i pannelli solari. Si tratta di «interventi per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti alimentati a gasolio con impianti a pompa di calore o caldaie a condensazione». La condizione è in questo terzo caso che la nuova caldaia abbia una «efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013». In questo caso la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese «non superiore a euro 10.000».

#news #avvocato #studiolegale #arce #frosinone #ceprano #cassino #sora #isoladelliri #roma #dirittocivile #risarcimenti #dirittodellavoro #consulenzasocietaria

Licenziamento: l’aver omesso, al momento dell’assunzione, di dichiarare un precedente licenziamento non costituisce “Giusta Causa”. Cass., Sez. Lav. 30/12/2016,  n. 27585.

Licenziamento: l’aver omesso, al momento dell’assunzione, di dichiarare un precedente licenziamento non costituisce “Giusta Causa”. Cass., Sez. Lav. 30/12/2016,  n. 27585.

<<La reticente condotta tenuta dal lavoratore nel formulare il questionario relativo alle sue pregresse esperienze lavorative non è determinante per l'assunzione dello stesso, poiché tale condotta non ha leso irrimediabilmente la fiducia alla base del rapporto...

Molestie del datore di lavoro: se la molestia è presumibile in base ai “fatti”, L’ONERE DELLA PROVA E’ A CARICO DEL DATORE.  Cassazione Civile, Sez. Lavoro, Sentenza 15/11/2016 n° 23286

Molestie del datore di lavoro: se la molestia è presumibile in base ai “fatti”, L’ONERE DELLA PROVA E’ A CARICO DEL DATORE. Cassazione Civile, Sez. Lavoro, Sentenza 15/11/2016 n° 23286

Il licenziamento determinato dal rifiuto della lavoratrice di sottostare alle molestie sessuali del proprio datore di lavoro è nullo perché discriminatorio. In materia trova applicazione il particolare regime probatorio presuntivo previsto dall’art. 40 D.Lgs. n....